Cassazione Penale, Sentenza n. 45883/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la decisione del GUP che, pur avendo applicato la pena mediante patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha rigettato la richiesta della parte civile di condanna dell'imputata alla rifusione delle spese sostenute per la costituzione in giudizio. Si censura l'erronea interpretazione del Giudice secondo cui il fatto che l'accordo di patteggiamento fosse stato depositato prima dell'udienza preliminare escluderebbe la possibilità di ottenere la liquidazione delle spese a favore della parte civile nell'ambito dell'udienza preliminare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della parte civile. Ha ritenuto che, in tema di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., la parte civile può costituirsi in udienza preliminare e chiedere la condanna alla rifusione delle spese anche quando la richiesta di applicazione della pena sia stata depositata in cancelleria prima dell'udienza. La mera esistenza di un accordo antecedente non garantisce l'accoglimento da parte del giudice e quindi non preclude la domanda di rifusione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'omessa statuizione sulla rifusione delle spese e la causa è stata rinviata al GUP del Tribunale di Bari per un nuovo esame su quel punto.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regola il patteggiamento e la applicazione della pena su conforme richiesta; la Corte interpreta che, quando il giudice applica la pena recependo l'accordo, nella sentenza devono essere liquidate anche le spese a favore della parte civile che si è costituita.
art. 447, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina la richiesta di patteggiamento proposta nell'udienza fissata nel corso delle indagini preliminari; la Cassazione distingue questa ipotesi da quella di deposito ex art. 444, ritenendo che quest'ultima può avere esiti diversi dall'accoglimento/rigetto e non comporta automaticamente l'impossibilità di liquidare spese alla parte civile.
artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen.
Sono le fattispecie penali per le quali l'imputata è stata condannata mediante patteggiamento; nel processo di cassazione la questione principale però riguarda l'interpretazione delle norme processuali relative alla rifusione delle spese, non la sussistenza dei reati sostanziali.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 11257 del 13/01/2023 (Riccio) e Sez. 3, n. 32768 del 06/07/2022 (G.)
Precedenti di legittimità affermano che la costituzione della parte civile e la richiesta di liquidazione delle spese devono poter essere valutate anche quando la richiesta di patteggiamento sia stata depositata prima dell'udienza preliminare; la Corte richiama tali precedenti a sostegno dell'orientamento qui adottato.
Massime di principio
- La parte civile può costituirsi in udienza preliminare e richiedere la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese anche se la proposta di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) era stata depositata prima dell'udienza.
- Il deposito della richiesta di patteggiamento prima dell'udienza non impedisce al giudice di rigettare l'accordo; dunque non può essere assunto automaticamente che non vi sia spazio per decidere sulle spese a favore della parte civile.
- Quando il giudice applica la pena recependo l'accordo di patteggiamento, nella sentenza che applica la pena devono essere liquidate le spese sostenute dalla parte civile per la costituzione in giudizio, salvo motivazione contraria conforme a legge.
- Se il giudice omette di decidere sulla richiesta di rifusione delle spese, la decisione è viziata e la cassazione può annullare la sentenza limitatamente a tale omissione e rinviare per un nuovo esame.
- Distinguere sempre tra le diverse fasi procedurali: le conseguenze giuridiche del patteggiamento proposto durante le indagini (art. 447) possono differire da quelle di una richiesta depositata ai sensi dell'art. 444; l'esito processuale dipende dall'accoglimento o meno dell'accordo da parte del giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45713/2023 del 14/11/2023
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45714/2023 del 14/11/2023
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45715/2023 del 14/11/2023
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45716/2023 del 14/11/2023
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45717/2023 del 14/11/2023
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45718/2023 del 14/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →