Cassazione Penale, Ordinanza n. 14322/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 322 c.p. I motivi dedotti riguardavano: 1) vizi di motivazione e travisamento della prova sulla responsabilità, prospettando una lettura alternativa e riduttiva delle risultanze processuali; 2) omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità del fatto; 3) contestazione dell'elemento oggettivo del reato; 4) censura sulla determinazione della pena, ritenuta erronea nel calcolo dei passaggi aritmetici e nell'applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. La Corte rileva che il Tribunale aveva motivato in modo puntuale sulla prova, sulla plurimezza delle banconote e quindi sul valore non esiguo del fatto, sulla genericità della doglianza relativa all'elemento oggettivo e sulla corretta commisurazione della pena, partendo dal minimo edittale e applicando le riduzioni per le attenuanti riconosciute, ritenute prevalenti sulla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati o comunque generici tutti i motivi: i primi due perché miravano a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio già compiutamente valutato dal Tribunale; il terzo perché privo di effettiva specificità e di confronto con la motivazione; il quarto perché la pena era stata determinata in modo analitico e secondo i criteri legali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 322 c.p.
indicato come titolo del delitto per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile; il ricorso non ha scalfito la ricostruzione fattuale operata in merito alla responsabilità
art. 323-bis c.p.
attenuante invocata dal ricorrente; la Corte richiama la valutazione di merito secondo cui il fatto non era di particolare tenuità per la pluralità delle banconote e il valore non esiguo
art. 132 c.p.
richiamato nel calcolo della pena come criterio di commisurazione
art. 133 c.p.
richiamato nel calcolo della pena come criterio di commisurazione
art. 318 c.p.
utilizzato dal giudice di merito come base del minimo edittale da cui partire per la determinazione della pena
art. 62, primo comma, n. 1 c.p.
attenuante riconosciuta e applicata in riduzione della pena
art. 62-bis c.p.
attenuante generica riconosciuta e applicata in riduzione della pena
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera richiesta di una diversa lettura delle risultanze probatorie già compiutamente valutate dal giudice di merito.
- La doglianza di travisamento della prova e di vizio motivazionale deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile o comunque infondato.
- L'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p. richiede una valutazione complessiva del fatto, e può essere esclusa quando la condotta presenti elementi oggettivi non compatibili con la particolare tenuità, come la pluralità delle utilità indebite o il valore non esiguo dell'utilità conseguita.
- Le censure sull'elemento oggettivo del reato devono essere specifiche e ancorate ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata; l'assenza di un reale confronto con la motivazione rende il motivo generico.
- La determinazione della pena è corretta quando il giudice di merito indica in modo analitico il percorso seguito, partendo dal minimo edittale e applicando progressivamente le riduzioni o gli aumenti secondo gli artt. 132 e 133 c.p., con motivazione sufficiente anche in caso di bilanciamento tra attenuanti e recidiva.
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