Cassazione Civile, Sentenza n. 11829/2020 del 18/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’agente della riscossione ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, n. 1896/22/15, depositata il 14 settembre 2015, che aveva accolto l’appello del contribuente e riformato la decisione di primo grado, la quale aveva ritenuto legittima un’intimazione di pagamento fondata su una cartella di pagamento notificata il 15 novembre 2002. La CTR aveva ravvisato un vizio della notificazione: il destinatario non era stato trovato all’indirizzo risultante dai registri anagrafici e il messo aveva depositato l’atto presso la casa comunale senza completare le formalità richieste per l’irreperibilità relativa. Con il primo motivo, l’agente ha dedotto la violazione dell’art. 39 c.p.c. e del ne bis in idem, sostenendo che la ritualità della notifica della medesima cartella fosse già stata decisa in un diverso giudizio, concluso con una sentenza relativa all’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973: a suo avviso, i reiterati tentativi infruttuosi presso la residenza anagrafica, presso l’abitazione dei genitori, dimostravano che il contribuente vi aveva mantenuto una residenza fittizia e giustificavano il deposito dell’atto in Comune senza le formalità proprie dell’irreperibilità relativa.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato perché la litispendenza richiede identità di soggetti e di oggetto, mentre il precedente giudizio riguardava l’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria, provvedimento distinto e autonomo rispetto all’intimazione di pagamento oggetto della controversia attuale. Anche il secondo motivo è infondato: la sola assenza del destinatario, pur rilevata in occasione di ripetuti accessi, non dimostra l’irreperibilità assoluta né consente di presumere che la residenza anagrafica sia fittizia. Il messo deve svolgere nel Comune del domicilio fiscale ricerche idonee a verificare se il destinatario abbia trasferito la propria abitazione, ufficio o azienda fuori dal Comune; in mancanza di elementi che attestino tale irreperibilità assoluta, si applica l’art. 140 c.p.c. Nel caso concreto non risultava inviata la raccomandata informativa del deposito; inoltre, anche per una notifica ex art. 140 c.p.c. eseguita prima della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, occorre produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata, in ragione dell’efficacia retroattiva delle pronunce additive. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell’impugnazione dell’agente della riscossione, condannandolo alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.650,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 39 c.p.c.
La litispendenza presuppone la identità sia dei soggetti che dell’oggetto delle due cause contemporaneamente pendenti, ciò che nella specie di causa non si è realizzato, atteso che nel processo promosso avanti alla CTP di Lecce, conclusosi con la sentenza n. 121/22/13 della CTR della Puglia, aveva ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento (iscrizione di ipoteca) del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello (intimazione di pagamento) impugnato avanti alla medesima CTP di Lecce e conclusosi con la sentenza n. 1899/22/15 della CTR della Puglia.
La litispendenza ricorre solo se le cause pendenti presentano identità sia soggettiva sia oggettiva; non sussiste quando i giudizi riguardano provvedimenti distinti e autonomi.
art. 140 c.p.c.
Nel caso di specie, l’operato del messo notificatore non risulta improntato al pieno rispetto delle regole innanzi esposte atteso che, secondo quanto acclarato dalla CTR sulla scorta della documentazione in atti, non si è provveduto all’invio della raccomandata informativa (c.d. CAD).
Quando il destinatario è temporaneamente assente o non è reperibile presso un indirizzo conosciuto, la notifica segue il procedimento dell’art. 140 c.p.c., che comprende, oltre al deposito e all’affissione dell’avviso, la comunicazione del deposito tramite raccomandata informativa.
art. 137 c.p.c.
Anche detta doglianza è infondata poichè, secondo l’interpretazione costante di questa Corte di legittimità (Cass. n. 6911/2017; n. 24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n. 15856/2009; n. 7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 c.p.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c.d. “relativa”, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e).
La disciplina della notificazione tributaria coordina le regole generali di notificazione con quelle speciali: in caso di irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona mediante le formalità dell’art. 140 c.p.c.
art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973
In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto.
La procedura speciale per l’irreperibilità assoluta è utilizzabile soltanto dopo ricerche nel Comune del domicilio fiscale che consentano di accertare che il contribuente non abbia più in quel Comune abitazione, ufficio o azienda. Se l’irreperibilità assoluta non è verificata, si applica il procedimento previsto per l’irreperibilità relativa.
art. 140 c.p.c.
Ed ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento presupposta) sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale (Cass. n. 10519/2019).
Per una notifica eseguita secondo l’art. 140 c.p.c. anche prima della sentenza costituzionale n. 3 del 2010, la regolarità richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, in conseguenza dell’efficacia retroattiva della pronuncia additiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 39 c.p.c. e del principio del ne bis in idem, essendo stata la questione concernente la ritualità notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) già decisa dalla CTP di Lecce, in altro giudizio, con sentenza confermata in appello dalla CTR della Puglia, con sentenza n. 121/22/13, trattandosi di medesima causa.
La disposizione è indicata come base processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge; la sentenza non ne enuncia una regola interpretativa autonoma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’artt. 140 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), giacchè la CTR non ha considerato che la ritualità della notificazione – della cartella di pagamento discende dal fatto che “il messo notificatore aveva constatato che il contribuente non abitava nè domiciliava alla (OMISSIS) in Capranica di Lecce (ovvero presso la casa dei genitori), pur avendo ivi mantenuto la propria residenza.”
La norma è richiamata quale parametro di censura in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
Massime di principio
- La litispendenza richiede l’identità sia dei soggetti sia dell’oggetto delle cause pendenti; non ricorre quando i giudizi hanno a oggetto provvedimenti distinti e autonomi, anche se collegati alla medesima pretesa tributaria.
- Nella notificazione degli atti tributari, la distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta dipende dalle circostanze accertate dal messo notificatore: la mera assenza del destinatario all’indirizzo anagrafico, anche dopo ripetuti accessi, non prova da sola l’irreperibilità assoluta né rende fittizia la residenza.
- Prima di ricorrere alla procedura prevista per l’irreperibilità assoluta, il messo notificatore deve svolgere nel Comune del domicilio fiscale ricerche dirette a verificare che il destinatario non abbia più in quel Comune abitazione, ufficio o azienda. Le ricerche devono risultare effettuate, essere attribuibili al messo e riferibili alla specifica notifica, senza che sia prescritto un modello formale determinato.
- Se è conosciuto l’indirizzo del destinatario ma la consegna non è possibile per la sua assenza, la notificazione deve seguire l’art. 140 c.p.c.; il perfezionamento richiede le formalità previste, compresa la raccomandata informativa e, ai fini della prova della regolarità, il relativo avviso di ricevimento.
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