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Sentenza

Sentenza n. 236/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione nei limiti dell’interesse azionato, della nota prot. n. 50446 del 17.3.2025, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato, in relazione alla procedura di VIA relativa al “Progetto per la realizzazione di un impianto agri voltaico, denominato "Bellocchi", della potenza nominale pari a 28,38 MW, e delle rispettive opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel Comune di Cartoceto (PU)”, l’attivazione della procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge 400/1988; nei limiti dell’interesse azionato, degli atti e provvedimenti relativi alla procedura di deferimento della procedura in Consiglio dei ministri, acquisiti a seguito di istanza di accesso agli atti dell’8 aprile 2025 in data 9 maggio 2025, e in particolare: (i) la nota del MASE prot. n. 36544 del 26.2.2025 con la quale è stato proposto al Capo di Gabinetto del MASE il deferimento in Consiglio dei Ministri; (ii) la nota prot. 43510 del 7.3.2025 con la quale il Capo di Gabinetto del MASE ha trasmesso gli atti al Consiglio dei Ministri; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi compreso, ove occorrer possa e nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, del parere espresso dal Ministero della Cultura con nota prot. 1547-P del 21.1.2025 mai comunicato alla Società nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento, mai comunicato alla Società, relativo al deferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della risoluzione del conflitto; nonché per l’accertamento della formazione del silenzio assenso quanto all’atto di assenso di competenza del Ministero della Cultura ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, e dell’art. 17-bis della L. n. 241/1990; e per la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.

Giustizia amministrativa202500326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di deferimento al Consiglio dei Ministri del contrasto sorto nella procedura di VIA relativa a un impianto agrivoltaico e alle opere di connessione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato l’attivazione della procedura di deferimento al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988, nonché gli atti presupposti, chiedendo anche l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sul concerto del Ministero della Cultura e la condanna del Ministero dell’Ambiente al rilascio del provvedimento di VIA. La società ha dedotto, in primo luogo, che il parere negativo del Ministero della Cultura, reso dopo il termine di venti giorni dalla trasmissione dello schema di provvedimento favorevole della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, sarebbe tardivo e inefficace, con conseguente formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990 e illegittimità del deferimento al Consiglio dei Ministri. Ha inoltre sostenuto che il sito fosse un’area idonea ex lege ai sensi degli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021: l’area dell’impianto non sarebbe sottoposta a vincoli culturali o paesaggistici; il cavidotto sarebbe interrato e quindi soggetto alla disciplina dell’art. 22, comma 1-ter, del d.lgs. n. 199/2021; la sottostazione elettrica e il sistema BESS sarebbero posti a distanza superiore a 500 metri dal bene culturale tutelato richiamato dal Ministero della Cultura. Ha quindi dedotto violazione degli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 1, 2 e 17-bis della legge n. 241/1990, degli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021, dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988, dei principi di buon andamento, imparzialità, giusto procedimento e massima diffusione delle fonti rinnovabili, nonché della normativa europea pertinente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui il parere tardivo del Ministero della Cultura avrebbe determinato la formazione del silenzio-assenso: secondo il Collegio, l’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, qualificando come perentori tutti i termini del procedimento di VIA, non richiama l’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990 e impedisce quindi di applicare la regola dell’inefficacia degli atti di assenso tardivi; inoltre, il potere sostitutivo previsto dall’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006 sarebbe incompatibile con la formazione del silenzio-assenso in caso di inerzia. Il TAR ha invece ritenuto fondate le censure relative alla qualificazione dell’area come idonea ex lege. L’area destinata all’impianto non risultava soggetta ai vincoli del d.lgs. n. 42/2004; le opere di connessione erano integralmente interrate e, ai sensi dell’art. 22, comma 1-ter, del d.lgs. n. 199/2021, la disciplina delle aree idonee si applicava indipendentemente dalla loro ubicazione; quanto alla sottostazione e al sistema BESS, le amministrazioni non avevano contestato le risultanze della relazione tecnica della società, dalle quali emergeva una distanza superiore a 500 metri dal bene culturale tutelato. Ne derivava che l’area era idonea ex lege e che il parere del Ministero della Cultura aveva natura obbligatoria ma non vincolante. Il Ministero dell’Ambiente non poteva quindi deferire la questione al Consiglio dei Ministri, ma doveva concludere autonomamente il procedimento di VIA, valutando il parere del Ministero della Cultura. Il TAR ha annullato l’atto di deferimento e ha ordinato al Ministero dell’Ambiente di adottare il provvedimento finale di VIA entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni e la parziale infondatezza delle censure.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988

    La procedura di deferimento al Consiglio dei Ministri può essere attivata per comporre un contrasto tra amministrazioni; non è utilizzabile quando, essendo l’area idonea ex lege, il parere del Ministero della Cultura è obbligatorio ma non vincolante.

  • art. 25, commi 2-bis, 2-quater e 7, d.lgs. 152/2006

    “il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni”

    Nei procedimenti VIA relativi ai progetti strategici, il provvedimento finale deve essere adottato dopo l’acquisizione del concerto ministeriale entro il termine previsto; la qualificazione dei termini come perentori non comporta, secondo il TAR, la formazione del silenzio-assenso sul parere tardivo, anche in ragione del potere sostitutivo previsto dal comma 2-quater.

  • art. 17-bis, l. 241/1990

    “Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito”

    La disciplina generale del silenzio-assenso tra amministrazioni non si applica, secondo la decisione, al concerto del Ministero della Cultura nel procedimento VIA disciplinato dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini ... sono inefficaci”

    La disposizione non è applicabile ai termini del procedimento VIA, poiché l’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 non la richiama.

  • art. 22, commi 1 e 1-ter, d.lgs. 199/2021

    “nei procedimenti di autorizzazione ... su aree idonee ... l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”

    Quando l’impianto ricade in area idonea, il parere dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica, archeologica e architettonica è obbligatorio ma non vincolante; la disciplina si applica anche alle infrastrutture elettriche interrate di connessione, indipendentemente dalla loro ubicazione.

  • art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. 199/2021

    La qualificazione di un sito come area idonea dipende dai presupposti legali relativi all’impianto e alle opere rilevanti, verificati alla luce dei vincoli applicabili.

Massime di principio

  • Nel procedimento di VIA relativo a progetti strategici, la tardiva espressione del concerto del Ministero della Cultura non determina, in base all’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, né comporta automaticamente l’inefficacia del parere ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della medesima legge.
  • Quando un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ricade in un’area idonea ex lege, il parere dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica, archeologica o architettonica è obbligatorio ma non vincolante; l’amministrazione competente deve quindi concludere il procedimento valutando autonomamente tale parere.
  • La disciplina delle aree idonee prevista dall’art. 22 del d.lgs. n. 199/2021 si applica anche alle infrastrutture elettriche interrate di connessione, indipendentemente dalla loro ubicazione.
  • La qualificazione dell’area come idonea non è esclusa dalla presenza di opere di connessione interrate che interferiscano con beni o aree tutelate, quando la disciplina speciale estende a tali opere il regime delle aree idonee.
  • La distanza da un bene culturale tutelato rileva ai fini della qualificazione dell’area quando riguarda opere fuori terra dell’impianto, ma la contestazione amministrativa deve essere sorretta da un adeguato accertamento; se la documentazione tecnica del proponente sulla distanza superiore al limite normativo non è specificamente confutata, essa può essere posta a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimentoSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

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