Cassazione Penale, Sentenza n. 12850/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna la sentenza di assoluzione emessa dal GUP di Foggia (rito abbreviato). Gli imputati, funzionari del Comune di Alberona, erano accusati di aver attestato falsamente la regolarità della posizione previdenziale del percettore di somme (Petrillo Salvatore) omettendo la trattenuta dei contributi dovuti (art. 30, comma 5, d.lgs. n. 50/2016). Il PM deduce errore di diritto nella valutazione dell'art. 49 c.p. e nella riconduzione delle condotte agli artt. 476 e 479 c.p., sostenendo che le false attestazioni erano idonee ad avere valenza probatoria e dunque punibili (contestazione della qualificazione di "falso innocuo").
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pur ritenendo fondate le censure del PM sulla qualificazione del falso come "innocuo", la Corte rileva che la sentenza impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi: (1) l'innocuità della falsità e (2) l'insussistenza del dolo in ragione della rappresentazione da parte degli imputati dell'avvenuta definizione della posizione previdenziale del percettore ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016. Poiché il ricorso ha censurato soltanto la prima motivazione e non ha specificamente impugnato la seconda, autonoma e autosufficiente, il rimedio per cassazione è inammissibile per difetto di specificità. Pertanto la sentenza di assoluzione resta impregiudicata.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 49
Richiamato in relazione alla non punibilità del fatto in quanto ritenuto "innocuo": il giudice di merito aveva escluso rilevanza penale delle false attestazioni ritenendole inidonee a ledere la fede pubblica.
Codice Penale, art. 476
Norma che punisce il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico; la Corte richiama il principio che il falso è punibile solo se idoneo a ledere la pubblica fede (criterio dell'offensività).
Codice Penale, art. 479
Norma che punisce il falso materiale in atto pubblico; applicata congiuntamente alla disciplina sul falso in atti pubblici e richiamata dalla Corte nell'analisi della offensività della falsità.
D.lgs. n. 50/2016, art. 30, comma 5
Prevede obblighi relativi alla liquidazione dei corrispettivi e alla trattenuta per contributi previdenziali non versati dal percettore; la condotta contestata riguardava l'omissione di tale trattenuta.
D.lgs. n. 50/2016, art. 80, comma 4
Consente, in determinate condizioni, che la stazione appaltante non agisca per pregresse irregolarità se acquisita la rappresentazione di una posizione definita; la sentenza di merito ha ritenuto che tale rappresentazione fosse alla base dell'insussistenza del dolo degli imputati.
Massime di principio
- In materia di falso in atto pubblico la punibilità richiede che la falsità sia offensiva, ossia idonea a ledere la fede pubblica: non tutte le menzogne sono penalmente rilevanti (distinzione tra falso innocuo, falso grossolano e falso inutile).
- L'assenza di un vantaggio patrimoniale non esclude la punibilità del falso: il reato è di pericolo e considera l'idoneità della falsità a compromettere la funzione documentale.
- Se la sentenza si fonda su più motivazioni autonome e autosufficienti, il ricorrente in cassazione deve censurare specificamente ciascuna di esse; la mancata impugnazione di una ratio decisiva rende il ricorso inammissibile per difetto di specificità.
- Quando il giudice ritiene che l'agente abbia agito sulla base di una convinzione ragionevole (es. rappresentazione dell'avvenuta definizione della posizione previdenziale ai sensi di norme di settore), ciò può escludere il dolo e giustificare l'assoluzione anche se esistono falsità formali.
- In situazioni simili valutare con attenzione: (a) se la falsità incide sulla funzione probatoria dell'atto; (b) se esistono disposizioni amministrative che giustificano la condotta; (c) la necessità di impugnare tutte le rationes decidendi in sede di cassazione.
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