Sentenza n. 10344/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 16/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per la fissazione di un appuntamento e la presentazione della domanda di visto di ingresso
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 16 ottobre 2025, diretta a ottenere un appuntamento per presentare la domanda di visto di ingresso. Nell'epigrafe l'istanza è riferita a un visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti; nella parte in fatto il ricorso è invece descritto come concernente un visto per motivi di lavoro subordinato. È stata chiesta la dichiarazione di illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del relativo procedimento. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza facesse venire meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'enorme numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio e consente di chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; il ricorrente aveva inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a causa del sopravvenuto difetto di interesse, determinato dall'attivazione del procedimento amministrativo.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 9 del Regolamento (CE) n. 810/2009
È richiamato nell'epigrafe con riferimento alla richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio; il testo non sviluppa ulteriormente l'interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto fanno venir meno l'interesse alla pronuncia che ordini all'amministrazione di procedere, rendendo improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento non equivale necessariamente alla definizione favorevole della domanda sostanziale di visto: essa elimina, tuttavia, l'interesse alla specifica azione diretta a ottenere l'avvio del procedimento e la fissazione dell'appuntamento.
- La complessità dell'iter legale e il rilevante numero di richieste gravanti sulla sede diplomatica possono costituire giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite nel giudizio sul silenzio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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