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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33776/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 4.000 euro ciascuno, secondo quanto risulta dal testo, in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Bolzano del 18 marzo 2026, con la quale era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata dalle parti per i reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, furto in abitazione aggravato e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Con un motivo unico, comune a entrambi i ricorsi, i ricorrenti hanno denunciato violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 444 c.p.p., sostenendo che il giudice non avrebbe autonomamente valutato la concreta situazione di fatto e di diritto relativa alle condotte contestate. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta delle parti

    La sentenza di patteggiamento è stata emessa nell'ambito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti; la censura relativa alla mancata autonoma valutazione della situazione concreta non rientra, per come formulata, nei motivi proponibili in cassazione contro tale sentenza.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    La disposizione individua tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; una censura generica sulla mancata valutazione autonoma della situazione di fatto e di diritto, non riconducibile a tali categorie, è inammissibile.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: vizi relativi alla formazione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Una censura con cui si deduca soltanto che il giudice non avrebbe autonomamente valutato la concreta situazione di fatto e di diritto delle condotte contestate è inammissibile quando non venga specificamente ricondotta a uno dei motivi tassativi previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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