Cassazione Penale, Sentenza n. 45269/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di cassazione nella parte in cui è stato calcolato il termine di prescrizione per il reato di peculato (art. 314 c.p.), sostenendo un errato computo dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione. In particolare, contestano che la Corte di cassazione abbia fatto riferimento ad una tabella della sentenza della Corte d'appello di Cagliari che indicava periodi di sospensione inesistenti: per Marracini i rinvii del 04/07/2016 (14 giorni) e del 12/09/2016 (35 giorni) non avrebbero sospeso la prescrizione perché nelle udienze si sarebbe regolarmente discusso; per Ibba e Masia si contesta altresì l'indicazione del rinvio del 04/03/2014 fino al 16/05/2014 (73 giorni) quando il rinvio sarebbe stato al 14/03/2014 (7 giorni). Ne consegue che, secondo i ricorrenti, la prescrizione avrebbe dovuto essere dichiarata fino al 04/11/2007 e non fino al 16/09/2007; richiamano altresì gli effetti della sentenza Corte Cost. n. 140/2021 in tema di sospensione per COVID-19.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p. perché i profili di errore nel calcolo della prescrizione derivano dalla tabella contenuta nella sentenza della Corte d'appello di Cagliari che era stata oggetto dell'impugnazione ordinaria in Cassazione; tuttavia i ricorrenti non avevano dedotto davanti alla Corte di cassazione quei specifici punti relativi ai periodi di sospensione. Ne consegue l'applicazione del principio per cui, dopo l'annullamento con rinvio, è preclusa la possibilità di sollevare questioni non devolute alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio. Pertanto il ricorso è inammissibile, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
norma sul ricorso straordinario per errore giudiziario
Il ricorso straordinario è esperibile in casi specifici di errore giudiziario, ma è soggetto ai limiti di devoluzione delle questioni già trattate nei precedenti gradi e nell'impugnazione ordinaria
art. 314 c.p.
Reato a cui si riferiscono le imputazioni per le quali è stato calcolato il termine di prescrizione
art. 616 c.p.p.
inammissibilità dei ricorsi straordinari
Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto
art. 23, comma 8 d, l. n. 137/2020
richiamata nell'istruttoria della trattazione
Norma richiamata solo ai fini procedurali in sede di trattazione; non incide direttamente sulla decisione di merito del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 140/2021
decisione citata dai ricorrenti riguardo la sospensione dei termini per COVID-19
I ricorrenti invocano gli effetti di tale sentenza, ma il provvedimento non è stato ritenuto decisivo dalla Corte nel determinare l'inammissibilità del ricorso, che è stata motivata con ragioni di devoluzione delle questioni
Giurisprudenza (Sez. 2, Sentenza n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli)
richiamata in motivazione
Principio secondo cui la prescrizione è un evento giuridico complesso la cui determinazione implica la devoluzione delle relative questioni al giudice chiamato a decidere; quindi tali questioni dovevano essere specificamente dedotte nell'impugnazione ordinaria
Giurisprudenza (Sez. 5, Sentenza n. 29358 del 22/03/2019, Miah)
richiamata in motivazione
Principio per cui, dopo l'annullamento con rinvio, è preclusa la possibilità di dedurre questioni non devolute alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento
Massime di principio
- Se si contesta il calcolo della prescrizione, la questione deve essere specificamente dedotta e impugnata nel ricorso ordinario (cassazione) che può determinare annullamento: non è possibile sollevare per la prima volta tali profili in un ricorso straordinario ex art. 625-bis se non erano stati devoluti alla Corte di cassazione.
- Il computo dei periodi di sospensione della prescrizione è questione tecnico-giuridica che richiede puntuale deduzione di atti, rinvii, udienze non celebrate o celebrate e di eventuali verbali: occorre produrre documentazione processuale chiara (verbali, decreto di rinvio, iscrizioni a ruolo) già nel grado di impugnazione precedente.
- Le tabelle e i conteggi riportati nelle sentenze di merito possono vincolare la Corte successiva solo nei limiti in cui le parti abbiano dedotto e contestato espressamente tali punti in sede di impugnazione; errori meramente numerici o di trascrizione devono essere sollevati tempestivamente nel grado di impugnazione competente.
- L'invocazione di modifiche legislative o di pronunce costituzionali successive (es. misure COVID) può essere rilevante, ma va collegata concretamente ai termini oggetto del giudizio e adeguatamente documentata; in assenza di adeguata devoluzione della questione, resta comunque inutilizzabile in ricorsi straordinari non ammessi.
- Quando si contesta che una udienza "si sia tenuta" o meno (e quindi se ha prodotto o meno sospensione), è essenziale acquisire e produrre i verbali d'udienza o altri atti ufficiali che comprovino chi abbia effettivamente discusso e quale atto abbia determinato il differimento.
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