Sentenza n. 2780/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: “dell’ordinanza n°13 del 08/10/2024 prot. n° 30048 per la demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi, notificata al ricorrente in data 22/10/2024, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.” quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 aprile 2025: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, “a) dell’ordinanza n° 1/2025 prot.n. 2937 del 27/03/2025, notificata in data 31.03.2025, relativa alla sospensione dell’attività commerciale di bar denominata “Golden Hour”; b) ove ritenuto effettivamente verificatosi, del silenzio diniego formatosi sull’istanza ex art. 36 bis TUED prot.n. 11481 del 20.12.2024; c) ove necessario, del silenzio inadempimento a seguito dell’istanza ex art. 36 bis TUED depositata in data 20.12.2024 prot.n. 11481, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie e successiva ordinanza di sospensione dell’attività commerciale
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa all’ampliamento di una platea, alla collocazione di container, a una pergotenda e a una piscina ornamentale in vetroresina. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001, il difetto di istruttoria e motivazione e l’illogicità manifesta, sostenendo che le opere fossero riconducibili all’edilizia libera o comunque temporanee, precarie e smontabili. In particolare, l’ampliamento della platea sarebbe consistito nella posa di piastrelle per esterno; i container sarebbero stati utilizzati temporaneamente per l’attività commerciale ambulante e per servizi igienici e di street food; la pergotenda sarebbe stata una struttura coperta da telo in PVC; la piscina avrebbe avuto funzione meramente ornamentale e profondità insufficiente all’uso natatorio. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con motivi aggiunti la società ha impugnato l’ordinanza di sospensione dell’attività commerciale, deducendo l’illegittimità derivata dall’ordinanza demolitoria, il difetto di istruttoria e motivazione per la mancata considerazione dell’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, nonché, in via subordinata, la violazione della disciplina sul silenzio e dell’obbligo di conclusione del procedimento e l’omessa comunicazione di avvio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo ritenendo fondate le censure di difetto di istruttoria. Dal contenuto dell’ordinanza impugnata emergeva che il Comune non aveva verificato la temporaneità o meno della maggior parte delle opere. Tale accertamento era decisivo per stabilire se gli interventi potessero essere assentiti mediante SCIA oppure se configurassero una trasformazione edilizia dei luoghi soggetta a permesso di costruire; nel primo caso non sarebbe stata applicabile la sanzione demolitoria adottata, mentre nel secondo sarebbe stato necessario il titolo edilizio maggiore. Il vizio istruttorio è stato ritenuto assorbente rispetto agli ulteriori motivi, con conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione. I motivi aggiunti sono stati accolti per illegittimità derivata, poiché l’ordinanza di sospensione dell’attività commerciale era stata adottata sul presupposto dell’ordinanza demolitoria, espressamente richiamata, risultata illegittima. Il TAR ha lasciato impregiudicate le valutazioni comunali nel procedimento di sanatoria, anche quanto ai profili paesaggistici. Spese compensate; contributo unificato definitivamente posto a carico del Comune.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001
La qualificazione delle opere e il titolo edilizio necessario dipendono anche dalla verifica della loro temporaneità e dell’eventuale trasformazione edilizia dei luoghi.
art. 3, comma 1, lett. e.5, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla collocazione dei container e alla possibile natura temporanea delle opere.
art. 6, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, lett. e.5, per sostenere la temporaneità dei container.
art. 6, comma 1, lett. e-ter, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la posa di piastrelle per esterno costituisse intervento di edilizia libera.
art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001
Disciplina l’istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente; la sentenza lascia impregiudicate le valutazioni comunali, anche paesaggistiche, nel procedimento pendente.
art. 7 l. n. 241/1990
La censura relativa all’omessa comunicazione di avvio non è stata esaminata perché assorbita dall’accoglimento per difetto di istruttoria.
art. 2 l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di conclusione espressa del procedimento di sanatoria; la relativa censura non è stata esaminata perché assorbita.
Massime di principio
- Prima di adottare un’ordinanza di demolizione, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria adeguata sulla natura, sulle caratteristiche e sulla temporaneità delle opere contestate, quando tali elementi sono decisivi per stabilire il regime edilizio applicabile.
- La verifica della temporaneità delle opere è essenziale per distinguere gli interventi eventualmente assentibili mediante SCIA o riconducibili all’edilizia libera da quelli che determinano una trasformazione edilizia dei luoghi e richiedono il permesso di costruire.
- L’omessa verifica di circostanze fattuali decisive per la qualificazione edilizia degli interventi integra difetto di istruttoria e rende illegittima l’ordinanza demolitoria, senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi quando il vizio abbia carattere assorbente.
- Un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale fondato espressamente su un’ordinanza di demolizione illegittima è affetto da illegittimità derivata e deve essere annullato.
- L’annullamento dell’ordinanza demolitoria non determina automaticamente l’accoglimento dell’istanza di sanatoria: restano impregiudicate le valutazioni dell’amministrazione nel procedimento di sanatoria, compresi i profili paesaggistici.
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