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Sentenza

Sentenza n. 340/2026 - Roma, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale Civile di Roma - Sezione Lavoro, n. 9053/2024 pubblicata il 19.9.2024;

Giustizia amministrativa202508683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma - Sezione Lavoro, n. 9053/2024, relativa al beneficio della Carta elettronica del docente e alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma - Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La pronuncia aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024 e aveva condannato il Ministero sia all'attribuzione del beneficio sia al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Nonostante la rituale notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi domandato l'esecuzione coattiva del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Dalla documentazione risultava l'inadempimento del Ministero, tenuto a corrispondere alla ricorrente le somme e ad adempiere agli obblighi stabiliti dal titolo giudiziale. Il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Il TAR non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandone l'eventuale richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione, pur ritualmente intimata, non adempia agli obblighi posti a suo carico.
  • La notifica del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituiscono presupposti per l'attivazione dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia e alla richiesta della parte vittoriosa.
  • La penalità di mora non è automatica nel giudizio di ottemperanza, ma richiede una valutazione giudiziale dei relativi presupposti e può essere disposta anche successivamente in caso di perdurante inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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