Sentenza del 06/06/2022 n. 225 - Comm. Trib. Prov. Savona
Riscossione - estratti di ruolo - impugnabilità - produzioni copie delle relate di notifica delle relative cartelle di pagamento - disconoscimento espresso da parte del ricorrente - elementi di prova liberamente apprezzabili dal giudice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato complessivamente diciannove estratti di ruolo e relative cartelle di pagamento (periodo 2006-2017) e due avvisi di accertamento, contestandone la notifica, la validità e la prescrizione dei crediti richiesti (circa €184.886,56). Ha chiesto dichiarazione di prescrizione quinquennale per molte cartelle, nullità/inesistenza delle notifiche e decadenza del concessionario per alcune cartelle (tassa auto). La resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo (richiamando la novella dell'art.12 DPR 602/73 comma 4-bis), la tardività e la mancata legittimazione a impugnare alcuni atti, e in via di merito ha prodotto documentazione attestante le notifiche secondo le modalità previste (relate, avvisi di ricevimento, estratti di ruolo, giacenze e depositi comunali).
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso nella sua totalità. In via preliminare ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha annullato in autotutela tre cartelle oggetto di contestazione (per prescrizione o irregolarità di notifica), determinando la cessazione della materia del contendere su quelle poste e la compensazione delle spese su quel punto. Quanto alle residue cartelle e avvisi, il Collegio ha ritenuto sufficienti le produzioni di Riscossione e dell'AdE (estratti di ruolo, relate, avvisi di ricevimento, registrazioni di giacenza e ritiro) come elementi di prova liberamente apprezzabili, anche nonostante il disconoscimento delle copie da parte del ricorrente; ha quindi dichiarato valide le notifiche nella maggior parte dei casi (compresi casi di giacenza ai sensi dell'art.140 c.p.c. per irreperibilità temporanea) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di entrambe le parti costituite (liquidate in €1.000,00 ciascuna più accessori).
Norme richiamate
art.12 DPR 602/1973 (comma 4-bis)
l'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo ...
La norma, introdotta dal 21/12/2021, limita l'impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo. Nel caso di specie la questione è stata comunque trattata tenendo conto del precedente orientamento giurisprudenziale anteriore alla novella; il giudice ha tuttavia rilevato l'autotutela dell'agente e ha deciso sulle restanti cartelle basandosi sui mezzi di prova prodotti.
art.140 c.p.c.
Disciplina la notificazione per irreperibilità temporanea: il Collegio ha valutato che molte notifiche siano state eseguite correttamente con deposito presso la casa comunale, affissione e invio di raccomandata informativa, e la successiva restituzione per giacenza.
art.26 DPR 602/1973
Prevede la conservazione della matrice o copia della cartella e della relata per cinque anni: il giudice ha richiamato l'orientamento secondo cui l'obbligo di conservazione non esonera l'agente dall'onere probatorio in giudizio, ma le produzioni (relate, A/R, estratti) possono risultare idonee come prova.
art.20 comma 3 D.Lgs. 472/1997
Richiamato in relazione alla prescrizione degli accessori (sanzioni e interessi): il giudice ha considerato la giurisprudenza che applica il termine quinquennale alle somme presuntivamente dovute a titolo di sanzioni e interessi, quando applicabile.
art.25 D.Lgs. (riferimento norme su tassa automobilistica)
Richiami normativi usati per verificare termini di decadenza specifici per la riscossione di tasse automobilistiche; il giudice ha ritenuto decaduto il potere di riscossione per alcune cartelle specifiche, riconosciute e annullate in autotutela.
Massime di principio
- Fino all'entrata in vigore del comma 4-bis dell'art.12 DPR 602/73 (21/12/2021) l'estratto di ruolo poteva essere utilizzato come mezzo di impugnazione quando il contribuente vi era venuto a conoscenza dell'atto; tuttavia la normativa successiva limita l'impugnabilità autonoma dell'estratto, salvo dimostrare vizi specifici derivanti dall'iscrizione a ruolo.
- Le copie di documenti e le relatà di notifica prodotte dall'agente della riscossione, anche se fotocopie non autenticate e pur se disconosciute formalmente dal ricorrente, possono essere liberamente valutate dal giudice insieme ad altri elementi (avvisi di giacenza, estratti di ruolo, registrazioni di ritiro) e, in presenza di elementi indiziari e presuntivi congrui, considerarsi idonee a dimostrare l'avvenuta notifica.
- L'onere probatorio di provare la regolare notifica grava sul concessionario; la mancata produzione dell'originale non è automaticamente decisiva se il giudice dispone una valutazione complessiva sulla base di altri mezzi di prova. Tuttavia, la mancata esibizione immotivata di documenti rilevanti può indurre il giudice a disporne la produzione (art.210 c.p.c.) o a ritenere insufficiente la prova.
- Per alcuni tipi di tributo e in specifiche situazioni (es. tasse automobilistiche) possono operare termini di decadenza più brevi o regole particolari: è fondamentale verificare il termine applicabile al singolo credito e gli atti interruttivi prodotti (intimazioni, istanze di rateazione, ecc.).
- Se il contribuente prende conoscenza di un'intimazione o di una cartella attraverso azioni successive dell'agente (es. intimazione notificata ai sensi dell'art.140 c.p.c.), i termini per impugnare decorrono da tale notifica: le doglianze sulla notifica delle cartelle presupposte devono essere esercitate nel termine e con l'atto corretto (es. ricorso contro l'intimazione), pena l'inammissibilità per tardività o carenza di interesse.
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