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Sentenza

Sentenza n. 1750/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6697/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 15.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 24068/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 18.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;

Giustizia amministrativa202506623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6697/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per tre annualità e al pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, resa in funzione di giudice del lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati, a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per tre annualità, con conseguente obbligo ministeriale di attribuire un buono elettronico complessivo di euro 1.500,00 e di pagare le spese processuali. Il titolo era stato notificato al Ministero il 18 ottobre 2024 e l'amministrazione non aveva proposto impugnazione né dato prova dell'adempimento. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza dimostrare l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la propria competenza a conoscere dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., nonché il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l'assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori 60 giorni per provvedere in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa; l'insufficienza dei fondi o della cassa non costituisce impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli eventuali accessori già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si sia insediato il commissario, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata è stata demandata al commissario ad acta. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'esecuzione, da parte dell'amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto un obbligo conformativo alla pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Disciplina il termine per proporre l'azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giustifica l'utilizzo dell'astreinte quale strumento compulsivo e di garanzia dell'esecuzione della decisione giudiziale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.

  • art. 479 c.p.c.

    La sentenza richiama la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.

  • art. 115 c.p.a.

    La sentenza richiama la notificazione del titolo alla pubblica amministrazione ai fini dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo imponga all'amministrazione di conformarsi alla decisione nel caso concreto.
  • Accertato il passaggio in giudicato del titolo e in assenza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione l'esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato, potendo nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • Nell'esecuzione del giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento: l'organo incaricato dell'esecuzione deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, fino all'adempimento spontaneo dell'amministrazione, anche dopo l'insediamento del commissario ad acta.
  • La penalità di mora deve essere fissata in modo non manifestamente iniquo e con un limite massimo idoneo a mantenerne la funzione compulsoria, evitando che si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato; nel caso deciso, il limite è stato individuato nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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