Direttiva 2003/34
Direttiva 2003/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/34/CE costituisce una modifica puntuale della direttiva 76/769/CEE e amplia l’elenco delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni di mercato. L’obiettivo è rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori impedendo l’immissione sul mercato, per il grande pubblico, di sostanze e preparati che le contengono. La direttiva prevede un obbligo di recepimento entro il 15 luglio 2004 e di applicazione dal 15 gennaio 2005.
Modifica la direttiva 76/769/CEE per estendere le restrizioni di immissione sul mercato e uso di alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, vietandone l’impiego nei prodotti destinati al grande pubblico.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze e ai preparati che le contengono, classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, nonché all’immissione sul mercato e all’uso di tali sostanze nel contesto della direttiva 76/769/CEE. Il divieto/limitazione riguarda l’uso ad uso del grande pubblico; la direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria sulla protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE e la direttiva 90/394/CEE sugli agenti cancerogeni sul lavoro. Gli Stati membri sono destinatari e devono recepirla entro il termine fissato; le nuove disposizioni si applicano dal 15 gennaio 2005.
Direttiva 2003/34/CE: estensione delle restrizioni per sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione
La direttiva 2003/34/CE modifica la direttiva 76/769/CEE per rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, nel quadro della libera circolazione delle merci nel mercato interno. Il legislatore unionale interviene per aggiornare l’elenco delle sostanze classificate come CMR già soggette a restrizioni, sulla base dei successivi adeguamenti tecnici della direttiva 67/548/CEE.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che l’obiettivo è evitare che sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, e i preparati che le contengono, siano immessi sul mercato per l’uso del grande pubblico. La direttiva richiama il piano d’azione contro il cancro e sottolinea che, quando vi siano prove scientifiche di rilascio di tali sostanze da prodotti destinati al pubblico, la Commissione dovrebbe proporre un divieto d’uso più ampio.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le sostanze classificate come:
- cancerogene di categoria 2,
- mutagene di categoria 2,
- tossiche per la riproduzione di categoria 2.
L’effetto della modifica è l’inserimento delle sostanze elencate nell’allegato della direttiva 2003/34/CE nei punti 29, 30 e 31 dell’appendice dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE. La restrizione concerne l’immissione sul mercato e l’uso ad uso del grande pubblico. Restano però fermi gli obblighi europei in materia di protezione dei lavoratori, in particolare quelli previsti dalla direttiva quadro 89/391/CEE e dalla direttiva 90/394/CEE sugli agenti cancerogeni.
Contenuto normativo essenziale
L’articolo 1 realizza la modifica sostanziale: le sostanze indicate nell’allegato sono aggiunte all’elenco già previsto dalla direttiva 76/769/CEE. Si tratta di un aggiornamento tecnico che amplia il perimetro delle sostanze soggette a restrizione, in coerenza con i successivi atti di classificazione della normativa sulle sostanze pericolose.
Obblighi per gli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 15 luglio 2004 tutte le misure nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono essere applicate dal 15 gennaio 2005. Al momento del recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva nelle norme nazionali oppure corredarle di un riferimento equivalente al momento della pubblicazione ufficiale; la forma concreta di tale riferimento è rimessa alla loro discrezionalità.
Rapporti con altre fonti e ambito lavoristico
La direttiva non incide sulla normativa europea di tutela dei lavoratori. Il considerando 8 chiarisce che la disciplina sulle restrizioni per il grande pubblico opera senza pregiudizio delle prescrizioni minime di sicurezza e salute sul lavoro e della normativa specifica sugli agenti cancerogeni durante il lavoro.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare il risultato perseguito attraverso il recepimento nell’ordinamento nazionale entro il termine stabilito.
Disposizioni principali
Estensione dell’elenco delle sostanze vietate/ristrette
L’articolo 1 dispone che le sostanze elencate nell’allegato della direttiva siano aggiunte a quelle già contenute nell’appendice ai punti 29, 30 e 31 dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE. Si tratta di sostanze classificate come cancerogene di categoria 2, mutagene di categoria 2 e tossiche per la riproduzione di categoria 2.
Obiettivo di tutela della salute e del mercato interno
Dai considerando emerge che la misura è adottata per migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e per armonizzare le restrizioni al commercio nell’ambito del mercato interno, in un contesto di libera circolazione delle merci. La direttiva richiama anche il piano d’azione contro il cancro e la necessità di evitare che sostanze CMR siano immesse sul mercato per il grande pubblico.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 15 luglio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 15 gennaio 2005.
Modalità di recepimento e notifica
L’articolo 2, paragrafo 2, richiede che le disposizioni nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione delle misure adottate.
Rapporto con la normativa sulla sicurezza dei lavoratori
La direttiva precisa, nel considerando 8, che essa si applica senza pregiudizio della legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE e la direttiva 90/394/CEE sugli agenti cancerogeni durante il lavoro.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.
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