Cassazione Penale, Sentenza n. 40851/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) Violazione di legge per presunta mancanza di definitività della precedente contestazione amministrativa e quindi assenza di recidiva nel biennio, con richiesta di applicazione della depenalizzazione; 2) Violazione di legge e vizio nella determinazione della pena per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per eccessiva gravità della sanzione, considerando la natura contravvenzionale del fatto, la minore offensività, la distanza temporale dai precedenti e l'occasionalità della recidiva; 3) Omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., dedotta per la prima volta in Cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato che la recidiva nel biennio resta elemento costitutivo dell'ipotesi aggravata e può essere integrata da precedenti violazioni amministrative purché definitivamente accertate; nel caso concreto l'istruttoria ha dimostrato che l'imputato era stato sanzionato in quattro occasioni nel 2017 senza impugnazione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, la pena inflitta è sotto la media edittale e la Corte ha motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti con la gravità della condotta e la personalità dell'imputato (numerosi precedenti e sorveglianza speciale). Il terzo motivo è inammissibile perché proposto per la prima volta in Cassazione e quindi non deducibile. Conseguentemente è confermata la condanna impugnata (pena: 2 mesi di arresto e euro 1.500 di ammenda), il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 116, comma 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada)
La guida senza patente è contravvenzione; nell'ipotesi di recidiva nel biennio l'elemento della recidiva configura la fattispecie penalmente rilevante e integra un elemento costitutivo dell'aggravamento
art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Richiamato in merito alla depenalizzazione: non ha depenalizzato l'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, per cui la fattispecie resta autonoma quando ricorra la recidiva
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
Interpretato nel senso che la recidiva, per fatti commessi dopo l'entrata in vigore, può essere costituita da una precedente violazione amministrativa purché definitivamente accertata
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: il giudice di merito ha ampia discrezionalità ma deve motivare l'uso dei criteri previsti dall'art. 133; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione fornita
art. 62-bis cod. pen.
La concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis richiede situazioni idonee a giustificare benevolenza speciale; la valutazione è discrezionale e sufficiente una motivazione che indichi gli elementi ostativi
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità; il rilievo è stato considerato inammissibile perché sollevato per la prima volta in Cassazione e non era oggetto di gravame in sede di appello
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità quando il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per imporre il versamento di euro 3.000
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, utile per la comminazione dell'obbligo verso la Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La recidiva nel biennio prevista per la contravvenzione di guida senza patente integra elemento costitutivo dell'ipotesi aggravata e non viene meno per effetto delle disposizioni di depenalizzazione se esiste un precedente amministrativo definitivamente accertato
- Un precedente amministrativo può integrare la recidiva purché la sua definitività sia dimostrata (assenza di impugnazione/iscrizione a ruolo o altri atti che ne attestino la definitività); la prova può emergere da atti e testimonianze dell'istruttoria
- Le questioni non dedotte nei gradi precedenti non sono normalmente ammissibili in Cassazione; dedurre nuovi motivi in sede di legittimità comporta l'inammissibilità per carenza di tempestiva impugnazione
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: è richiesta una motivazione che dia conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ma non l'esposizione dettagliata di ogni deduzione difensiva
- Per ottenere il riconoscimento di benefici come le attenuanti generiche o la causa di non punibilità ex art. 131-bis è fondamentale introdurre e sviluppare il relativo tema già nei gradi di merito; l'omessa trattazione in appello compromette la possibilità di sollevare la questione in Cassazione
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende se sussiste colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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