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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7034/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo Giudice è stato condannato a pena pecuniaria per le contravvenzioni previste dagli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380/2001 per avere realizzato, in zona sismica, due unità abitative senza il preavviso scritto allo Sportello unico e senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio tecnico regionale. In appello/ricorso il difensore ha contestato: 1) la prescrizione dei reati sostenendo che si tratti di reati permanenti la cui consumazione perdura fino alla presentazione della denuncia con progetto o al termine dei lavori; 2) la eccessiva commisurazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) con motivo nuovo, che la Corte d'appello avrebbe dichiarato inammissibile l'appello (anziché trasmetterlo). La difesa ha posto rilievo anche sulla presentazione di istanza di sanatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso (trasmesso alla Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., e considerato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 593, comma 3). I motivi sono stati ritenuti generici e carenti, in particolare la difesa non ha indicato date e fatti necessari per determinare il momento consumativo dei presunti reati permanenti; la richiesta di sanatoria non è stata ritenuta idonea a cancellare la lesione del bene giuridico né prova di ravvedimento. Il motivo nuovo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 585, comma 4. Per questi motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 93

    Norma richiamata come fattispecie di omessa denuncia dei lavori/progetti in zona sismica; la Corte osserva che la difesa non ha provato né datato l'eventuale presentazione in sanatoria per determinare il termine della consumazione

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 94

    Norma richiamata in relazione alla realizzazione delle opere in zona sismica senza preventiva autorizzazione; la Corte richiede elementi temporali specifici per valutare la natura permanente del reato e il momento di estinzione

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 95

    Richiamata come riferimento normativo per le contravvenzioni edilizie in zona sismica; la sentenza conferma che l'istanza di sanatoria non elimina automaticamente la lesione del bene giuridico

  • codice di procedura penale, art. 568, comma 5

    Prevede la trasmissione alla Corte di Cassazione di determinate impugnazioni; nella fattispecie la Corte d'appello ha trasmesso gli atti ai sensi di questa norma

  • codice di procedura penale, art. 593, comma 3

    Stabilisce che l'impugnazione trasmessa contro una sentenza che abbia inflitto solo l'ammenda deve essere considerata quale ricorso per cassazione: la Corte ha applicato tale principio

  • codice di procedura penale, art. 585, comma 4

    Prevede l'inammissibilità dei motivi nuovi quando l'impugnazione è inammissibile; la Corte ha escluso i motivi nuovi proposti dalla difesa

  • codice di procedura penale, art. 616

    Dispone le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità e la ripartizione delle spese: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Ricordata dalla Corte quale principio applicabile al caso per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; sulla base di essa la Corte ha comunque disposto l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La contestazione che un reato edilizio sia permanente richiede indicazione puntuale dei fatti e delle date (inizio lavori, eventuale termine dei lavori, data di presentazione della denuncia o della domanda di sanatoria) per valutare quando si estingue la consumazione e se opera la prescrizione
  • La mera presentazione di una istanza di sanatoria non è automaticamente idonea a cancellare la lesione del bene giuridico né costituisce per sé prova di ravvedimento operoso; il giudice valuta se l'atto ha eliminato l'illiceità sostanziale
  • In cause in cui la sentenza di primo grado infligge solo l'ammenda, l'impugnazione può essere trasmessa alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p. e deve essere trattata come ricorso per cassazione (art. 593 c.3); la difesa deve porre particolare cura nella motivazione per evitare l'inammissibilità
  • Motivi di ricorso o di appello vaghi o privi di elementi temporali e probatori saranno dichiarati inammissibili: è necessario criticare specificamente la motivazione del giudice di merito e fornire prova o riferimenti precisi
  • Motivi nuovi introdotti dopo la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione sono generalmente inammissibili ai sensi dell'art. 585 c.4; le questioni nuove vanno fatte valere nei termini e nei gradi procedurali corretti

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