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direttiva

Direttiva 2003/33

Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/33/CE armonizza in misura limitata le normative nazionali in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco nei canali non televisivi e nelle ipotesi transfrontaliere. Il suo obiettivo è eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di pubblicazioni, servizi e attività correlate, assicurando al contempo un elevato livello di protezione della salute pubblica. La disciplina consente solo eccezioni ristrette per alcune pubblicazioni specialistiche e vieta in via generale pubblicità radiofonica, pubblicità online e sponsorizzazioni di eventi transnazionali. Gli Stati membri devono recepirla entro il 31 luglio 2005 e adottare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Ravvicinamento delle norme nazionali su pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco nei media non televisivi e in attività con effetti transfrontalieri, per tutela della salute e del mercato interno.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alla pubblicità e alla promozione dei prodotti del tabacco attraverso la stampa e altre pubblicazioni stampate, le trasmissioni radiofoniche, i servizi della società dell'informazione e la sponsorizzazione connessa al tabacco, inclusa la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco. Riguarda in particolare i mezzi di comunicazione e i servizi interessati nel mercato interno, nonché eventi o attività che coinvolgono più Stati membri, hanno luogo in più di uno Stato membro o producono effetti transfrontalieri. Sono escluse dal suo ambito le altre forme di pubblicità, come la pubblicità indiretta, e la sponsorizzazione di eventi o attività prive di effetti transfrontalieri; restano inoltre salve le discipline su televisione, medicinali e prodotti per la disassuefazione dal tabacco richiamate nei considerando.

Direttiva 2003/33/CE sulla pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco

La direttiva interviene per ridurre le divergenze tra gli ordinamenti nazionali in materia di promozione dei prodotti del tabacco, limitatamente ai mezzi di comunicazione e alle forme di sponsorizzazione con effetti sul mercato interno. Nei considerando, il legislatore UE evidenzia sia l'esigenza di rimuovere ostacoli alla libera circolazione di pubblicazioni e servizi, sia la finalità di tutela della salute pubblica, soprattutto rispetto ai giovani.

Obiettivi e ratio

La norma persegue un duplice obiettivo: da un lato, armonizzare le regole nazionali per evitare distorsioni della concorrenza e ostacoli agli scambi; dall'altro, limitare la promozione del tabacco come misura di protezione della salute. Il legislatore sottolinea che la pubblicità del tabacco può indurre all'iniziazione al fumo e che le misure comuni devono essere proporzionate e coerenti con il funzionamento del mercato interno.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 delimita il campo di applicazione alle seguenti forme di pubblicità e promozione:

  • stampa e altre pubblicazioni stampate;
  • trasmissioni radiofoniche;
  • servizi della società dell'informazione;
  • sponsorizzazione connessa al tabacco, inclusa la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco.

La direttiva è diretta a garantire la libera circolazione dei mezzi di comunicazione interessati e dei relativi servizi. Restano fuori dall'ambito di applicazione le altre forme di pubblicità, come la pubblicità indiretta, e la sponsorizzazione di eventi o attività prive di effetti transfrontalieri, ferma la competenza degli Stati membri a disciplinarle nel rispetto del trattato.

Definizioni chiave

L'articolo 2 definisce elementi essenziali per l'applicazione uniforme:

  • "prodotti del tabacco": prodotti destinati a essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, anche solo parzialmente costituiti di tabacco;
  • "pubblicità": qualsiasi comunicazione commerciale che abbia lo scopo o l'effetto, diretto o indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;
  • "sponsorizzazione": qualsiasi contributo pubblico o privato a un evento, attività o persona che abbia lo scopo o l'effetto, diretto o indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;
  • "servizi della società dell'informazione": quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE.

Divieti sulla stampa e sui servizi dell'informazione

L'articolo 3 stabilisce che la pubblicità a mezzo stampa e in altre pubblicazioni stampate è consentita solo in due ipotesi molto ristrette:

  • pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco;
  • pubblicazioni stampate edite in paesi terzi, non principalmente destinate al mercato comunitario.

Ogni altra pubblicità su stampa è vietata. Inoltre, ciò che non è consentito su stampa non può essere diffuso neppure nei servizi della società dell'informazione, realizzando così un divieto coerente anche per il canale online.

Pubblicità e sponsorizzazione radiofonica

L'articolo 4 vieta tutte le forme di pubblicità radiofonica a favore dei prodotti del tabacco. In aggiunta, i programmi radiofonici non possono essere sponsorizzati da imprese la cui principale attività sia la fabbricazione o la vendita di prodotti del tabacco. Si tratta di un divieto generale, senza eccezioni testuali nel corpo della direttiva.

Sponsorizzazione di eventi e distribuzione gratuita

L'articolo 5 vieta la sponsorizzazione di eventi o attività che:

  • coinvolgano più Stati membri;
  • abbiano luogo in più di uno Stato membro;
  • producano comunque effetti transfrontalieri.

È vietata anche la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto di tali sponsorizzazioni quando sia finalizzata, anche indirettamente, alla promozione dei prodotti. La direttiva intende così impedire forme indirette di marketing che potrebbero aggirare i divieti principali.

Sanzioni, controllo ed azioni dei terzi interessati

L'articolo 7 attribuisce agli Stati membri la competenza a determinare il regime sanzionatorio per le violazioni delle norme nazionali di recepimento, imponendo però che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati devono anche adottare tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'esecuzione.

Le norme nazionali devono includere la possibilità, per persone o organizzazioni titolari di un interesse legittimo alla soppressione di pubblicità o sponsorizzazioni incompatibili con la direttiva, di:

  • agire in giudizio;
  • rivolgersi agli organismi amministrativi competenti;
  • avviare i procedimenti previsti dalla legge.

Rapporto con la libera circolazione

L'articolo 8 prevede che gli Stati membri non possano vietare o limitare la libera circolazione di prodotti o servizi conformi alla direttiva. La disposizione rafforza la funzione di armonizzazione minima/settoriale della direttiva nel mercato interno.

Recepimento, notifiche e termine di trasposizione

Il termine di recepimento è fissato all'31 luglio 2005 (art. 10, par. 1). Entro tale data gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione.

Quando adottano le misure nazionali, gli Stati membri devono:

  • inserire un riferimento alla direttiva nell'atto di recepimento, oppure corredarlo di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali nel settore disciplinato.

Relazione della Commissione

Entro il 20 giugno 2008 la Commissione deve presentare una relazione sull'attuazione della direttiva al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, con eventuali proposte di modifica se ritenute necessarie (art. 6).

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri. Per i professionisti, il dato operativo principale resta il recepimento nazionale entro il 31 luglio 2005 e la necessità di verificare l'eventuale disciplina interna di attuazione, specie sul piano sanzionatorio e processuale.

Disposizioni principali

Obiettivo e finalità del ravvicinamento

La direttiva mira a ravvicinare le legislazioni nazionali sulla pubblicità e promozione dei prodotti del tabacco nei media diversi dalla televisione e nella sponsorizzazione connessa al tabacco, per garantire la libera circolazione dei mezzi di comunicazione e dei servizi interessati e rimuovere gli ostacoli al mercato interno (art. 1).

Definizioni rilevanti

Sono definiti i concetti di "prodotti del tabacco", "pubblicità", "sponsorizzazione" e "servizi della società dell'informazione"; la nozione di servizi informatici rinvia all'art. 1, par. 2, della direttiva 98/34/CE (art. 2).

Regole sulla pubblicità a mezzo stampa e online

La pubblicità è consentita solo nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate edite in paesi terzi non principalmente destinate al mercato comunitario; ogni altra pubblicità su stampa è vietata. La pubblicità non consentita su stampa non può essere diffusa neppure nei servizi della società dell'informazione (art. 3).

Divieto di pubblicità e sponsorizzazione radiofonica

Sono vietate tutte le forme di pubblicità radiofonica a favore dei prodotti del tabacco. Inoltre, i programmi radiofonici non possono essere sponsorizzati da imprese la cui principale attività sia la fabbricazione o la vendita di prodotti del tabacco (art. 4).

Divieto di sponsorizzazione di eventi transfrontalieri

È vietata la sponsorizzazione di eventi o attività che coinvolgano o abbiano luogo in vari Stati membri o che producano effetti transfrontalieri. È altresì vietata qualsiasi distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto di tale sponsorizzazione quando abbia lo scopo o l'effetto di promuovere tali prodotti (art. 5).

Relazione della Commissione

Entro il 20 giugno 2008 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della direttiva, corredata di eventuali proposte di modifica ritenute necessarie (art. 6).

Sanzioni e mezzi di esecuzione nazionali

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni per le violazioni delle misure nazionali di recepimento e adottare i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; devono inoltre essere previste azioni o ricorsi per soggetti o organizzazioni con interesse legittimo alla soppressione di pubblicità o sponsorizzazioni incompatibili con la direttiva (art. 7).

Libera circolazione dei prodotti e dei servizi conformi

Gli Stati membri non possono vietare o limitare la libera circolazione dei prodotti o dei servizi conformi alla direttiva (art. 8).

Recepimento

Gli Stati membri devono adottare e mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 31 luglio 2005 e informarne immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali adottate (art. 10).

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri (artt. 11 e 12).

Come è indicizzato

Materiemercato internotutela della salutepubblicità e sponsorizzazionemedia e comunicazioneprodotti del tabacco

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