Direttiva 2003/45
Direttiva 2003/45/CE della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica la direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/45/CE della Commissione modifica la direttiva 2002/57/CE per introdurre requisiti tecnici specifici in materia di produzione, controllo e certificazione di alcune sementi di piante oleaginose e da fibra. In particolare, disciplina gli ibridi di colza e di cotone, allinea talune regole alle norme OCSE e definisce modalità di etichettatura più adeguate per le associazioni varietali. La direttiva impone agli Stati membri di recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2003.
Modifica la direttiva 2002/57/CE sulle sementi di piante oleaginose e da fibra introducendo condizioni specifiche per ibridi di colza e cotone e regole di etichettatura per le associazioni varietali.
Ambito di applicazione
Si applica alla commercializzazione nell'Unione europea delle sementi di piante oleaginose e da fibra disciplinate dalla direttiva 2002/57/CE, con particolare riguardo alle sementi di base e certificate di ibridi di Brassica napus, Helianthus annuus, Gossypium hirsutum, Gossypium barbadense e ad altre specie indicate nell'allegato I. Incide anche sull'etichettatura delle sementi di associazioni varietali. Gli Stati membri devono recepire le modifiche nel proprio diritto interno entro il 31 dicembre 2003.
Modifica della disciplina UE sulla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra
La direttiva 2003/45/CE della Commissione interviene sulla direttiva 2002/57/CE, che disciplina la commercializzazione nell'Unione delle sementi di piante oleaginose e da fibra. L'atto nasce dall'esigenza di colmare lacune tecniche emerse per gli ibridi di colza e di cotone, di allineare la normativa UE alle regole OCSE e di rendere più idonee le regole di etichettatura per le associazioni varietali.
Finalità e contesto normativo
Dai considerando emerge che la disciplina previgente non comprendeva in modo adeguato taluni ibridi nella definizione di "sementi di base" e non conteneva condizioni specifiche per le sementi di colza e di cotone. La Commissione richiama inoltre l'esperimento temporaneo avviato con la decisione 95/232/CE sulla colza e il ravizzone, i cui risultati hanno confermato l'opportunità di stabilire condizioni specifiche per gli ibridi di colza. Per il cotone, l'intervento mira a garantire coerenza con le norme OCSE relative agli ibridi intraspecifici e interspecifici di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense.
Ambito di applicazione
La direttiva incide sulla direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra nell'ambito del mercato interno. Le modifiche riguardano in particolare:
- le definizioni di sementi di base contenute nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d);
- le condizioni di produzione e i controlli per colture e sementi di specie/ibridi specifici, inclusi Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp., Helianthus annuus e Brassica napus;
- i requisiti per gli ibridi di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense;
- le modalità di etichettatura delle sementi certificate di associazioni varietali.
Modifiche alle definizioni di sementi di base
L'articolo 1, punti 1 e 2, sostituisce all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 2002/57/CE il testo introduttivo delle definizioni di "sementi di base" per le varietà diverse dagli ibridi e per gli ibridi. La modifica ha natura di coordinamento sistematico e serve a ricomprendere correttamente anche gli ibridi nel perimetro definitorio della disciplina.
Condizioni di coltivazione, purezza e controlli negli allegati tecnici
La parte più rilevante della direttiva consiste nelle modifiche agli allegati I e II della direttiva 2002/57/CE.
Nell'allegato I sono introdotte o precisate condizioni specifiche per la coltivazione e la produzione delle sementi. In particolare:
- gli ibridi di colza devono essere coltivati su un terreno in cui non siano state coltivate crucifere negli ultimi cinque anni;
- sono confermate e rafforzate le esigenze di identità e purezza varietale delle colture e, per le varietà ibride, anche dei componenti parentali, inclusa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità;
- per determinate specie sono fissate soglie numeriche di piante manifestamente non conformi alla varietà nelle colture destinate a sementi di base o certificate;
- per gli ibridi di Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense sono previste regole specifiche su fioritura, polline, sterilità maschile e presenza di linee restauratrici;
- per Brassica napus prodotto avvalendosi della maschiosterilità la sterilità maschile deve raggiungere almeno il 99% per le sementi di base e il 98% per le sementi certificate, con verifica tramite assenza di antere fertili;
- per gli ibridi di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense sono previste soglie di purezza varietale del 99,8% o del 99,5% a seconda che si tratti di sementi di base o certificate, oltre a soglie minime di maschiosterilità del 99,9% o 99,7%.
Sempre nell'allegato I, il numero minimo di ispezioni ufficiali viene calibrato in funzione della specie:
- almeno una ispezione per colture diverse dagli ibridi di Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense;
- almeno due ispezioni per gli ibridi di Helianthus annuus;
- almeno tre ispezioni per gli ibridi di Brassica napus;
- almeno tre ispezioni per gli ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense.
Regole specifiche per gli ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilità
Nell'allegato II, parte I, è inserito un nuovo punto 1 bis, che disciplina in modo puntuale le sementi di Brassica napus ibride prodotte con maschiosterilità. Le sementi devono avere sufficiente identità e purezza rispetto ai caratteri varietali dei componenti, inclusi maschiosterilità e ripristino della fertilità.
La disposizione prevede inoltre:
- soglie minime di purezza varietale per le sementi, distinte tra sementi di base e sementi certificate;
- certificazione subordinata a controlli ufficiali a posteriori su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente e controllati nel periodo di crescita delle sementi oggetto di certificazione;
- possibilità di verificare la purezza varietale mediante idonei metodi biochimici per le sementi di base di ibridi;
- controlli ufficiali a posteriori anche per le sementi certificate, su una porzione congrua di campioni prelevati sotto controllo ufficiale, con possibilità di usare metodi biochimici.
Etichettatura delle associazioni varietali
L'allegato IV, punto A, è integrato con una lettera aa) dedicata alle sementi certificate di un'associazione varietale. In tal caso l'etichetta deve riportare le stesse informazioni richieste per la varietà, ma sostituendo il nome della varietà con quello dell'associazione varietale e indicando le percentuali in peso dei vari componenti per varietà.
È prevista una semplificazione: se la percentuale in peso è stata comunicata per iscritto all'acquirente, su sua richiesta, e registrata ufficialmente, è sufficiente indicare il nome dell'associazione varietale.
Recepimento, comunicazioni e entrata in vigore
L'articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 31 dicembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 4, i destinatari sono gli Stati membri.
Indicazioni operative per il professionista
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore sementiero, la direttiva rileva soprattutto per:
- l'adeguamento delle procedure di certificazione e controllo per gli ibridi interessati;
- la verifica dei requisiti agronomici e varietali previsti per colza e cotone ibridi;
- l'aggiornamento dell'etichettatura delle associazioni varietali;
- il monitoraggio della trasposizione nazionale entro il termine del 31 dicembre 2003, trattandosi di una direttiva che richiede atti attuativi interni e lascia agli Stati membri un margine nella scelta di forma e mezzi, fermo il risultato obbligatorio da raggiungere.
Disposizioni principali
Modifica delle definizioni di sementi di base
All'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 2002/57/CE sono sostituite le frasi introduttive relative alle "sementi di base" rispettivamente per le varietà diverse dagli ibridi e per gli ibridi.
Condizioni di coltivazione e requisiti tecnici per gli ibridi
L'allegato I è modificato introducendo requisiti specifici per gli ibridi di colza e per altre specie: ad esempio gli ibridi di colza devono essere coltivati su terreni non coltivati a crucifere negli ultimi cinque anni; sono fissate regole sulla purezza varietale, sulla maschiosterilità, sul controllo delle linee parentali e sul numero minimo di ispezioni per specie e fase di fioritura.
Requisiti specifici per gli ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilità
Nell'allegato II, parte I, è inserito il punto 1 bis: le sementi devono mantenere sufficiente identità e purezza rispetto ai componenti; sono previste soglie minime di purezza varietale per sementi di base e certificate; la certificazione è subordinata a controlli ufficiali a posteriori su campioni prelevati ufficialmente, con possibilità di metodi biochimici.
Etichettatura delle sementi di associazioni varietali
Nell'allegato IV, punto A, è inserita una nuova lettera aa): per le sementi certificate di un'associazione varietale l'etichetta deve indicare le informazioni richieste per la varietà, sostituendo il nome della varietà con il nome dell'associazione varietale e riportando le percentuali in peso dei componenti per varietà, salvo il caso in cui tali percentuali siano state comunicate per iscritto all'acquirente e registrate ufficialmente.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2003 e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno. La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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