Sentenza n. 730/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 17/09/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dalle amministrazioni intimate sull'istanza del 17 settembre 2025, volta a ottenere un appuntamento per presentare la domanda di visto di ingresso per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento richiesto. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di definire il giudizio per cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la refusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integravano il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ha valorizzato il comportamento operoso dell'amministrazione e ha disposto la compensazione delle spese di lite, ponendo tuttavia a carico dell'amministrazione resistente la restituzione al ricorrente del contributo unificato, se effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente, in caso di mancata esecuzione, la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto il giudizio è stato definito dopo l'attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 9 del regolamento (CE) n. 810/2009
Richiamato quale disposizione relativa alla presentazione della domanda di visto, nell'ambito della richiesta di appuntamento per un visto di ingresso per motivi di studio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento richiesto per attivare il procedimento amministrativo integra il soddisfacimento della pretesa quando l'oggetto dell'azione sia limitato all'avvio o all'attivazione del procedimento, anche se il procedimento sostanziale non si è ancora concluso con il provvedimento finale.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto nel corso del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., purché essa soddisfi integralmente la pretesa dedotta in giudizio.
- La condotta operosa dell'amministrazione, che provvede nel corso del giudizio alla richiesta del ricorrente, può giustificare la compensazione delle spese di lite; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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