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Sentenza

Sentenza n. 3483/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento 1) del provvedimento prot.n. 24345 del 17.3.2026 con cui è stata solo parzialmente esitata e/o denegata l'istanza di accesso prot. n. 121/is del 6.2.2025; 2) ove e per quanto lesiva, della nota prot. n. 24941 del 19.03.2026 del Comune di Acerra; 3) ove e per quanto lesivo del provvedimento prot.n. 17658 del 25.2.2026 con cui il Comune di Acerra, nonostante abbia formalmente comunicato “l'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti precisando che la trasmissione dei documenti avverrà decorso il termine di 15 (quindici giorni) per consentire al controinteressato di attivare gli strumenti di tutela previsti contro il provvedimento di accoglimento della richiesta”, ha solo parzialmente esitato l'istanza di accesso prot. n. 121/is del 6.2.2025; per l'annullamento dei provvedimenti sub 1 e 2 qualora vadano intesi quale diniego parziale alla richiesta di accesso agli atti, nonché per l'accertamento del diritto all'accesso della ricorrente; nonché per l'emanazione dell'ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 116, comma 4, CPA e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell'Ente intimato. Per quanto riguarda il ricorso incidentale: 1) del provvedimento prot. n. 0017658 del 25/02/2026, notificato in pari data, se e nella misura in cui dovesse essere interpretato come atto di accoglimento dell’istanza di accesso agli atti formulata dal RTI -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS- S.r.l. anche ai sensi dell’accesso documentale/difensivo ex art. 22 e ss. della L. 241/1990 e del diritto all’accesso civico generalizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi incluso il provvedimento prot. n. 0024345 del 17/03/2026 con cui il Comune di Acerra ha dichiarato di ―trasmettere la documentazione inerente la procedura di gara in oggetto‖ se e nella parte in cui tale espressione dovesse essere intesa come riferita all’intera documentazione di gara, comprensiva anche degli atti non soggetti a pubblicazione;

Giustizia amministrativa202601802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego o parziale ostensione di documenti relativi alla gara per l'affidamento del servizio di Direttore dell'esecuzione del contratto e alla relativa offerta, dichiarazione e autorizzazione al subappalto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il RTI ricorrente, aggiudicatario del servizio di raccolta differenziata e igiene urbana, aveva richiesto al Comune di Acerra l'accesso alla documentazione della distinta gara nella quale era stata individuata la società incaricata delle funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, comprendendo l'offerta amministrativa, tecnica ed economica, i verbali di gara, la verifica dei requisiti, la verifica dell'anomalia, gli atti sulla congruità dell'offerta, la dichiarazione e l'autorizzazione al subappalto. L'istanza era motivata dall'esigenza di verificare un asserito conflitto di interessi del Direttore dell'esecuzione, in relazione a rapporti con l'impresa seconda classificata nella gara relativa al servizio di igiene urbana, nonché di difendersi dalle contestazioni mosse dal Direttore dell'esecuzione durante la fase di esecuzione dell'appalto. A seguito della parziale ostensione, il RTI ha chiesto l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione dei documenti non trasmessi. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, subordinato, sostenendo l'illegittimità dell'eventuale accoglimento dell'accesso documentale e difensivo, nonché dell'accesso civico generalizzato, per difetto dei relativi presupposti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, proposto in via subordinata. La decisione si fonda sul difetto del necessario nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che il RTI intendeva tutelare. Il generico richiamo a esigenze difensive, anche riferite a un possibile contenzioso, non è sufficiente: occorre un rigoroso e motivato vaglio della strumentalità necessaria degli atti richiesti rispetto alla tutela finale perseguita. Nel caso concreto, le contestazioni del Direttore dell'esecuzione riguardavano la fase esecutiva del contratto di igiene urbana, mentre i documenti richiesti appartenevano alla distinta procedura di gara con cui la controinteressata era stata incaricata quale Direttore dell'esecuzione. Il RTI, pur essendo appaltatore del servizio di igiene urbana, non aveva partecipato a quella gara ed era estraneo al rapporto contrattuale relativo all'incarico del Direttore dell'esecuzione. La conoscenza dell'offerta e degli atti della distinta gara non era quindi concretamente idonea a fornire elementi utili per la difesa contro le contestazioni mosse nella fase esecutiva. La precedente trasmissione di alcuni verbali, aventi natura pubblica, non vincolava il giudice né dimostrava la sussistenza del nesso di strumentalità, che doveva essere verificato giudizialmente anche in presenza dell'opposizione della controinteressata. Il RTI è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    Nessuna citazione testuale riportata.

    L'accesso documentale e difensivo richiede la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e la dimostrazione della necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la tutela della situazione stessa.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    Nessuna citazione testuale riportata.

    La controinteressata ha richiamato anche l'accesso civico generalizzato, ma il giudice non ha esaminato nel merito la relativa questione, avendo respinto il ricorso principale per difetto di strumentalità.

  • art. 116 c.p.a.

    Nessuna citazione testuale riportata.

    La domanda di accertamento del diritto di accesso e di ordine di esibizione è stata respinta in ragione dell'insussistenza dei presupposti sostanziali dell'accesso difensivo.

Massime di principio

  • L'accesso documentale con finalità difensive non può fondarsi su un generico richiamo a esigenze di difesa, anche se riferite a un giudizio già pendente o meramente eventuale; l'istante deve dimostrare, con motivazione concreta, il nesso di strumentalità necessaria tra ciascun documento richiesto e la situazione giuridica da tutelare.
  • La qualità di operatore economico o appaltatore nei rapporti con una pubblica amministrazione non attribuisce, di per sé, un interesse concreto e attuale ad accedere agli atti di una distinta procedura di gara alla quale l'istante non abbia partecipato.
  • Quando le contestazioni riguardano la fase di esecuzione di un contratto, gli atti relativi alla distinta procedura con cui è stato affidato l'incarico di Direttore dell'esecuzione non sono ostensibili per finalità difensive se non è dimostrata la loro concreta idoneità a incidere sulla difesa nel contenzioso esecutivo.
  • La precedente trasmissione da parte dell'amministrazione di alcuni documenti pubblici non dimostra automaticamente il diritto all'ostensione degli ulteriori atti richiesti: in presenza dell'opposizione del controinteressato, il giudice deve verificare autonomamente la sussistenza del nesso di strumentalità necessario.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEsecuzione del contratto pubblico
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubblici
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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