Cassazione Penale, Sentenza n. 12183/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato, ai soli effetti civili, la sentenza di assoluzione che aveva escluso il reato di estorsione in relazione all'avvio dell'esecuzione di un decreto ingiuntivo trasformato in titolo esecutivo e al precetto notificato. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge per l'evidente ingiustizia della pretesa patrimoniale derivante da una clausola penale macroscopicamente sproporzionata; 2) in subordine, errata qualificazione del fatto non come usura ma come estorsione per sproporzione; 3) vizi di motivazione e prova circa la sussistenza del tentativo e della consumazione dell'estorsione, sostenendo che la minaccia della esecuzione forzata e il pignoramento miravano a conseguire un profitto ingiusto. Ha anche depositato documento del 3/2/2023 con ulteriori minacce dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato il principio che una pretesa giudiziale, anche se infondata o sproporzionata, non integra automaticamente il reato di estorsione se è fondata su un diritto contrattuale e non mira a un profitto strutturalmente estraneo al rapporto giuridico. La Corte ha inoltre escluso che la condotta potesse qualificarsi come usura nella forma prospettata poichè la clausola penale è legata al rapporto sinallagmatico contrattuale e non si puo' riconnettere alla fattispecie di usura di cui al terzo comma dell'art. 644 c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, la parte civile è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 573 c.p.p.
Disciplina l'impugnazione a fini civili proposta dalla parte civile; la Corte sottolinea i limiti dell'impugnazione ai soli effetti civili e la possibilità, nell'ipotesi accolta, di rinnovare la cognizione sul profilo civile senza comunque modificare il giudicato penale.
art. 573, comma 1 bis c.p.p.
Norma novellata richiamata dalla difesa: in caso di accoglimento del ricorso ai soli effetti civili il Collegio potrebbe dover rimettere le parti alla sezione civile della Cassazione per il prosieguo; qui la questione resta teorica perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 576 c.p.p.
Richiama il principio della conformità verticale delle decisioni penali di merito e il limite che impedisce di intaccare l'accertamento penale, in mancanza di impugnazione da parte del Pubblico ministero, salvo che l'impugnazione civile ricorra nei limiti previsti dalla legge per ottenere un diverso accertamento civile.
art. 606, comma 1, lett. b c.p.p.
Motivo di nullità o vizio di diritto invocato a supporto del ricorso (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale); la Corte lo ritiene manifestamente infondato nel caso concreto.
art. 629 c.p.
Definisce il reato di estorsione; la Corte interpreta la norma nel senso che integra estorsione la pretesa giudiziale solo quando persegua vantaggi estranei e vietati rispetto al rapporto giuridico controverso, cioè quando realizzi un profitto 'ingiusto' non riferibile alla causa petendi.
art. 644, terzo comma c.p.
Norma sulle fattispecie di usura. La Corte osserva che, per configurare usura nella forma invocata, occorrerebbe staccare la clausola penale dal contesto del decreto ingiuntivo e dal rapporto di credito, cosa che non è avvenuta nel caso e che comporterebbe una diversa struttura fattuale.
art. 2043 c.c.
Principio della responsabilità extracontrattuale; la Corte ricorda che l'impugnazione ai soli effetti civili può mirare ad ottenere un diverso accertamento sul fatto illecito suscettibile di fondare una domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c., pur senza modificare il giudicato penale.
Massime di principio
- Una pretesa giudiziale, anche se infondata o sproporzionata, non integra automaticamente il reato di estorsione se si fonda su un titolo contrattuale e mira a ottenere un diritto riconosciuto dall'ordinamento.
- Per qualificare una condotta come estorsione quando si usano strumenti giudiziari occorre che l'obiettivo perseguito sia estraneo e vietato rispetto al rapporto giuridico originario, ossia che si cerchi un profitto ingiusto non riconducibile alla causa petendi.
- La mera sproporzione di una clausola penale non basta a far scattare l'usura o l'estorsione; va valutata la natura del rapporto sinallagmatico e se la clausola costituisce una sanzione civile pattuita consensualmente.
- L'impugnazione proposta ai soli effetti civili può ottenere un nuovo accertamento sul piano civile (per il risarcimento o la restituzione), ma non può modificare il giudicato penale formatosi per l'assoluzione, se il Pubblico ministero non ha impugnato la sentenza.
- Se si prospetta una diversa configurazione di reato rispetto a quella già dibattuta (ad es. usura invece di estorsione) ciò può richiedere la restituzione degli atti al pubblico ministero per il riesame e il diverso esercizio dell'azione penale.
- Quando il ricorso civile è manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare la parte ricorrente alle spese; è quindi importante calibrare l'impugnazione civile con argomentazioni probatorie e giuridiche solide.
- Minacce o comportamenti successivi all'esecuzione forzata possono essere rilevanti ma non trasformano automaticamente un'azione esecutiva fondata su titolo valido in estorsione se l'azione rimane ancorata a diritti riconoscibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12113/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12117/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12125/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12126/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12127/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12128/2023 del 23/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →