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Sentenza

Sentenza del 06/06/2022 n. 2562 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Conformità documentale - Obbligo di produzione documentazione originale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente deduceva l'inutilizzabilità di atti e documenti prodotti dall'Ufficio in fotocopia, chiedendo che fosse disposta la produzione degli originali (in particolare della cartella di pagamento). La questione riguarda la conformità documentale e l'onere di produzione dell'originale da parte dell'Amministrazione.

La decisione

Il giudice ha rigettato l'eccezione del ricorrente: una contestazione generica e imprecisa sull'inutilizzabilità delle copie non è sufficiente. Chi contesta la conformità copia/originale deve indicare circostanziatamente elementi che dimostrino la non corrispondenza tra la realtà e quanto riprodotto. Non sussiste, altresì, un obbligo automatico in capo all'Ufficio di esibire l'originale della cartella di pagamento: l'originale può essere richiesto e acquisito solo con un specifico provvedimento del giudice che lo disponga.

Norme richiamate

  • art. 215 co. 1 n. 2 c.p.c.

    Usata per richiamare il principio secondo cui l'eccepente deve indicare specificamente i motivi per cui ritiene che un documento non sia utilizzabile; una mera asserzione generica non inficia la prova documentale presentata in copia.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamata a favore della presunzione di conformità o dell'efficacia probatoria delle copie in assenza di elementi concreti che ne dimostrino l'alterazione o la non corrispondenza con l'originale; l'onere di allegare e provare la difformità grava su chi eccepisce.

Massime di principio

  • La contestazione della validità o utilizzabilità di una copia deve essere circostanziata: indicare punti concreti (incongruenze, segni di alterazione, discrepanze temporali, firme mancanti o diverse, mancanza di numerazione o protocolli) che facciano ritenere che la copia non rispecchi l'originale.
  • L'Ufficio pubblico non è tenuto automaticamente a produrre l'originale dei propri atti; se si ritiene necessario l'originale per valutare la prova, occorre chiedere al giudice di ordinare la sua esibizione, motivando perché la copia non è idonea.
  • In fase di difesa, il privato/contribuente che dubita della conformità deve proporre prove concrete (perizia calligrafica, comparazione documentale, richieste istruttorie, deposizioni) e chiedere espressamente l'acquisizione dell'originale o accertamenti probatori.
  • Le copie, salvo elementi di sospetto specifici, mantengono efficacia probatoria; pertanto in procedure tributarie le eccezioni meramente formali o generiche sono normalmente insufficienti a escluderne utilizzabilità.
  • Per massimizzare le chance di successo nell'impugnazione di documenti prodotti in copia, indicare esattamente quali aspetti della copia si ritengono non corrispondenti all'originale e quali elementi probatori si intende acquisire tramite provvedimento giudiziale.

Testo integrale

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