Direttiva 2003/43
Direttiva 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/43/CE modifica la direttiva 88/407/CEE sulla polizia sanitaria applicabile agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma bovino. L'intervento aggiorna i requisiti di ammissione dei tori ai centri, rafforza i controlli su IBR/IPV e BVD/MD, estende le regole ai centri di magazzinaggio e semplifica la gestione degli elenchi dei centri autorizzati nei paesi terzi. La direttiva contiene inoltre una disciplina transitoria per consentire l'utilizzo, fino al 31 dicembre 2004, di sperma raccolto secondo le precedenti regole.
Modifica delle norme sanitarie UE sugli scambi intracomunitari e sulle importazioni di sperma bovino, con aggiornamento dei requisiti per centri, animali e controlli sanitari.
Ambito di applicazione
Si applica agli scambi intracomunitari e alle importazioni nella Comunità di sperma di animali della specie bovina, nonché ai centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma situati negli Stati membri o in paesi terzi. Incide anche sulle condizioni di ammissione dei tori nei centri riconosciuti, sui controlli sanitari, sul trattamento e sulla tracciabilità dello sperma, con alcune regole specifiche per lo sperma fresco e per gli embrioni surgelati immagazzinati nei centri. Restano impregiudicate le disposizioni comunitarie e/o nazionali in materia zootecnica che disciplinano l'organizzazione della fecondazione artificiale in generale e la distribuzione di sperma in particolare.
Modifica della disciplina UE sugli scambi e sulle importazioni di sperma bovino
La direttiva 2003/43/CE interviene sulla direttiva 88/407/CEE, che disciplina le esigenze di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma di bovini. L'intervento è motivato dall'evoluzione dei dati scientifici, dall'esigenza di aggiornare i controlli su IBR/IPV e BVD/MD, di estendere le regole ai centri di magazzinaggio e di semplificare la gestione degli elenchi dei centri autorizzati nei paesi terzi.
Obiettivo e assetto generale
La direttiva mira a mantenere elevato il livello di protezione sanitaria nel commercio di sperma bovino, consentendo al tempo stesso una più agevole organizzazione amministrativa degli elenchi dei centri autorizzati e l'adeguamento tecnico delle norme di riferimento. La modifica si inserisce nel quadro della direttiva 88/407/CEE, senza incidere sulle disposizioni comunitarie e/o nazionali che regolano più in generale l'organizzazione della fecondazione artificiale e la distribuzione di sperma in ambito zootecnico.
Ambito di applicazione e definizioni
Le modifiche riguardano gli scambi intracomunitari e le importazioni nella Comunità di sperma di animali della specie bovina. Vengono espressamente considerati sia i centri di raccolta dello sperma sia i centri di magazzinaggio dello sperma, entrambi definiti come stabilimenti riconosciuti e sorvegliati, situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo.
Lo sperma destinato alla fecondazione artificiale e agli scambi intracomunitari deve essere raccolto, trattato e/o immagazzinato in centri riconosciuti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE. La disciplina degli allegati prevede inoltre regole anche per il magazzinaggio di embrioni surgelati nei centri, purché autorizzato dall'autorità competente e conforme alla direttiva 89/556/CEE.
Requisiti dei centri di raccolta e di magazzinaggio
L'allegato A, sostituito dalla direttiva, stabilisce requisiti strutturali e organizzativi stringenti per il riconoscimento ufficiale dei centri. I centri di raccolta devono essere permanentemente sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile, disporre di locali per stabulazione, raccolta, trattamento e magazzinaggio, essere costruiti o isolati per evitare contatti con il bestiame esterno e consentire una facile pulizia e disinfezione.
Per i centri di magazzinaggio si richiede parimenti sorveglianza veterinaria permanente, isolamento rispetto al bestiame esterno e strutture idonee a consentire la pulizia e disinfezione delle attrezzature. In entrambi i casi è richiesta la separazione materiale tra le aree pertinenti e la presenza di personale tecnicamente competente, addestrato alle procedure igieniche e di disinfezione.
Sorveglianza ufficiale, tracciabilità e condizioni operative
La direttiva rafforza la sorveglianza ufficiale sui centri. Nei centri di raccolta possono essere ospitati solo animali della specie di cui si raccoglie lo sperma, con possibilità limitata di altri animali domestici indispensabili al funzionamento del centro e privi di rischio infettivo. Devono essere tenuti registri dettagliati degli animali, dei controlli sanitari e delle vaccinazioni, e i centri sono soggetti a ispezioni ufficiali almeno due volte l'anno.
La raccolta, il trattamento e il magazzinaggio dello sperma devono avvenire in locali dedicati e in rigorose condizioni igieniche. Gli strumenti devono essere disinfettati o sterilizzati, i recipienti di magazzinaggio e trasporto devono essere puliti e sterilizzati prima dell'uso, l'agente criogeno non deve essere stato utilizzato per altri prodotti di origine animale, e ogni dose di sperma deve essere contrassegnata in modo da consentire l'identificazione della data di raccolta, della razza, dell'animale donatore e del numero di riconoscimento del centro.
Ammissione dei tori nei centri di raccolta
L'allegato B disciplina le condizioni per l'ammissione degli animali nei centri riconosciuti di raccolta dello sperma. I bovini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica, rispettare un periodo di quarantena di almeno 28 giorni e risultare negativi a una serie di prove diagnostiche effettuate sia prima sia durante la quarantena.
Tra le malattie oggetto di controllo figurano tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica, IBR/IPV, BVD/MD, Campylobacter foetus ssp. venerealis e Trichomonas foetus. La disciplina contiene regole specifiche per i casi di sieroconversione BVD/MD, per gli animali risultati positivi, per il trasferimento tra centri di livello sanitario equivalente e per la movimentazione diretta dei capi con mezzo di trasporto disinfettato.
Esami di routine sui bovini dei centri
Tutti i bovini presenti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma devono essere sottoposti almeno una volta l'anno, con esito negativo, alle prove sanitarie previste dall'allegato B: tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica, IBR/IPV, BVD/MD, Campylobacter foetus ssp. venerealis e Trichomonas foetus. Le prove devono essere eseguite in laboratori riconosciuti dallo Stato membro.
In caso di positività, l'animale deve essere isolato e lo sperma raccolto dopo l'ultimo esame negativo non può essere ammesso agli scambi intracomunitari, salvo la specifica deroga per la BVD/MD per gli eiaculati risultati negativi alla prova virologica. Lo sperma degli altri animali del centro raccolto dalla data dell'esito positivo deve essere immagazzinato separatamente e non può essere scambiato finché non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro.
Requisiti dello sperma destinato agli scambi o all'importazione
L'allegato C stabilisce le condizioni relative allo sperma destinato agli scambi intracomunitari o importato nella Comunità. Lo sperma deve provenire da animali clinicamente sani il giorno della raccolta, non vaccinati contro l'afta epizootica nei 30 giorni precedenti e, in linea generale, non vaccinati nei 12 mesi precedenti la raccolta, salvo l'ipotesi in cui parte dello sperma debba essere sottoposta a prova di isolamento virale con esito negativo.
Ulteriori condizioni riguardano la permanenza dei donatori in centri indenni da afta epizootica e da malattie bovine soggette a denuncia, il periodo minimo di soggiorno nel centro, il divieto di monta naturale e l'obbligo di aggiungere antibiotici al diluente finale a concentrazioni minime specifiche: streptomicina 500 μg/ml, penicillina 500 UI/ml, lincomicina 150 μg/ml e spectinomicina 300 μg/ml, oppure concentrazioni equivalenti. Dopo l'aggiunta degli antibiotici, lo sperma diluito deve essere mantenuto ad almeno 5 °C per almeno 45 minuti.
Lo sperma destinato agli scambi deve inoltre essere immagazzinato in condizioni autorizzate per almeno 30 giorni prima della spedizione, salvo lo sperma fresco, e trasportato in recipienti puliti, disinfettati o sterilizzati, sigillati e numerati prima dell'uscita dal locale di magazzinaggio riconosciuto.
Elenchi dei centri di paesi terzi e procedura di aggiornamento
Uno dei principali elementi di semplificazione riguarda gli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio situati nei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma. L'autorità competente del paese terzo deve garantire il rispetto dei requisiti previsti; la Commissione trasmette le notifiche agli Stati membri e gli aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili al pubblico.
Se nessuno Stato membro si oppone entro 20 giorni lavorativi dalla notifica della Commissione, le importazioni dagli stabilimenti elencati sono autorizzate dopo 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione. Se vi sono osservazioni scritte di uno Stato membro o la Commissione ritiene necessario modificare un elenco sulla base di informazioni pertinenti, la decisione passa al comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale.
Comitologia e poteri di modifica degli allegati
L'articolo 17 attribuisce al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, il potere di modificare l'allegato A, soprattutto per adeguarlo all'evoluzione tecnologica. Gli allegati B, C e D sono invece modificabili mediante procedura di comitato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.
L'articolo 18 rinvia al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 e applica gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per la fase prevista dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione stessa.
Recepimento, applicazione transitoria ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1o luglio 2004 e informarne immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
È prevista una disciplina transitoria molto rilevante: fino al 31 dicembre 2004 gli Stati membri continuano ad autorizzare gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma raccolto, trattato e immagazzinato secondo le precedenti disposizioni della direttiva 88/407/CEE, se accompagnato dal precedente modello di certificato. Dopo tale data, tali flussi restano consentiti solo se lo sperma è stato raccolto, trattato e immagazzinato entro il 31 dicembre 2004.
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifiche definitorie e di ambito della direttiva 88/407/CEE
L'articolo 1 aggiunge una clausola di salvezza per le norme comunitarie e/o nazionali in materia zootecnica. Vengono ridefinite le nozioni di "centro di raccolta dello sperma" e di "centro di magazzinaggio dello sperma", entrambe riferite a stabilimenti riconosciuti e sorvegliati situati nell'Unione o in paesi terzi. Viene inoltre adeguato l'articolo 3 per richiedere che lo sperma sia raccolto, trattato e/o immagazzinato in centri riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.
Estensione dei requisiti ai centri di magazzinaggio e abrogazioni
Sono abrogati i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4; in più, in vari articoli, i riferimenti ai soli centri di raccolta sono sostituiti da riferimenti congiunti ai centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma. Ciò estende espressamente a entrambe le tipologie di stabilimenti il regime autorizzatorio e di sorveglianza.
Elenchi dei centri autorizzati nei paesi terzi
L'articolo 9, paragrafo 1, è riscritto: gli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma sono stabiliti e aggiornati secondo una procedura che coinvolge autorità competenti dei paesi terzi, Commissione e Stati membri. Se nessuno Stato membro si oppone entro 20 giorni lavorativi dalla notifica della Commissione, le importazioni dagli stabilimenti dell'elenco sono autorizzate dopo 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione da parte della Commissione. In presenza di osservazioni scritte o se la Commissione ritiene necessario modificare un elenco, la questione è sottoposta al comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale secondo la procedura di comitato. La Commissione deve inoltre rendere pubblici gli aggiornamenti di tutti gli elenchi.
Comitologia e aggiornamento degli allegati
L'articolo 17 stabilisce che l'allegato A è modificato dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, in particolare per adattarlo all'evoluzione tecnologica; gli allegati B, C e D sono modificati secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 2. L'articolo 18 rinvia al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 e applica gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, fissando a tre mesi il termine del relativo paragrafo 6.
Recepimento e disciplina transitoria
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni nazionali di recepimento entro il 1o luglio 2004 e informarne immediatamente la Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2004 gli Stati membri autorizzano gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma raccolto, trattato e immagazzinato secondo la precedente direttiva 88/407/CEE e accompagnato dal vecchio modello di certificato; successivamente, tale sperma è ammesso solo se raccolto, trattato e immagazzinato entro il 31 dicembre 2004. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 26 mag 2003Direttiva 2003/33
- direttiva · 26 mag 2003Direttiva 2003/34
- direttiva · 26 mag 2003Direttiva 2003/35
- direttiva · 26 mag 2003Direttiva 2003/36
- direttiva · 26 mag 2003Direttiva 2003/37
- direttiva · 28 mag 2003Direttiva 2003/45
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →