Ordinanza n. 6763/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’ottemperanza, della sentenza del Tar Lazio N. 06208/2020 REG.PROV.COLL. N. 06830/2019 REG.RIC. Pubblicata il 09/06/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 6208/2020, oggetto di giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 6208/2020. Nel corso del giudizio il TAR ha definito il merito con sentenza n. 658/2024 e, con ordinanza n. 295/2026, ha nominato un Commissario ad acta. L'Amministrazione ha infine depositato il 17 febbraio 2026 un provvedimento con cui ha riconosciuto al ricorrente il titolo richiesto. Il Commissario ad acta ha chiesto al Tribunale di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento e la liquidazione di un compenso per l'attività svolta. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dal Commissario una dichiarazione circa lo svolgimento dell'attività al di fuori dell'orario di servizio, nonché la quantificazione del compenso richiesto in relazione al periodo compreso tra la nomina e il provvedimento dell'Amministrazione, alla durata e all'impegno dell'incarico. È stata inoltre ritenuta necessaria la sollecitazione della parte soccombente a formulare deduzioni sull'istanza di liquidazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso sull'istanza di liquidazione del compenso del Commissario ad acta. Ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo al Commissario di precisare se l'attività sia stata svolta fuori dall'orario di servizio e di quantificare il compenso sulla base del periodo, della durata e dell'impegno dell'incarico. Ha inoltre disposto che la parte soccombente deduca sull'istanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026. Il riconoscimento del titolo da parte dell'Amministrazione è stato dato atto come intervenuto, ma non è stata adottata una decisione definitiva sulla liquidazione del compenso.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La pronuncia è resa nell'ambito di un giudizio di ottemperanza e concerne la gestione dell'attività del Commissario ad acta e la possibile liquidazione del relativo compenso; il testo non indica espressamente il comma applicato.
art. 21 d.P.R. 115/2002
Il testo non indica espressamente tale disposizione; il riferimento è solo implicito nella disciplina della liquidazione del compenso del Commissario ad acta e non consente di ricavarne con certezza l'applicazione.
Massime di principio
- Quando il Commissario ad acta chiede la liquidazione di un compenso, il giudice dell'ottemperanza può disporre un'istruttoria per verificare se l'attività sia stata svolta al di fuori dell'orario di servizio e per quantificare il compenso in rapporto al periodo dell'incarico, alla sua durata e all'impegno richiesto.
- Prima di decidere sulla liquidazione del compenso del Commissario ad acta, il giudice deve assicurare il contraddittorio della parte soccombente, consentendole di formulare deduzioni sull'istanza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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