Sentenza del 15/11/2017 n. 1643 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Agevolazioni tributarie - Imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni ex artt. 5 e 7 L. 448/2001 - Presentazione istanza di rimborso - Termine. (Art. 38D.P.R. 602/1973 )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda il termine per presentare l'istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva versata in occasione della precedente rivalutazione, quando il contribuente, in occasione della nuova rivalutazione, scelga di pagare l'imposta in misura piena anziché detrarre l'importo già versato. Il rimborso deve essere richiesto entro 48 mesi dall'ultimo versamento effettuato in relazione alla precedente rivalutazione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973.
La decisione
La disciplina consente di non versare le rate ancora dovute della precedente rivalutazione e di imputare l'imposta già pagata a compensazione di quella dovuta per la nuova rivalutazione. Se il contribuente sceglie invece di pagare integralmente la nuova imposta sostitutiva, può chiedere il rimborso dell'imposta versata per la precedente rivalutazione. L'istanza deve però essere presentata entro il termine decadenziale di 48 mesi decorrente dall'ultimo versamento della precedente imposta; decorso tale termine, il rimborso non è più validamente azionabile.
Norme richiamate
Art. 5 della legge n. 448/2001
Prevede la possibilità di rideterminare il valore fiscale delle partecipazioni mediante il versamento di un'imposta sostitutiva.
Art. 7 della legge n. 448/2001
Prevede la possibilità di rideterminare il valore dei terreni mediante il versamento di un'imposta sostitutiva.
Art. 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del decreto-legge n. 70/2011
Ha riaperto i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2011.
Art. 7, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 70/2011
Consente di scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quella già versata in occasione di una precedente rivalutazione; in alternativa, il contribuente che paga integralmente la nuova imposta può chiedere il rimborso di quanto precedentemente versato.
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
Stabilisce il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso delle somme versate indebitamente, termine che nella fattispecie decorre dall'ultimo versamento effettuato per la precedente rivalutazione.
Massime di principio
- Quando una nuova disciplina consente di compensare un'imposta già pagata con quella dovuta per una nuova operazione, il contribuente può normalmente scegliere tra la compensazione e il pagamento integrale seguito dalla richiesta di rimborso, se tale alternativa è prevista dalla norma.
- La scelta di pagare integralmente la nuova imposta non elimina il diritto al rimborso dell'importo precedentemente versato, ma impone il rispetto del termine decadenziale previsto per le domande di rimborso.
- Per i rimborsi tributari, il termine di 48 mesi decorre dal versamento cui si riferisce la richiesta e, in presenza di pagamenti rateali, dall'ultimo versamento effettuato per la precedente imposta.
- È essenziale conservare le ricevute di tutti i versamenti e verificare la data dell'ultimo pagamento, perché la tardività dell'istanza può determinare la perdita definitiva del diritto al rimborso.
- La disciplina della rivalutazione non consente automaticamente il rimborso di somme già pagate in ogni caso: occorre che il contribuente abbia effettuato una nuova rivalutazione e abbia scelto di non utilizzare l'importo precedente in compensazione.
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