Cassazione Penale, Ordinanza n. 05368/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché depositato oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'appello)
La controversia
Il soggetto interessato ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte di appello che aveva rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze, perché ha rilevato che il ricorso era stato proposto tardivamente: l'ordinanza era stata notificata il 25 giugno 2024 sia alla parte sia al difensore, mentre il ricorso era stato depositato il 25 luglio 2024, oltre il termine di quindici giorni previsto per l'impugnazione dei provvedimenti emessi in camera di consiglio. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità senza formalità del ricorso.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
inammissibile senza formalità
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione quando risulta tardivamente proposto, senza necessità di ulteriori formalità.
art. 585 c.p.p.
il termine per proporre impugnazione ... è ... di quindici giorni
per i provvedimenti emessi in camera di consiglio il termine per impugnare decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito ed è di quindici giorni per ciascuna parte.
art. 646 c.p.p.
il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione ... è infatti regolato dalle norme di rito penale
la domanda di riparazione per ingiusta detenzione segue il rito penale, con applicazione delle regole sulle impugnazioni previste dal codice di rito.
art. 616 c.p.p.
alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria
quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
viene richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, le impugnazioni contro i provvedimenti emessi in camera di consiglio sono soggette al termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 c.p.p., decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento.
- La tardività del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del gravame, rilevabile senza formalità.
- Quando il ricorso è inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre che alle spese processuali.
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