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Ordinanza

Ordinanza n. 207/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, (i) del provvedimento n. -OMISSIS- con il quale il Comune ha disposto la riapertura del procedimento esecutivo e quindi l’efficacia dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-“secondo i termini di novanta giorni, riportati sulla stessa”; (ii) della nota n. -OMISSIS- di comunicazione che, in esito alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, del 31 marzo 2026, n. -OMISSIS-, aveva riacquistato efficacia l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, “… con conseguente ripristino della situazione giuridica antecedente all’emissione del provvedimento n. -OMISSIS-”, e che venivano riavviate le “procedure” relative all’ordinanza demolitoria, con invito alla ricorrente a trasmettere eventuali osservazioni; (iii) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale tra cui, si opus sit, l’ordinanza comunale n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di riapertura del procedimento esecutivo e di ripristino dell'efficacia di un'ordinanza di demolizione relativa a un soppalco e a una scala in legno, nonché relativa comunicazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comune ha disposto la riapertura del procedimento esecutivo e la conseguente efficacia dell'ordinanza di demolizione, secondo il termine di novanta giorni indicato nell'ordinanza stessa. Ha inoltre impugnato la comunicazione con cui il Comune, richiamando una precedente sentenza del Consiglio di Stato, ha dichiarato il riacquisto di efficacia dell'ordinanza demolitoria, il ripristino della situazione giuridica antecedente a un precedente provvedimento comunale e il riavvio delle procedure, invitando la ricorrente a presentare osservazioni. Sono stati contestati anche gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di legittimità dedotti nel ricorso e precisa che ogni valutazione sul fumus boni iuris e sull'ammissibilità del ricorso resta impregiudicata.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato. La decisione è fondata esclusivamente sulla sussistenza evidente del periculum in mora: l'esecuzione avrebbe comportato la demolizione del soppalco e della scala in legno, con alterazione irreversibile della situazione materiale e impossibilità di giungere alla decisione di merito re adhuc integra. Il Collegio ha espressamente lasciato impregiudicate sia la valutazione del fumus boni iuris sia ogni questione relativa all'ammissibilità del ricorso. Ha inoltre ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti ricorrenti nel precedente giudizio davanti al Consiglio di Stato, definito con sentenza della Sezione III, e ha fissato l'udienza pubblica di merito al 28 aprile 2027. Nessuna statuizione sulle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'evidente pericolo derivante dall'esecuzione di un provvedimento demolitorio, quando essa comporti la perdita o l'alterazione irreversibile del bene prima della decisione di merito, può giustificare la sospensione dell'atto per preservare la situazione materiale re adhuc integra, anche senza una definizione anticipata del merito.
  • La sospensione cautelare può essere disposta lasciando espressamente impregiudicate sia la valutazione del fumus boni iuris sia le questioni di ammissibilità del ricorso, quando la misura è necessaria in ragione del periculum in mora.
  • Quando la decisione cautelare può incidere sulla posizione di soggetti coinvolti nel precedente giudizio dal quale l'amministrazione trae il fondamento del proprio operato, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareTutela del terzo

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