Cassazione Penale, Sentenza n. 5913/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 20/07/2022 che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: vizi denunciati riguardavano (i) mancata valutazione dell'assenza di cause di non punibilità/estinzione del reato; (ii) applicazione illegittima di una maggiore pena per la detenzione di hashish senza formale contestazione distinta (a fronte di detenzione di cocaina e hashish); (iii) mancata verifica della sussistenza della recidiva; (iv) illegittimità della confisca del denaro sequestrato, essendo il ricorrente lavoratore regolare e dunque il denaro di lecita provenienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte principale e infondato su vari profili, ma ha ritenuto fondato il rilievo relativo alla confisca del denaro. In particolare: la sentenza di patteggiamento (pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: 4 anni e 10 mesi di reclusione e euro 20.000 di multa, con confisca e distruzione degli oggetti sequestrati, salvo la somma di euro 1.400) è stata confermata nel resto; la statuizione relativa alla confisca del denaro è stata annullata e la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame di quel profilo. Motivi respinti: omissione di motivazione in ordine alle cause di proscioglimento non sindacabile in cassazione se non in casi manifesti; aumento di pena per la continuazione tra detenzione di cocaina (reato più grave) e hashish correttamente applicato; recidiva non impugnabile con successo in mancanza di errore palese. Sul punto della confisca la Corte ha affermato che per la detenzione di sostanze stupefacenti il denaro può essere confiscato solo se sussistono le condizioni ex art. 240-bis c.p. in combinato disposto con l'art. 85-bis D.P.R. 309/1990, non essendo sufficiente applicare la confisca ex art. 240 c.p. senza provare il nesso di illiceità.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)
Il giudice che omologa l'accordo di patteggiamento deve verificare i termini dell'accordo e gli elementi di cui all'art. 129 c.p.p.; tuttavia la valutazione motivazionale del GUP nel patteggiamento è limitata e non è oggetto di ampio sindacato in cassazione salvo profili manifesti.
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce le cause di proscioglimento non ostative all'omologa; il giudice deve accertarne l'insussistenza, ma l'omessa motivazione su tale punto non è normalmente sindacabile in cassazione se non quando dal testo emergano in modo evidente le cause di non punibilità.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita l’impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate, restringendo i motivi ammissibili e quindi il controllo di legittimità.
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che incrimina la detenzione di sostanze stupefacenti; la presenza di diverse tipologie di droga può integrare più ipotesi di reato e giustificare un aumento della pena per continuazione quando ricorrano i presupposti.
art. 81 cod. pen.
Prevede l'accertamento e la quantificazione del concorso di reati e la determinazione della pena complessiva; nel caso di detenzione contemporanea di diverse sostanze il Tribunale ha applicato l'aumento per continuazione, mantenendo la pena base per il reato più grave (cocaina).
art. 240-bis cod. pen.
Condizioni specifiche per la confisca di beni/profitti: la confisca del denaro in reati di detenzione di stupefacenti è ammessa solo se sussiste il nesso tra la somma e l'attività illecita secondo i presupposti di questa norma, richiamata per i reati previsti dal DPR 309/1990.
art. 85-bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rinvio alle norme del codice penale in materia di confisca per le fattispecie di reato previste dal testo unico sugli stupefacenti; rende applicabile il regime di cui all'art. 240-bis c.p. alle condotte di cui al D.P.R. 309/1990.
art. 240 cod. pen.
Norma generale sulla confisca che non può essere impugnata come base per ablazione di somme quando manchi il necessario nesso di illiceità con la detenzione di stupefacenti: la Corte ha ritenuto illegittimo l'uso meccanico di questa norma senza verificare il collegamento tra denaro e profitto/ prezzo del reato.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento limita il sindacato della Cassazione: i vizi di motivazione sulla colpevolezza o sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento sono difficilmente sindacabili se non quando emergano in modo manifesto dal testo.
- La presenza di diverse tipologie di stupefacenti puo’ integrare più reati; il giudice può configurare continuazione e aumentare la pena complessiva, mantenendo la pena base per il reato oggettivamente più grave.
- La deduzione di un'erronea applicazione della recidiva è ammissibile in Cassazione solo se l'errore è immediatamente evidente e non frutto di valutazioni di merito discutibili.
- La confisca del denaro rinvenuto in relazione a reati di detenzione di stupefacenti richiede la prova del nesso tra le somme e l'attività illecita secondo le condizioni dell'art. 240-bis c.p. (richiamato dall'art. 85-bis del DPR 309/1990); in assenza di tale nesso la confisca è illegittima.
- Se si è in una situazione analoga, è consigliabile produrre e documentare tempestivamente la provenienza lecita delle somme rinvenute e sollevare specificamente la non riconducibilità del denaro all'attività di spaccio, poiché ciò può impedire la confisca o consentire il riesame in sede di rinvio.
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