Cassazione Penale, Sentenza n. 1378/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (aggravate) relativa alla s.r.l. Astra 2025, dichiarata fallita. Due motivi principali: 1) censura della valutazione probatoria circa la distrazione di beni: il ricorrente sosteneva di aver documentato vendite per 500.000 euro con fatture e che la mancata esibizione dei DDT non poteva inficiare la prova, oltre a richiamare l'indicazione di tali fatture nel bilancio fallimentare; 2) censura del riconoscimento della circostanza aggravante (art. 219, comma 1 legge fall.), sostenendo che non era stato valutato se il danno complessivo fosse una frazione non rilevante del passivo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il gravame parzialmente aspecifico e privo di confronto con la ratio della Corte territoriale: le fatture sono state ritenute inaffidabili per la genericità della descrizione dei beni, mancanza di firma e possibile incongruenza sull'emittente, aspetti non adeguatamente contrastati nel ricorso. Sul secondo motivo lo ha dichiarato manifestamente infondato: la sottrazione di beni per 601.960,42 euro è stata ritenuta idonea a costituire un danno patrimoniale di rilevante gravità indipendentemente dal rapporto percentuale con il passivo. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (ultimo comma)
Riferimento concernente la durata delle pene accessorie, che la Corte d'appello ha modificato; la Corte di Cassazione non ha riformato la decisione su questo punto avendo dichiarato inammissibile il ricorso
art. 219 legge fallimentare (commi 1 e 3)
Norma relativa alle circostanze aggravanti nella bancarotta: la Corte ha condiviso il riconoscimento della circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" avendo rilevato che la sottrazione di beni per l'importo indicato ha causato un pregiudizio rilevante, indipendentemente dal rapporto percentuale con il passivo
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo invocato per la condanna alle spese del procedimento in cassazione; applicato per liquidare le spese e la sanzione in favore della Cassa delle ammende
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata come modifica normativa relativa all'art. 616 c.p.p. (contestuale alla quantificazione delle somme dovute per l'inammissibilità)
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Precedente di legittimità sul principio di specificità estrinseca del motivo di ricorso per cassazione: i motivi devono essere specifici e correlati alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato
Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017 (Maluzio e altri)
Precedente interpretativo sul concetto di danno patrimoniale di rilevante gravità: la Corte territoriale ha utilizzato argomentazioni tratte da questo precedente per giustificare il riconoscimento della circostanza aggravante, chiarendo che il rilievo del danno non dipende esclusivamente dal rapporto percentuale col passivo
Corte costituzionale 13/6/2000 n. 186
Richiamata a supporto del criterio equitativo nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per impugnare in Cassazione valutazioni probatorie occorre contestare in modo specifico e diretto le ragioni decisive della motivazione di merito: semplici obiezioni generiche non sono sufficienti
- La mera presenza di fatture non è in assoluto prova liberatoria: la loro attendibilità può essere disconosciuta per genericità della descrizione, mancanza di firma o incongruenza sull'emittente; il ricorrente deve affrontare e argomentare tali elementi
- L'assenza del documento di trasporto (DDT) non costituisce, di per sé, motivo risolutivo se le fatture sono altrimenti affidabili; viceversa, se il giudice rileva elementi che ne inficiano l'affidabilità, la mera eccezione formale sulla non obbligatorietà del DDT non prevale
- La circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" può essere riconosciuta quando l'ammontare della distrazione determinò un pregiudizio significativo per i creditori, senza che sia determinante il rapporto percentuale con il passivo complessivo
- In sede di cassazione la mancata specificità dei motivi e la mancanza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata comportano facilmente l'inammissibilità del ricorso e l'accollamento delle spese e delle sanzioni (Cassa delle ammende)
- Quando si impugna una decisione per vizi di diritto e motivazione, è utile richiamare con precisione precedenti rilevanti e confrontarsi puntualmente con la giurisprudenza citata dalla Corte di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1115/2023 del 16/01/2023
- Sentenza penale · 16 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1144/2023 del 16/01/2023
- Sentenza penale · 16 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1183/2023 del 16/01/2023
- Sentenza penale · 16 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1193/2023 del 16/01/2023
- Sentenza penale · 16 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1228/2023 del 16/01/2023
- Sentenza penale · 16 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1255/2023 del 16/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →