Cassazione Penale, Sentenza n. 29218/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto il sequestro preventivo degli otto cani disposto e mantenuto dai giudici cautelari. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo non sussistente una ragione di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda il sequestro preventivo di otto cani detenuti dall'indagato: tre esemplari di cane lupo e cinque cani ibridi di lupo, ritenuti in violazione del divieto di detenzione previsto dalla disciplina speciale in materia di specie selvatiche e ibridi, con pericolo per la salute, l'incolumità pubblica e la biodiversità, nonché in assenza della documentazione di origine rilevante ai fini CITES. Il Tribunale del riesame di Pordenone aveva rigettato l'istanza dell'indagato e confermato il sequestro. Con il ricorso per cassazione l'indagato ha dedotto: 1) vizio di motivazione sul fumus commissi delicti, sostenendo di aver detenuto gli animali come domestici, in buone condizioni di salute, e contestando sia la mancata applicazione della procedura di regolarizzazione amministrativa sia la consulenza tecnica del pubblico ministero; 2) vizio di motivazione sul periculum in mora, ritenendo insussistente il rischio cautelare; 3) violazione di legge quanto alla finalità del vincolo, assumendo che la normativa invocata fosse successiva all'inizio della detenzione e quindi non applicabile ai fatti risalenti al 2015. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e poi lo ha dichiarato inammissibile, osservando che nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari reali il controllo è limitato alla violazione di legge, comprensiva dei vizi motivazionali radicali, e che le censure non si confrontavano con l'ordinanza impugnata. Ha inoltre affermato che la disciplina speciale vieta la detenzione di animali vivi di specie selvatica, anche nati in cattività, e dei relativi ibridi e successive generazioni quando pericolosi per salute, incolumità pubblica o biodiversità; in mancanza del decreto attuativo occorre fare riferimento alla normativa regolamentare richiamata, che include il lupo tra le specie selvatiche. La Corte ha ritenuto congrua anche la motivazione sul periculum, collegata alla natura intrinsecamente pericolosa degli esemplari e alla confisca prevista dalla legge. Ha infine escluso che rilevasse la data di inizio della detenzione, poiché la condotta era perdurante al momento del sequestro e dunque soggetta alla legge vigente in quel momento.
Norme richiamate
art. 325 c.p.p.
Nel ricorso contro misure cautelari reali il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge, includendo solo vizi motivazionali talmente radicali da rendere la motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo mancanza di colpa nella causa di inammissibilità.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 135 del 2022
È richiamato come base del divieto di detenzione degli animali in questione, in relazione alla disciplina sugli esemplari selvatici e ibridi pericolosi.
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 135 del 2022
Vieta la detenzione di animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, e dei relativi ibridi e successive generazioni, quando costituiscano pericolo per la salute, l'incolumità pubblica o la biodiversità.
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 135 del 2022
La Corte esclude, allo stato degli atti, la possibilità di regolarizzazione amministrativa della detenzione degli animali selvatici invocata dal ricorrente.
art. 1, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150 del 1992
È richiamato in relazione alla mancanza della documentazione comprovante l'origine degli esemplari, rilevante ai fini CITES.
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 135 del 2022
È richiamato per evidenziare che il sequestro è funzionale anche alla confisca prevista dalla normativa speciale.
art. 252-bis c.p.p.
È menzionato quale norma processuale rispetto all'opposizione al decreto di perquisizione, rigettata dal G.i.p.
d.m. Ambiente 19/4/1996
In assenza del decreto attuativo previsto dalla legge speciale, viene utilizzato come riferimento regolamentare per individuare gli animali potenzialmente pericolosi; il lupo vi rientra.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento in materia di sequestro preventivo il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti estremi della mancanza assoluta, apparenza o radicale illogicità della motivazione, poiché il controllo di legittimità è circoscritto alla violazione di legge.
- Il divieto di detenzione previsto dalla disciplina speciale si applica anche agli animali selvatici nati in cattività e ai loro ibridi, nonché alle successive generazioni, quando la specie rientri tra quelle pericolose per salute, incolumità pubblica o biodiversità.
- In mancanza del decreto attuativo previsto dalla norma primaria, il giudice può fare riferimento alla disciplina regolamentare già esistente per individuare le specie selvatiche potenzialmente pericolose.
- Ai fini del sequestro preventivo è sufficiente il fumus del reato e il periculum collegato alla necessità di impedire la protrazione della condotta e di preservare la futura confisca, specie quando gli esemplari abbiano natura intrinsecamente pericolosa.
- La dedotta anteriorità dell'inizio della detenzione rispetto alla legge speciale non esclude l'applicazione della disciplina sopravvenuta se la condotta è permanente e perdura fino al momento del sequestro.
- Le doglianze che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e con i precedenti giurisprudenziali espressamente richiamati sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
- Quando la normativa consente una possibile regolarizzazione amministrativa della detenzione, il giudice cautelare può escluderla se dagli atti non emergono elementi sufficienti per ritenerla concretamente praticabile.
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