Cassazione Civile, Ordinanza n. 19397/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013 con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato alla società sportiva dilettantistica la perdita del regime agevolato previsto per gli enti non commerciali e per le società sportive dilettantistiche. In particolare sono stati contestati: a) compensi corrisposti ad alcuni soci/collaboratori ritenuti superiori del 20% rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo di riferimento, con conseguente asserita distribuzione indiretta di utili; b) un canone di locazione/affitto dell’immobile e dei beni strumentali della palestra ritenuto superiore al valore di mercato e sintomatico di antieconomicità. I giudici tributari di merito hanno respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo, da un lato, che il confronto dovesse avvenire sul costo aziendale complessivo e non sui compensi lordi corrisposti, e, dall’altro, che il canone fosse congruo in ragione della perizia di stima e della consistenza dell’impianto. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 10, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 460/1997, per avere il giudice d’appello applicato un criterio di confronto non conforme alla norma, utilizzando il costo aziendale anziché il raffronto tra compensi corrisposti e salari/stipendi previsti dal CCNL; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere valutato adeguatamente gli elementi relativi alla determinazione del canone di affitto e ai rapporti tra i soggetti coinvolti nella locazione. La società controricorrente ha resistito contestando l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti della violazione dell’art. 10, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 460/1997, affermando che la norma impone il raffronto tra i compensi corrisposti e i salari/stipendi previsti dal contratto collettivo per le medesime qualifiche, senza trasformare il parametro nel costo aziendale complessivo e senza valorizzare elementi estranei al dato normativo. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché proposto sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. La sentenza impugnata è stata dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 10, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 460/1997
corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche
La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che il confronto va effettuato tra i compensi corrisposti e i salari/stipendi previsti dal CCNL per le medesime qualifiche; il superamento della soglia del 20% integra una presunzione di distribuzione indiretta di utili. Non è consentito sostituire il parametro legale con il costo aziendale complessivo né introdurre criteri ulteriori estranei al testo normativo.
art. 90, comma 1, L. n. 289/2002
Le disposizioni sulla disciplina fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro.
art. 90, comma 18, lett. d), L. n. 289/2002
Lo statuto deve prevedere l’assenza di fini di lucro e il divieto di distribuzione, anche indiretta, dei proventi tra gli associati.
art. 148, comma 8, lett. a), d.P.R. n. 917/1986
Il richiamo serve a fondare il divieto di distribuzione indiretta di utili per gli enti associativi e le società sportive dilettantistiche, che devono conformarsi non solo formalmente ma anche nella concreta attività svolta.
art. 148, comma 3, d.P.R. n. 917/1986
Le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso corrispettivi specifici, non sono considerate commerciali nei limiti previsti dalla norma.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano il regime agevolato incombe sul soggetto che invoca l’esenzione o il beneficio fiscale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge ricomprende anche l’errore di sussunzione del fatto nella norma, quando si deduce che il giudice ha attribuito alla disposizione un contenuto non corrispondente alla fattispecie astratta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura è inammissibile quando, in presenza di doppia conforme, si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito o dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, non è proponibile il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di fatti decisivi, salvo che le due decisioni si fondino su fatti decisivi diversi.
Massime di principio
- Per i regimi fiscali agevolativi degli enti non commerciali e delle società sportive dilettantistiche, il divieto di distribuzione indiretta di utili deve essere verificato secondo i parametri legali tipizzati, senza sostituire al criterio normativo un diverso indice economico complessivo come il costo aziendale.
- Ai fini dell’art. 10, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 460/1997, il confronto va fatto tra compensi corrisposti e trattamenti previsti dal contratto collettivo per le medesime qualifiche; il riferimento ai dati lordi del CCNL è coerente con la lettera della norma.
- I requisiti formali e sostanziali per beneficiare di un regime fiscale di favore sono di stretta interpretazione e la prova della loro sussistenza grava sul contribuente che invoca l’agevolazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge è ammissibile quando denuncia un errore di interpretazione o di sussunzione della fattispecie concreta nella norma, ma non quando mira solo a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le due decisioni di merito si basano su iter argomentativi diversi in relazione ai fatti principali della controversia.
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