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Sentenza

Sentenza del 06/06/2022 n. 226 - Comm. Trib. Prov. Savona

Iva - atto di recuperocredito d'imposta utilizzato in compensazione - accertamento del fatto che ilcredito Iva era già stato dichiarato per l'anno d'imposta precedente e che ilresiduo fosse stato assegnato, per intero, a creditore del contribuente (inbase a Ordinanza del Giudice delle Esecuzioni).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia su un atto di recupero relativo a crediti IVA utilizzati in compensazione: l'Ufficio contestava che il credito IVA indicato come relativo al 2017, e usato tramite F24 nel 2018, in realtà fosse lo stesso residuo di credito dell'anno 2016 già oggetto di pignoramento/assegnazione a favore del creditore procedente (ordinanza del Giudice delle Esecuzioni), per cui la contribuente non ne avrebbe più avuto la disponibilità.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'atto di recupero: il credito utilizzato in compensazione corrispondeva al residuo del credito IVA 2016 che era stato riportato (rigenerato) nella dichiarazione presentata nel 2018 come credito 'anno 2017'; tale residuo era stato sottratto alla disponibilità della contribuente dall'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione (28/03/2018, integrata 05/04/2018), perciò le compensazioni effettuate l'11/05/2018 e il 29/08/2018 erano indebite. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio (euro 400,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 - art. 17, comma 1

    Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

    La Corte applica il principio di "rigenerazione": il residuo di credito non utilizzato deve essere riportato nella dichiarazione successiva per poter essere poi usato in compensazione; se riportato, l'anno di riferimento per il modello F24 diventa quello della dichiarazione successiva.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - art. 13, comma 5

    si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo...

    La difesa della contribuente invocava questa norma per sostenere inesistenza del credito; il Tribunale ha ritenuto invece che il credito fosse esistente (ma gravato da vincolo/pignoramento), quindi la norma non poteva essere applicata per assolvere l'uso in compensazione ritenuto indebito.

  • Codice di Procedura Civile - art. 547 (dichiarazione del terzo pignorato)

    La dichiarazione resa dall'Agenzia delle Entrate ex art. 547 c.p.c. è stata determinante per identificare quale credito era stato pignorato (il credito IVA 2016) e per l'ordinanza di assegnazione.

  • D.L. 30 dicembre 1996, n. 669 (conv. L. 30/1997) - art. 14

    La norma sui termini per l'impugnazione delle ordinanze di assegnazione è richiamata nel percorso procedurale: decorso il termine l'istante può rivolgersi al TAR per l'attuazione; nel caso l'Agenzia non impugnò l'ordinanza nei termini.

  • C.p.a. art. 112, comma 2, lett. c

    Richiamata come via giurisdizionale seguita dal creditore procedente (azione davanti al TAR) per l'attuazione dell'ordinanza di assegnazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 36-bis e 36-ter; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 54-bis

    Richiamate nella definizione normativa di controlli volti a verificare l'esistenza del credito; il Tribunale osserva che l'ipotesi di inesistenza ai sensi dell'art.13(5) non si applicava perché il credito era verificabile e documentato.

  • Circolare Agenzia Entrate 29/E del 3 giugno 2010

    Chiarisce la prassi della "rigenerazione" del credito: il residuo non utilizzato deve essere esposto nella prima dichiarazione utile per poter essere utilizzato in successive compensazioni.

  • Circolare Agenzia Entrate 16/E del 19 aprile 2011

    Ribadisce che il contribuente deve esporre il credito nella dichiarazione successiva per poterlo utilizzare in compensazione come credito 'rigenerato'.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 15

    Norma procedurale sulle spese di lite: utilizzata per la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Se un residuo di credito IVA non utilizzato viene riportato nella dichiarazione successiva ('rigenerazione'), quel credito può essere indicato come relativo all'anno successivo e utilizzato in compensazione; tuttavia la titolarità reale del credito dipende da eventuali vincoli (pignoramento/ordinanza) intervenuti prima dell'utilizzo.
  • La determinazione della disponibilità del credito dipende strettamente dalla tempistica: data di pignoramento/ordinanza di assegnazione, data della presentazione della dichiarazione che 'rigenera' il credito e date delle compensazioni (F24). Se l'assegnazione giudiziale è intervenuta prima dell'effettivo utilizzo in compensazione, l'uso è indebito e recuperabile.
  • La dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. e l'ordinanza del Giudice delle Esecuzioni sono elementi probatori fondamentali per stabilire quale credito sia stato pignorato; l'Amministrazione può basarsi su tali atti per il recupero.
  • Il contribuente che intenda utilizzare crediti potenzialmente soggetti a vincoli deve verificare eventuali comunicazioni dell'Ufficio e ordinanze esecutive; in presenza di un pignoramento notificato o di inviti a non utilizzare il credito è prudente astenersi dall'operare compensazioni o impugnare tempestivamente l'ordinanza/atto.
  • Nella difesa contro un recupero, il contribuente deve documentare con chiarezza l'origine distinta del credito (es. credito effettivamente maturato nell'anno successivo e non corrispondente al residuo pignorato) e la sequenza temporale degli atti per confutare la pretesa dell'Amministrazione.

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