Sentenza n. 225/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 10 maggio 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 10 maggio 2024 una domanda al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, nonostante il decorso del termine per la conclusione del procedimento, con conseguente impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, risultasse adottato un provvedimento espresso né formulata una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in presenza di una formale istanza e della scadenza del termine procedimentale senza adozione di alcun provvedimento. Ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni l’autorità deve verificare la completezza della documentazione e, se necessario, chiedere integrazioni; il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a emanare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, tenuto a provvedere entro ulteriori 90 giorni. Nell’esercizio del potere, Amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato richiamata in sentenza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento, senza l’adozione di un provvedimento espresso, integra l’inerzia illegittima dell’Amministrazione in presenza di un obbligo di provvedere.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiederne l’integrazione.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il procedimento di riconoscimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale e l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine massimo individuato dal TAR è di quattro mesi.
Massime di principio
- In materia di riconoscimento di qualifiche professionali, la presentazione di una formale domanda e il decorso del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso integrano il silenzio-inadempimento, purché sussista in capo all’Amministrazione uno specifico obbligo di provvedere.
- Ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni; il riconoscimento deve essere deciso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo può essere individuato in quattro mesi dalla domanda.
- Il giudice che accerta il silenzio-inadempimento può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nel decidere una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’Amministrazione e il commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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