Circolare numero 62 del 04-04-2018
Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017. Con effetto dal 2021 (variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento INDICE 1. Premessa 2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita 2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) – requisito anagrafico 2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo 2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi 199 -205, della legge n. 232 del 2016 2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote 3. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco 3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997) 3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997) 4. Pensione in totalizzazione (decreto legislativo n. 42 del 2006) 5. Criteri per la determinazione delle variazioni della speranza di vita Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017. Con effetto dal 2021 (variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del decreto direttoriale 5 dicembre 2017 sull’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. Dal 1° gennaio 2019 i requisiti pensionistici richiamati vengono incrementati di 5 mesi, con effetti sulla pensione di vecchiaia, anticipata, per lavoratori precoci, su alcune pensioni del comparto difesa-sicurezza-vigili del fuoco e sulla totalizzazione. Vengono inoltre chiariti i criteri di calcolo della variazione della speranza di vita per i successivi bienni e i limiti massimi degli adeguamenti.
Adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita dal 1° gennaio 2019
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita
La circolare illustra l’applicazione del decreto direttoriale 5 dicembre 2017, pubblicato in G.U. n. 289 del 12 dicembre 2017, con il quale vengono aggiornati i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici in relazione agli incrementi della speranza di vita. L’effetto principale decorre dal 1° gennaio 2019 e comporta, per i requisiti richiamati, un incremento di 5 mesi, nonché l’aumento di 0,4 unità dei valori della somma di età anagrafica e anzianità contributiva previsti per il sistema delle quote.
Quadro normativo e ambito di applicazione
Il provvedimento è adottato in attuazione dell’art. 12, comma 12-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. La circolare precisa che l’adeguamento opera per i requisiti espressamente richiamati dal decreto e, in generale, anche negli altri casi previsti dalla legge in cui sia previsto il collegamento all’incremento della speranza di vita.
Pensione di vecchiaia
Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è pari a 67 anni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. Dal 1° gennaio 2021 il requisito resta pari a 67 anni, ma è espressamente indicato come soggetto al successivo adeguamento alla speranza di vita.
Per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento si applica anche alla pensione di vecchiaia contributiva di cui all’art. 24, comma 7, della legge n. 214/2011: il diritto si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni dal 1° gennaio 2019, con almeno cinque anni di contribuzione effettiva.
La circolare richiama inoltre il requisito per le lavoratrici iscritte all’AGO, alle forme sostitutive, alle gestioni speciali degli autonomi e alla Gestione separata, precisando che per l’anno 2018 il requisito anagrafico è pari a 66 anni e 7 mesi.
Pensione anticipata
Per la pensione anticipata ordinaria di cui all’art. 24, commi 10 e 11, della legge n. 214/2011, il requisito contributivo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 è fissato in:
- 43 anni e 3 mesi per gli uomini, pari a 2249 settimane;
- 42 anni e 3 mesi per le donne, pari a 2197 settimane.
Dal 1° gennaio 2021 i medesimi requisiti restano in vigore, ma con ulteriore adeguamento alla speranza di vita.
Per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, la circolare precisa che l’adeguamento si estende anche al requisito anagrafico della pensione anticipata contributiva, accessibile con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito dell’importo soglia mensile: dal 1° gennaio 2019 il requisito è pari a 64 anni.
Lavoratori precoci
Per la pensione anticipata dei lavoratori precoci di cui all’art. 1, commi 199-205, della legge n. 232/2016, il requisito contributivo è pari a 41 anni e 5 mesi, corrispondenti a 2153 settimane, sia nel biennio 2019-2020 sia dal 1° gennaio 2021, ferma restando la necessità del successivo adeguamento alla speranza di vita.
Pensione di anzianità con il sistema delle quote
La circolare ricorda che, dal 1° gennaio 2019, i valori della somma tra età anagrafica e anzianità contributiva della Tabella B della legge n. 243/2004 sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.
Per il biennio 2019-2020, continuano a poter accedere alla pensione di anzianità con il sistema delle quote i soggetti che abbiano:
- almeno 35 anni di contribuzione;
- almeno 62 anni di età se lavoratori dipendenti pubblici e privati, con raggiungimento di quota 98;
- almeno 63 anni di età se lavoratori autonomi iscritti all’INPS, con raggiungimento di quota 99.
Per le modalità di calcolo della quota la circolare rinvia al messaggio n. 020600 del 13 dicembre 2012 e alla circolare n. 60/2008, per le parti compatibili.
Comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
L’adeguamento alla speranza di vita si applica anche al personale del comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, inclusi Forze Armate, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, amministrazione penitenziaria e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Dal 1° gennaio 2019 l’incremento di 5 mesi riguarda i requisiti anagrafici e, nei casi in cui il pensionamento sia consentito a prescindere dall’età, anche il requisito contributivo.
Pensione di vecchiaia nel comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
Per la pensione di vecchiaia prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 165/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2019 i limiti di età collegati alla qualifica o al grado sono incrementati di 12 mesi rispetto al limite ordinamentale.
Resta fermo il regime delle decorrenze della c.d. finestra mobile previsto dall’art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 122/2010, nonché quanto chiarito dal messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
Pensione di anzianità nel comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
Dal 1° gennaio 2019 il pensionamento anticipato ex art. 6 del d.lgs. n. 165/1997 può avvenire con uno dei seguenti requisiti:
- 41 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, se maturata entro il 31 dicembre 2011 e con almeno 54 anni di età;
- almeno 35 anni di anzianità contributiva e almeno 58 anni di età.
In caso di accesso con il requisito dei 41 anni continua ad applicarsi l’ulteriore posticipo di tre mesi previsto dall’art. 18, comma 22-ter, del d.l. n. 98/2011, oltre alla finestra mobile. Per tutte le fattispecie di questo paragrafo, dal 1° gennaio 2021 i requisiti indicati dovranno essere ulteriormente adeguati alla speranza di vita.
Pensione in totalizzazione
Per la pensione di vecchiaia in totalizzazione, il requisito anagrafico è pari a 66 anni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; dal 1° gennaio 2021 il requisito è soggetto a successivo adeguamento alla speranza di vita.
Per la pensione di anzianità in totalizzazione, il requisito contributivo è pari a 41 anni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; dal 1° gennaio 2021 anche tale requisito è soggetto ad adeguamento alla speranza di vita.
Restano applicabili la disciplina della finestra mobile di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 122/2010 e, per la pensione di anzianità, l’ulteriore posticipo di tre mesi previsto dall’art. 18, comma 22-ter, del d.l. n. 98/2011, rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile previsti dal regime a decorrere dal 2014.
Criteri di calcolo dei futuri adeguamenti
La circolare richiama, infine, i criteri introdotti dalla legge n. 205/2017 per determinare le variazioni della speranza di vita. Per il biennio 2021-2022 la variazione è calcolata come differenza tra la media dei valori del biennio 2017-2018 e il valore registrato nel 2016.
Dal 2023 la variazione viene calcolata confrontando la media dei valori del biennio di riferimento con la media del biennio immediatamente precedente. A titolo esemplificativo, per il biennio 2023-2024 il confronto avviene tra la media 2019-2020 e la media 2017-2018.
La norma stabilisce inoltre che, dal 2021, gli adeguamenti biennali non possono superare i tre mesi. Se l’incremento della speranza di vita è superiore a tale limite, l’eccedenza si cumula con gli adeguamenti successivi; se invece la speranza di vita diminuisce, l’adeguamento non viene effettuato e la riduzione sarà considerata nei successivi aggiornamenti, sempre nel rispetto del tetto massimo di tre mesi.
Punti principali
Premessa normativa e decorrenza dell’adeguamento
La circolare dà attuazione al decreto direttoriale MEF-Lavoro del 5 dicembre 2017, pubblicato in G.U. n. 289 del 12 dicembre 2017, emanato in applicazione dell’art. 12, comma 12-bis, del d.l. n. 78/2010. Dal 1° gennaio 2019 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici indicati dalla normativa sono incrementati di 5 mesi e i valori della somma di età anagrafica e anzianità contributiva della Tabella B della legge n. 243/2004 sono incrementati di 0,4 unità.
Pensione di vecchiaia
Per gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata, il requisito anagrafico resta pari a 67 anni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; dal 1° gennaio 2021 il requisito è pari a 67 anni, con ulteriore adeguamento alla speranza di vita. Per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico per la vecchiaia con almeno 5 anni di contribuzione effettiva si perfeziona a 71 anni dal 1° gennaio 2019. Per le lavoratrici indicate dall’art. 24, comma 6, del d.l. n. 201/2011, il requisito per il 2018 è pari a 66 anni e 7 mesi.
Pensione anticipata
Per la pensione anticipata ex art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214/2011, il requisito contributivo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 è di 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne; dal 1° gennaio 2021 tali requisiti restano gli stessi, ma dovranno essere adeguati alla speranza di vita. Per i contributivi puri (primo accredito dal 1° gennaio 1996), il requisito anagrafico per l’accesso con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e importo soglia mensile si perfeziona a 64 anni dal 1° gennaio 2019.
Lavoratori precoci
Per la pensione anticipata dei lavoratori precoci prevista dalla legge n. 232/2016, il requisito contributivo è fissato in 41 anni e 5 mesi (2153 settimane) sia per il biennio 2019-2020 sia dal 1° gennaio 2021, con successivo adeguamento alla speranza di vita.
Pensione di anzianità con il sistema delle quote
Dal 1° gennaio 2019 i valori della somma età + contributi della Tabella B della legge n. 243/2004 sono incrementati di 0,4 unità. Per il biennio 2019-2020, il diritto si consegue con almeno 35 anni di contributi e un’età minima di 62 anni per dipendenti pubblici e privati, a quota 98; per gli autonomi iscritti all’INPS, con almeno 35 anni di contributi e un’età minima di 63 anni, a quota 99.
Comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
L’adeguamento alla speranza di vita si applica anche al personale del comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, compresi Forze Armate, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, amministrazione penitenziaria e Vigili del fuoco. Dal 1° gennaio 2019 l’incremento è di 5 mesi sui requisiti anagrafici e, nei casi di pensionamento indipendente dall’età, sul requisito contributivo.
Pensione di vecchiaia del comparto difesa-sicurezza
Per la pensione di vecchiaia ex art. 2 del d.lgs. n. 165/1997, dal 1° gennaio 2019 i limiti di età relativi alla qualifica o al grado sono incrementati di 12 mesi rispetto al limite ordinamentale. Restano fermi il regime delle decorrenze della finestra mobile di cui alla legge n. 122/2010 e le indicazioni del messaggio n. 545/2013.
Pensione di anzianità del comparto difesa-sicurezza
Dal 1° gennaio 2019 l’accesso alla pensione di anzianità ex art. 6 del d.lgs. n. 165/1997 avviene: con 41 anni di contribuzione indipendentemente dall’età; oppure con il raggiungimento della massima anzianità contributiva pari all’80% se maturata entro il 31 dicembre 2011 e con almeno 54 anni di età; oppure con almeno 35 anni di contribuzione e almeno 58 anni di età. Per il requisito di 41 anni continua ad applicarsi l’ulteriore posticipo di 3 mesi previsto dal d.l. n. 98/2011.
Pensione in totalizzazione
Per la pensione di vecchiaia in totalizzazione il requisito anagrafico è di 66 anni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e successivamente soggetto ad adeguamento alla speranza di vita. Per la pensione di anzianità in totalizzazione il requisito contributivo è di 41 anni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e poi adeguato alla speranza di vita. Restano applicabili la finestra mobile ex art. 12, comma 3, legge n. 122/2010 e, per la pensione di anzianità, l’ulteriore posticipo di 3 mesi previsto dal d.l. n. 98/2011.
Criteri per i futuri adeguamenti alla speranza di vita
Per il biennio 2021-2022 la variazione della speranza di vita è calcolata come differenza tra la media dei valori 2017-2018 e il valore 2016. Dal 2023 la variazione è calcolata confrontando la media del biennio di riferimento con la media del biennio immediatamente precedente. Dal 2021 gli adeguamenti biennali non possono superare 3 mesi; l’eventuale eccedenza si somma agli adeguamenti successivi. Se la speranza di vita diminuisce, l’adeguamento non si applica e la diminuzione è considerata nei successivi adeguamenti, sempre entro il limite di 3 mesi.
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