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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11545/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza volta, in via principale, alla declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna del 12/09/2017 per presunta invalidità della notificazione dell'estratto contumaciale (sostenendo che non fosse reperibile al domicilio dichiarato e che non fosse stata effettuata la notificazione sostitutiva al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.). In subordine chiedeva la restituzione nel termine per proporre impugnazione, deducendo di non essere venuto a conoscenza della sentenza e denunciando che il difensore di fiducia, dopo aver rinunciato al mandato, non gli aveva comunicato la rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza della Sezione Unite, l'assenza del destinatario presso il domicilio dichiarato impone la notificazione all'avvocato ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., e non la perfezione mediante "compiuta giacenza" ai sensi della legge n. 890/1982; dunque l'ordinanza del Tribunale di Rimini aveva errato nel ritenere valida la notificazione per compiuta giacenza. Tuttavia il Tribunale aveva comunque accertato la notificazione integrale della sentenza al difensore che svolgeva la funzione di difensore dell'imputato, ricondotta quindi nel modello legale corretto. Quanto alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare, la Corte ha richiamato la disciplina (art. 175, comma 2, nella formulazione anteriore alla legge n. 67/2014) secondo cui è necessario il contemporaneo difetto di conoscenza del procedimento e del provvedimento; poiché il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia dopo l'esercizio dell'azione penale, risultava conoscenza del procedimento e la restituzione è stata legittimamente negata. Inoltre la mancata comunicazione della rinuncia del difensore al mandanto non costituisce caso di forza maggiore idoneo a giustificare la restituzione. Spese addebitate al ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per chiedere la declaratoria di non esecutività della sentenza; la Corte non entra nel merito sostitutivo ma valuta la regolarità delle notificazioni rilevanti per la sua applicazione.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la notificazione degli atti al difensore quando il destinatario non è reperito al domicilio dichiarato; la Corte ricorda che, in caso di inidoneità del domicilio, la notificazione dovuta è quella al difensore e non la compiuta giacenza.

  • art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890

    Disciplina la "compiuta giacenza" (deposito presso casa comunale/ufficio postale) utilizzata per le notifiche; la Corte sottolinea che tale strumento non è utilizzabile quando la dichiarazione di domicilio è inidonea e deve invece farsi ricorso alla notificazione al difensore.

  • art. 157, comma 8, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contrappunto normativo: riguarda modalità alternative di notificazione; la Corte evidenzia che tali adempimenti non possono sostituire la notificazione all'avvocato quando il domicilio è inidoneo.

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nella formulazione precedente alla legge n. 67/2014)

    Regola la restituzione nel termine per impugnare; secondo la giurisprudenza richiede la contemporanea sussistenza del mancato effettivo rispetto sia della conoscenza del procedimento che della conoscenza del provvedimento, con la conseguenza che la mancanza anche di una sola di tali condizioni legittima il rigetto della richiesta.

  • art. 107, comma 1, cod. proc. pen.

    Impone al difensore l'obbligo di informare l'assistito dell'atto di rinuncia; la Corte rileva che l'omissione di tale comunicazione non integra di per sé caso fortuito o forza maggiore rilevante ai fini della restituzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'addebito delle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente alla rifusione delle spese.

Massime di principio

  • Se il destinatario non è reperito nel domicilio dichiarato e la dichiarazione risulta inidonea, la legge impone la notificazione all'avvocato (art. 161, comma 4 c.p.p.); non è ammesso sostituire tale adempimento con la compiuta giacenza ai sensi della legge n. 890/1982.
  • La validità della notificazione può trovare sanatoria se, comunque, la notifica integrale è avvenuta a favore del difensore abilitato: la notificazione all'avvocato costituisce il corretto modello legale di ricezione dell'atto.
  • Per ottenere la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. (nella previgente formulazione) è necessario dimostrare simultaneamente mancata conoscenza del procedimento e del provvedimento; la conoscenza anche soltanto del procedimento (es. per la nomina di un difensore di fiducia) può escludere il rimedio.
  • La mancata comunicazione da parte del difensore al cliente (es. della rinuncia al mandato) non costituisce, di per sé, caso fortuito o forza maggiore idoneo a giustificare la restituzione del termine d'impugnazione.
  • La distinzione tra conoscenza 'legale' e conoscenza 'effettiva' conta ai fini processuali: la conoscenza legale (p.es. per notificazioni regolari al difensore) può precludere rimedi diretti a recuperare termini pur se l'assistito non ha effettivamente letto l'atto.

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