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Sentenza

Sentenza n. 1704/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Condotta datoriale consistente in verifiche e indagini sull'attività di locazione turistica svolta dal dipendente, ritenuta lesiva dell'integrità psicofisica e della dignità personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell'attività di controllo e verifica avviata dall'Amministrazione in relazione alla gestione di una struttura destinata a locazioni turistiche. La domanda è stata fondata sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro per violazione dell'art. 2087 c.c., nonché sulla violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., del principio ne bis in idem e sul prospettato abuso del potere datoriale di controllo. Il ricorrente ha sostenuto che la fase investigativa svolta dal dicembre 2022 al marzo 2024 costituisse una seconda indagine, priva di adeguati presupposti e condotta con modalità sproporzionate, pervasive e persecutorie, nonostante precedenti accertamenti avessero escluso irregolarità. Ha allegato di avere sviluppato una patologia riconducibile allo stress derivante dall'attività investigativa e ha chiesto anche una consulenza tecnica d'ufficio per accertare la patologia, il nesso causale e la quantificazione del danno. L'Amministrazione ha sostenuto che le verifiche fossero state avviate e svolte secondo la circolare ministeriale del 31 luglio 2008 e l'art. 53 del d.lgs. 165/2001, sulla base di elementi indiziari relativi alla possibile natura professionale e non autorizzata dell'attività, e che non fossero state dimostrate né l'illiceità della condotta datoriale né la nocività dell'ambiente o il nesso causale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha rigettato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio perché non utile ai fini della decisione. Ha qualificato la responsabilità derivante dalla violazione dell'art. 2087 c.c. come responsabilità contrattuale e ha richiamato il riparto dell'onere probatorio secondo cui il lavoratore deve provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente o della condotta datoriale e il nesso causale, mentre il datore di lavoro deve dimostrare, una volta assolto tale onere, di avere adottato tutte le cautele necessarie a evitare il danno. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito un quadro fattuale idoneo a dimostrare un abuso del potere di controllo, un accanimento investigativo, l'assenza dei presupposti delle verifiche o modalità umilianti e diffamatorie. Le indagini sono state considerate unitarie, svolte secondo la procedura prevista dalla circolare ministeriale del 31 luglio 2008 e giustificate da ragionevoli dubbi circa la possibile natura professionale dell'attività, anche in ragione dei redditi dichiarati per gli anni 2021 e 2022 e della possibile presenza di servizi accessori. Le verifiche, comprese l'audizione del militare alla presenza del difensore e i sopralluoghi, sono state ritenute lecite, circoscritte ai fatti e non lesive della dignità. Il successivo esito favorevole al dipendente, con esclusione di irregolarità nella normativa sul pubblico impiego, non ha fatto venir meno la legittimità dell'attività istruttoria né ha generato responsabilità ex art. 2087 c.c. La patologia allegata, anche se ipoteticamente accertata, è stata ritenuta non risarcibile in assenza della prova della condotta datoriale illecita; la percezione soggettiva di accanimento riportata nella relazione psicologica non è stata ritenuta suffragata dalla documentazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.500 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

    La norma fonda un obbligo contrattuale di protezione del lavoratore. Per ottenere il risarcimento, il dipendente deve provare il danno, la nocività dell’ambiente o della condotta datoriale e il nesso causale; solo dopo tale prova grava sul datore di lavoro la dimostrazione di avere adottato tutte le cautele necessarie.

  • art. 1218 c.c.

    La qualificazione della responsabilità ex art. 2087 c.c. come contrattuale comporta che il lavoratore debba provare l'obbligazione, l'inadempimento e il danno-conseguenza, mentre il datore deve provare l'assenza di colpa.

  • art. 1374 c.c.

    Il contratto di lavoro è integrato dai doveri di protezione previsti dalla legge, tra cui quello posto dall'art. 2087 c.c.

  • art. 53, commi 7 e 9, d.lgs. 165/2001

    incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

    La disposizione costituisce il parametro della verifica amministrativa sulla possibile incompatibilità o non autorizzazione dell'attività privata svolta dal dipendente pubblico.

  • art. 238 d.P.R. 90/2010

    È richiamato quale parametro relativo alla possibile sussistenza di situazioni di incompatibilità per il militare.

  • art. 1 l. 37/1968

    È richiamato dalla circolare ministeriale quale base della procedura attivabile in caso di accertato svolgimento di attività private incompatibili o non autorizzate.

  • artt. 2, 3 e 32 Cost.

    Sono stati invocati dal ricorrente a tutela della persona, dell'eguaglianza e della salute, ma il giudice non ha ravvisato una condotta amministrativa lesiva.

Massime di principio

  • La responsabilità dell'Amministrazione per violazione dell'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e presuppone che il dipendente provi il danno, la nocività dell'ambiente di lavoro o della condotta datoriale e il nesso causale tra tale nocività e il danno.
  • L'allegazione dell'inadempimento datoriale deve essere specifica, concreta e articolata, indicando gli obblighi di protezione violati e i fatti commissivi od omissivi dai quali deriverebbe la lesione dell'integrità fisica o della personalità morale del lavoratore.
  • Le verifiche amministrative svolte nei confronti di un dipendente pubblico non integrano, di per sé, una violazione dell'art. 2087 c.c. quando siano giustificate da elementi indiziari ragionevoli, condotte secondo la procedura applicabile e svolte con modalità circoscritte, lecite e non umilianti, anche se si concludano con l'accertamento dell'assenza di irregolarità.
  • La responsabilità datoriale può configurarsi quando emerga un accanimento investigativo, la totale assenza dei presupposti per l'indagine oppure lo svolgimento di controlli con modalità sproporzionate, umilianti o diffamatorie; la mera percezione soggettiva del dipendente non è sufficiente senza un adeguato riscontro probatorio.
  • In mancanza della prova della condotta datoriale illecita, l'eventuale danno alla salute non è risarcibile, anche se la sua esistenza fosse dimostrata mediante documentazione sanitaria o consulenza tecnica di parte.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaDanno da provvedimento illegittimo
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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