Direttiva 2003/37
Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro armonizzato di omologazione CE per trattori agricoli o forestali, rimorchi e macchine intercambiabili trainate, con relative regole per sistemi, componenti ed entità tecniche. Definisce categorie e tipi di veicoli, disciplina la domanda e il rilascio delle omologazioni, la conformità della produzione, il certificato di conformità e le condizioni per immatricolazione, vendita e messa in circolazione. Prevede inoltre regimi derogatori per piccole serie, fine serie e casi di incompatibilità tecnica, nonché meccanismi di cooperazione tra Stati membri, Commissione e comitato di comitatologia. La direttiva impone agli Stati membri il recepimento entro il 31 dicembre 2004 e l’applicazione dal 1° luglio 2005, con un calendario specifico di applicazione per le diverse categorie di veicoli.
Omologazione CE dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, con abrogazione della direttiva 74/150/CEE
Ambito di applicazione
La direttiva si applica all’omologazione dei veicoli costruiti in una sola tappa o in più tappe, purché rientrino nelle definizioni dell’articolo 2 e abbiano una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h. Copre anche l’omologazione CE di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, con particolare riferimento a trattori agricoli o forestali, rimorchi agricoli o forestali e macchine intercambiabili trainate. Sono escluse l’approvazione di veicoli singoli, talune macchine forestali appositamente progettate (skidder, forwarder e macchine forestali su telai di macchine per movimento terra) e le macchine intercambiabili completamente portate durante la circolazione stradale. Sono previste deroghe per veicoli destinati a forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e mantenimento dell’ordine, oltre a regimi speciali per piccole serie, fine serie e soluzioni tecniche incompatibili con le direttive particolari.
Direttiva 2003/37/CE sull’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate
La direttiva istituisce un quadro di omologazione CE armonizzato per i veicoli agricoli e forestali e per i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, sostituendo la direttiva 74/150/CEE. L’impianto normativo è costruito su armonizzazione totale, ma con un periodo transitorio e con regimi derogatori per specifiche ipotesi tecniche e produttive.
Finalità e contesto normativo
La direttiva nasce per allineare la disciplina sull’omologazione dei trattori agricoli o forestali a quella già esistente per i veicoli a motore e per i veicoli a due o tre ruote, ampliando al contempo il campo di applicazione ad altre categorie di veicoli agricoli o forestali. I considerando segnalano anche l’esigenza di coordinamento con regolamentazioni internazionali UNECE e con i codici OCSE, nonché la necessità di una procedura di deroga per veicoli in numero limitato, di fine serie o basati su innovazioni tecniche non ancora coperte da direttive particolari.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 si applica all’omologazione di veicoli costruiti in una sola tappa o in più tappe, purché rientrino nelle definizioni di cui all’articolo 2 e abbiano velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h. La disciplina riguarda anche l’omologazione CE di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.
Sono escluse:
- l’approvazione di veicoli singoli, salvo che talune categorie rientranti nel campo della direttiva e soggette a omologazione CE obbligatoria possano essere trattate con tale procedura;
- le macchine progettate appositamente per usi forestali, come skidder e forwarder, secondo ISO 6814:2000;
- le macchine forestali costruite su telai di macchine per movimento terra definite da ISO 6165:2001;
- le macchine intercambiabili completamente portate durante la circolazione stradale.
Definizioni fondamentali e classificazione dei veicoli
L’articolo 2 fornisce la struttura concettuale del sistema: omologazione CE del tipo, omologazione in più fasi, veicolo base, veicolo incompleto e completato, costruttore, mandatario, messa in circolazione, autorità competenti, servizi tecnici e documentazione di omologazione. La definizione di veicolo include trattori, rimorchi e macchine intercambiabili trainate completi, incompleti o completati, destinati all’attività agricola o forestale.
L’allegato II classifica i veicoli in:
- categoria T, trattori a ruote, suddivisi in T1, T2, T3, T4 e T5;
- categoria C, trattori a cingoli, con sottocategorie analoghe a T1-T5;
- categoria R, rimorchi, da R1 a R4;
- categoria S, macchine intercambiabili trainate, da S1 a S2.
Sono inoltre definiti i concetti di tipo, variante e versione, che rilevano ai fini dell’omologazione e della compilazione della documentazione tecnica.
Procedura di omologazione
La domanda di omologazione è presentata dal costruttore all’autorità competente di un solo Stato membro, con il fascicolo tecnico previsto dall’allegato I. Per l’omologazione in più fasi, il fascicolo e le schede tecniche vanno integrati progressivamente, a seconda del grado di completamento del veicolo.
L’articolo 4 impone allo Stato membro di rilasciare l’omologazione se il veicolo o il sistema è conforme alle informazioni del fascicolo del costruttore e ai requisiti tecnici delle direttive particolari applicabili. Se però il prodotto, pur conforme, compromette gravemente la sicurezza stradale, la qualità dell’ambiente o la sicurezza sul lavoro, lo Stato membro può rifiutare l’omologazione e deve informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
Le autorità competenti devono inoltre scambiarsi:
- entro un mese, le copie delle schede di omologazione dei veicoli rilasciate, rifiutate o revocate;
- ogni mese, gli elenchi delle omologazioni di sistemi, componenti ed entità tecniche rilasciate, rifiutate o revocate.
Modifiche delle omologazioni e gestione del fascicolo
L’articolo 5 disciplina le modifiche successive all’omologazione originaria. La richiesta di modifica deve essere presentata allo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione iniziale; l’autorità può aggiornare il fascicolo con pagine modificate o con una versione coordinata e aggiornata. Se le modifiche incidono su elementi rilevanti, la modifica è qualificata come estensione dell’omologazione e comporta il rilascio di una scheda rivista con numero di estensione e indicazione del motivo. Se servono nuove prove o verifiche, il rilascio dei documenti è subordinato al loro esito positivo.
Certificato di conformità, marcature e circolazione dei veicoli
Il costruttore, in qualità di detentore dell’omologazione, deve rilasciare un certificato di conformità per ogni veicolo conforme al tipo omologato. Il certificato accompagna il veicolo e attesta che esso può essere immatricolato o messo in circolazione in tutti gli Stati membri senza ulteriori ispezioni.
Gli Stati membri possono richiedere, per esigenze fiscali o di immatricolazione, l’inserimento di elementi aggiuntivi nel certificato, ma devono darne notifica alla Commissione e agli altri Stati membri con almeno tre mesi di anticipo e tali elementi devono essere ricavabili dal fascicolo di omologazione. Per componenti ed entità tecniche il costruttore deve apporre marchio, tipo e, se previsto, numero o marchio di omologazione.
L’articolo 7 stabilisce che i veicoli nuovi omologati possono essere immatricolati, venduti o messi in circolazione solo se muniti di un certificato di conformità valido. Per i veicoli incompleti è ammesso il rinvio dell’immatricolazione definitiva o della messa in circolazione fino al completamento. Sistemi, componenti ed entità tecniche separate possono essere commercializzati solo se conformi ai requisiti delle direttive particolari e alle regole di marcatura.
Esenzioni, piccole serie, fine serie e incompatibilità tecnica
La direttiva prevede deroghe e regimi speciali.
L’articolo 8 esclude i veicoli destinati a forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e mantenimento dell’ordine dall’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1. Inoltre, su richiesta del costruttore, gli Stati membri possono esentare determinati veicoli dall’applicazione di una o più direttive particolari.
Per i veicoli prodotti in piccole serie, l’articolo 9 limita il numero di veicoli immatricolabili, vendibili o messi in circolazione ogni anno in ciascuno Stato membro ai massimali dell’allegato V, sezione A.
Per i veicoli di fine serie, l’articolo 10 consente, entro i limiti dell’allegato V, sezione B, e per un periodo massimo di:
- 24 mesi per i veicoli completi;
- 30 mesi per i veicoli completati,
l’immatricolazione e la vendita di veicoli nuovi conformi a un tipo la cui omologazione non è più valida, purché fossero già nel territorio della Comunità e accompagnati da un certificato di conformità valido al momento della cessazione dell’omologazione.
L’articolo 11 disciplina i veicoli e componenti progettati con tecniche o principi incompatibili con una o più direttive particolari. In tali casi uno Stato membro può rilasciare un’omologazione CE provvisoria del tipo, trasmettendo documentazione alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione decide entro tre mesi dalla ricezione completa; se autorizza, l’omologazione può avere una validità non inferiore a 36 mesi. Le omologazioni possono poi essere convertite o prorogate in funzione dell’adeguamento delle direttive particolari.
Equivalenza con norme internazionali e controlli di conformità
L’articolo 12 consente al Consiglio di riconoscere l’equivalenza tra il sistema di omologazione della direttiva e quello previsto da normative internazionali o di paesi terzi nel quadro di accordi multilaterali o bilaterali. Sono espressamente riconosciute equivalenze per alcune omologazioni basate su direttive particolari, regolamenti UNECE e documenti di prova OCSE.
L’articolo 13 e l’allegato IV disciplinano la conformità della produzione: prima di concedere l’omologazione, l’autorità deve accertare l’esistenza di procedure e controlli adeguati; il costruttore deve garantire la conformità del prodotto omologato, conservare i risultati delle prove per un periodo concordato non superiore a 10 anni e consentire controlli periodici. L’autorità può effettuare ispezioni in qualsiasi momento e, se i risultati sono insoddisfacenti, deve attivarsi per ripristinare la conformità della produzione.
Clausole di salvaguardia, non conformità e verifica
L’articolo 15 consente allo Stato membro di rifiutare per un massimo di sei mesi l’immatricolazione o di vietare vendita e messa in circolazione, se veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, pur formalmente conformi, compromettono gravemente la sicurezza stradale o la sicurezza sul lavoro. La Commissione consulta le parti interessate e decide se la misura è giustificata.
Gli articoli 16 e 17 regolano la non conformità al tipo omologato e la verifica della non conformità. Lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione deve adottare i provvedimenti necessari, fino alla revoca, e gli altri Stati membri possono chiedere una verifica; questa deve essere effettuata il più presto possibile e comunque entro sei mesi.
L’articolo 18 impone che ogni decisione di rifiuto o revoca, o di divieto di immatricolazione/vendita/messa in circolazione, sia motivata e notificata con indicazione dei mezzi di ricorso e dei relativi termini.
Autorità competenti, servizi tecnici e procedura di comitato
L’articolo 21 impone agli Stati membri di notificare Commissione e altri Stati membri circa le autorità competenti per l’omologazione e i servizi tecnici designati. I servizi tecnici devono soddisfare la norma EN ISO/IEC 17025:2000; il coinvolgimento di costruttori come servizi tecnici è ammesso solo se espressamente previsto e i servizi di paesi terzi possono essere notificati solo in presenza di accordi bilaterali o multilaterali.
Gli articoli 19 e 20 prevedono l’aggiornamento tecnico degli allegati e delle direttive particolari mediante comitato, in applicazione della decisione 1999/468/CE, con periodo di tre mesi per la procedura di regolamentazione.
Recepimento, applicazione e calendario
L’articolo 22 richiede il recepimento entro il 31 dicembre 2004 e l’applicazione delle misure nazionali dal 1° luglio 2005. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno adottate.
L’articolo 23 introduce un calendario differenziato di applicazione:
- per le categorie T1, T2 e T3, ai nuovi tipi dal 1° luglio 2005 e a tutti i nuovi veicoli dal 1° luglio 2009;
- per le altre categorie, tre anni dopo l’entrata in vigore dell’ultima direttiva particolare per i nuovi tipi e sei anni dopo per tutti i veicoli messi in circolazione.
Su richiesta dei costruttori, gli Stati membri possono anticipare l’applicazione ai nuovi tipi dalla data di entrata in vigore di tutte le direttive particolari pertinenti.
Abrogazione della direttiva precedente
L’articolo 24 abroga la direttiva 74/150/CEE con effetto dal 1° luglio 2005. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi riferiti alla nuova direttiva secondo la tabella di concordanza dell’allegato VIII.
Allegati tecnici
Gli allegati contengono la parte operativa del sistema:
- allegato I: modelli di scheda informativa per la domanda di omologazione, con modello A completo e modello B semplificato;
- allegato II: categorie, tipi, direttive specifiche applicabili e definizioni dei veicoli per usi specifici;
- allegato III: certificato di conformità CE per veicoli completi/completati e per veicoli incompleti;
- allegato IV: procedure di conformità della produzione;
- allegato V: limiti per piccole serie e veicoli di fine serie;
- allegato VI: elenco delle omologazioni CE del tipo rilasciate in base a direttive specifiche;
- allegato VII: procedure per l’omologazione CE del tipo in più fasi;
- allegato VIII: tabella di concordanza.
Per i professionisti, la direttiva è rilevante soprattutto per la gestione dell’iter omologativo, dei dossier tecnici, delle deroghe, dei controlli di produzione e della documentazione necessaria per immatricolazione e commercializzazione nei diversi Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e armonizzazione totale
La direttiva sostituisce la direttiva 74/150/CEE e mira a un sistema di omologazione CE completamente armonizzato per i veicoli agricoli o forestali, in coerenza con le direttive 70/156/CEE e 92/61/CEE e con le regolamentazioni internazionali UNECE e i codici OCSE richiamati. Il considerando evidenzia un periodo transitorio sufficientemente lungo prima dell’obbligatorietà dell’omologazione CE.
Campo di applicazione e esclusioni
L’articolo 1 estende il campo d’applicazione ai veicoli completi, incompleti o completati costruiti in una o più fasi, e all’omologazione CE di sistemi, componenti ed entità tecniche. Restano escluse l’approvazione di veicoli singoli, alcune macchine forestali speciali e le macchine intercambiabili completamente portate durante la circolazione stradale.
Definizioni e classificazione dei veicoli
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, omologazione CE del tipo, omologazione in più fasi, veicolo base, veicolo incompleto e completato, trattore, rimorchio, macchina intercambiabile trainata, sistema, componente, entità tecnica, costruttore, mandatario e messa in circolazione. L’allegato II distingue le categorie T, C, R e S e le relative sottocategorie, nonché i tipi, varianti e versioni.
Domanda di omologazione e fascicolo tecnico
L’articolo 3 stabilisce che la domanda è presentata dal costruttore alle autorità competenti di un solo Stato membro, con allegazione del fascicolo del costruttore conforme all’allegato I. Per l’omologazione in più fasi devono essere presentate, a seconda della fase, le parti pertinenti del fascicolo e le schede di omologazione precedenti; per sistemi, componenti ed entità tecniche la domanda è corredata dal fascicolo previsto dalla direttiva particolare.
Rilascio, rifiuto e scambio di informazioni
L’articolo 4 impone agli Stati membri di rilasciare l’omologazione CE del tipo se il veicolo o il sistema è conforme al fascicolo tecnico e alle direttive particolari applicabili. Uno Stato membro può tuttavia rifiutare l’omologazione se ritiene che il prodotto comprometta gravemente sicurezza stradale, ambiente o sicurezza sul lavoro. Le autorità competenti devono scambiarsi entro un mese le schede di omologazione per i veicoli e, mensilmente, gli elenchi delle omologazioni di sistemi, componenti ed entità tecniche.
Modifiche delle omologazioni
L’articolo 5 disciplina la gestione delle modifiche al fascicolo e all’omologazione: la domanda di modifica va presentata allo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione originaria; le modifiche possono dar luogo a pagine modificate, fascicolo coordinato e aggiornato o a un’estensione dell’omologazione con nuova pubblicazione. Se le modifiche richiedono nuove prove o verifiche, i documenti sono rilasciati solo dopo esito positivo.
Certificato di conformità e marcature
L’articolo 6 impone al costruttore di rilasciare un certificato di conformità per ogni veicolo conforme al tipo omologato, secondo il modello dell’allegato III. Gli Stati membri possono chiedere, per tassazione o immatricolazione, ulteriori elementi nel certificato, previa notifica con almeno tre mesi di anticipo alla Commissione e agli altri Stati membri. Per sistemi, componenti ed entità tecniche è richiesto il marchio del costruttore, l’indicazione del tipo e, se previsto, il numero o marchio di omologazione.
Immatricolazione, vendita e messa in circolazione
L’articolo 7 dispone che i veicoli nuovi omologati per tipo possano essere immatricolati, venduti o messi in circolazione solo se muniti di certificato di conformità valido; per i veicoli incompleti può essere rifiutata la sola immatricolazione definitiva o la messa in circolazione fino al completamento. Sistemi, componenti ed entità tecniche separate possono essere venduti o messi in circolazione solo se conformi alle direttive particolari e alle prescrizioni di marcatura.
Esenzioni, piccole serie e fine serie
L’articolo 8 prevede un’esenzione per veicoli destinati a forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e mantenimento dell’ordine, nonché deroghe concesse su richiesta del costruttore per veicoli di cui agli articoli 9, 10 e 11. L’articolo 9 consente regimi per piccole serie entro i limiti dell’allegato V, sezione A. L’articolo 10 disciplina i veicoli di fine serie: la deroga è ammessa entro i limiti quantitativi dell’allegato V, sezione B, per veicoli già presenti nel territorio della Comunità e coperti da certificato di conformità valido al momento della scadenza dell’omologazione; il periodo è di 24 mesi per veicoli completi e 30 mesi per veicoli completati.
Incompatibilità tecnica e omologazione provvisoria
L’articolo 11 consente, per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche progettati con tecniche o principi incompatibili con una o più direttive particolari, il rilascio di un’omologazione CE provvisoria del tipo, previo esame della Commissione e del comitato. La validità dell’omologazione non può essere inferiore a 36 mesi; se le direttive particolari vengono adeguate, le omologazioni possono essere convertite in omologazioni conformi alla direttiva, oppure prorogate con nuova decisione della Commissione.
Equivalenza con norme internazionali e di paesi terzi
L’articolo 12 prevede che il Consiglio possa riconoscere l’equivalenza fra le condizioni di omologazione previste dalla direttiva e quelle derivanti da normative internazionali o da paesi terzi. Sono inoltre riconosciute l’equivalenza delle omologazioni basate sulle direttive particolari per veicoli a motore, delle omologazioni UNECE e dei documenti di prova OCSE indicati nell’allegato II.
Conformità della produzione e controlli
L’articolo 13 e l’allegato IV impongono allo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione di verificare l’esistenza e l’efficacia delle procedure di controllo della produzione, anche in cooperazione con altri Stati membri. Il detentore dell’omologazione deve assicurare la conformità dei prodotti al tipo omologato, conservare i risultati delle prove fino a un massimo di 10 anni e consentire ispezioni e verifiche periodiche.
Sicurezza, non conformità e clausole di salvaguardia
L’articolo 14 impone lo scambio entro un mese delle informazioni sulla revoca di un’omologazione. Gli articoli 15, 16 e 17 disciplinano rispettivamente le misure di salvaguardia in caso di grave rischio per la sicurezza stradale o sul lavoro, la non conformità al tipo omologato e la verifica della non conformità; la Commissione può confermare o respingere la misura nazionale, e le verifiche devono essere effettuate, di regola, entro sei mesi dalla richiesta.
Motivazione delle decisioni e mezzi di ricorso
L’articolo 18 richiede che ogni rifiuto o revoca di omologazione, nonché ogni rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita o messa in circolazione adottato in base alla direttiva, sia motivato e notificato all’interessato con indicazione dei mezzi di ricorso e dei termini previsti dal diritto nazionale.
Allegati tecnici e comitato
Gli articoli 19 e 20 attribuiscono alla procedura di comitato l’aggiornamento degli allegati e delle direttive particolari, nonché l’inserimento di disposizioni sulle entità tecniche. Il comitato opera secondo la decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per la procedura di regolamentazione.
Autorità competenti e servizi tecnici
L’articolo 21 obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione e agli altri Stati membri le autorità competenti per l’omologazione e i servizi tecnici designati. I servizi tecnici devono soddisfare la norma EN ISO/IEC 17025:2000; un costruttore può essere designato solo se espressamente previsto e i servizi di paesi terzi sono notificabili solo nell’ambito di accordi bilaterali o multilaterali.
Recepimento e applicazione
L’articolo 22 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 dicembre 2004 e di applicarle dal 1° luglio 2005. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esservi corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Applicazione differita per categorie di veicoli
L’articolo 23 prevede un calendario specifico: per le categorie T1, T2 e T3 la direttiva si applica ai nuovi tipi dal 1° luglio 2005 e a tutti i nuovi veicoli messi in circolazione dal 1° luglio 2009. Per le altre categorie, l’applicazione avviene tre anni dopo l’entrata in vigore dell’ultima direttiva particolare per i nuovi tipi e sei anni dopo per tutti i veicoli messi in circolazione; gli Stati membri possono anticipare l’applicazione su richiesta dei costruttori.
Abrogazione e successione normativa
L’articolo 24 abroga la direttiva 74/150/CEE con effetto dal 1° luglio 2005 e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva secondo la tabella di concordanza dell’allegato VIII.
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