Sentenza n. 841/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n.18/2025 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 18/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 24 gennaio 2025. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, condannando l'amministrazione al pagamento di euro 1.029,39, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, né aveva contestato l'esistenza o l'entità del credito. La ricorrente ha quindi domandato che fosse ordinato al Ministero di adottare gli atti necessari alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovata l'inottemperanza del Ministero a un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato. Ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e che l'amministrazione non aveva adempiuto né contestato il credito nell'an o nel quantum. Ha quindi ordinato al Ministero di adottare i provvedimenti concessivi della liquidazione e di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche in esecuzione di provvedimenti giudiziari, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'esecuzione forzata o dell'azione di ottemperanza; decorso tale termine senza pagamento, il giudice può ordinare l'adempimento e nominare un commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato non venga eseguito dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.
- In sede di ottemperanza, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'esistenza e sull'entità del credito, unita alla mancata produzione di prova del pagamento, consente di ritenere non contestato il credito sia nell'an sia nel quantum.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia, ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente le spese dell'attività commissariale.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo dell'amministrazione istituzionalmente competente, con facoltà di delega, quando l'attività da compiere consiste nell'adozione degli atti amministrativi e contabili necessari a dare esecuzione al giudicato.
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