Sentenza del 06/06/2022 n. 335 - Comm. Trib. Prov. Ancona
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha recuperato un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (importo indicato Euro 399.401,00) concesso per il progetto "Nuove tecnologie di processo e prodotto per packaging flessibili..." ritenendo che il progetto e i relativi sotto-progetti non avessero i requisiti di legge per beneficiare del credito (mancanza di novità, assenza di rischio tecnico e finanziario, assenza di ostacolo scientifico/tecnologico non superabile con lo stato dell'arte). Sono state contestate anche l'inerenza e l'ammissibilità dei costi computati (personale non altamente qualificato, acquisti di materie prime già in uso prima del progetto, costi di macchinari non imputabili correttamente, strumenti sotto soglia, costi per fiere e certificazioni non inerenti). La società ha denunciato violazione del contraddittorio, difetto di motivazione, eccesso di potere e illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Commissione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto regolare l'istruttoria dell'Ufficio (nessun obbligo generale di contraddittorio per accertamenti 'a tavolino') e adeguata la motivazione dell'atto di recupero. Sul merito ha condiviso le criticità rilevate dall'Amministrazione: il progetto e i sotto-progetti costituiscono prevalentemente adeguamenti normativi, ottimizzazioni di processo e attività di sviluppo prodotto ordinario non qualificabili come ricerca industriale/sviluppo sperimentale; i costi rendicontati risultano in parte ineleggibili o mal documentati; la prototipazione non ricadeva nelle ipotesi che giustificano lo 'sviluppo sperimentale'. Per tali ragioni ha confermato il recupero dell'imposta e l'applicazione della sanzione prevista dall'art.13, comma 5, D.Lgs. n.471/1997 per credito inesistente. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali (Euro 15.000,00).
Norme richiamate
D.L. n.145/2013, art.3 (conv. L. n.190/2014)
Definisce il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; la Commissione ha applicato i requisiti sostanziali (novità, rischio tecnico, ostacolo scientifico) per escludere l'agevolazione al progetto.
D.Lgs. n.471/1997, art.13, comma 5
Norma sanzionatoria per utilizzo in compensazione di crediti inesistenti; la Commissione l'ha ritenuta applicabile perché il credito 'mancava del presupposto costitutivo' e la sua inesistenza non risultava rilevabile con i normali controlli automatizzati.
D.P.R. n.600/1973, artt.36-bis e 36-ter
Richiamati come criteri di controllo automatizzato; rilevati ai fini di valutare l'applicabilità della definizione di 'credito inesistente' ai sensi della norma sanzionatoria.
D.P.R. n.633/1972, art.54-bis
Analogamente richiamato tra gli strumenti di controllo che, se idonei, possono escludere l'applicazione della nozione di credito inesistente.
Circolare Agenzia Entrate n.5/E del 16 marzo 2016
Fornisce chiarimenti interpretativi sulla qualificazione delle attività ammissibili al credito R&S e sull'uso delle definizioni riferite alla Comunicazione UE; la Commissione ne ha tenuto conto per valutare la natura delle attività svolte.
Comunicazione Commissione UE 2014/C198/01 (Disciplina aiuti a R&S)
Fornisce le definizioni di 'ricerca fondamentale', 'ricerca industriale' e 'sviluppo sperimentale' cui il Collegio si è richiamato per l'interpretazione dei progetti.
Cass. Sezioni Unite n.24823/2015
Principio secondo cui non esiste un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo in materia tributaria salvo specifiche previsioni (applicabile ai tributi non armonizzati). La Commissione lo ha richiamato per ritenere regolare l'assenza di contraddittorio preventivo.
Cass. sent. n.33445/2021
Ha chiarito la nozione di credito 'inesistente' ai fini dell'art.13, comma 5 D.Lgs.471/1997; la Commissione ha applicato tale interpretazione per confermare la sanzione.
Massime di principio
- Per ottenere il credito d'imposta R&S è necessario provare che le attività siano effettivamente qualificabili come ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale (novità, rischio tecnico non superabile con risorse disponibili, incertezza e rischio di insuccesso). Semplici adeguamenti normativi, ottimizzazioni di processo o attività commerciali/di routine non rientrano.
- La prototipazione è agevolabile solo se il prototipo è il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione lo rende non utilizzabile solo a fini dimostrativi; altrimenti la prototipazione è esclusa dallo sviluppo sperimentale ammissibile.
- I costi interni devono essere coerenti con le mansioni effettivamente svolte: personale amministrativo, commerciale o reparti produttivi coinvolti in attività ordinarie non costituiscono normalmente personale altamente qualificato per R&S.
- I costi per acquisto di materie prime sono ammissibili solo dal periodo previsto dalla normativa (modifiche normative successive) e devono essere effettivamente riferibili ad attività di R&S, non a forniture industriali ordinarie già in uso.
- Spese per strumenti e attrezzature vanno classificate e ammortizzate secondo le regole specifiche (soglie minime, coefficienti di ammortamento); l'imputazione corretta e il periodo di utilizzo per attività di R&S sono fondamentali.
- Le prestazioni commissionate a terzi devono essere documentate con relazioni specifiche che attestino l'effettiva natura di R&S; non sono ammissibili mero fornitura di beni o servizi non riconducibili a attività R&S.
- L'Amministrazione finanziaria può valutare la qualificazione tecnica delle attività senza essere obbligata a ottenere un parere tecnico ministeriale; il mancato coinvolgimento del MISE non invalida automaticamente il controllo.
- Non esiste un diritto generale al contraddittorio preventivo per gli accertamenti 'a tavolino' (diverso il discorso per verifiche in loco o tributi armonizzati); il contribuente deve dimostrare in giudizio le ragioni che avrebbe potuto far valere se fosse stato attivato il contraddittorio.
- La sanzione per credito inesistente si applica quando manca il presupposto costitutivo del credito e tale inesistenza non può essere rilevata mediante i normali controlli automatizzati; in tali casi la sanzione può variare dal 100% al 200% del credito utilizzato.
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