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Direttiva 2003/35

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia - Dichiarazione della Commissione

Normativa europea32003L0035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/35/CE dà attuazione, in parte, alla Convenzione di Aarhus, imponendo agli Stati membri di garantire la partecipazione del pubblico nella predisposizione di alcuni piani e programmi ambientali e di rafforzare informazione, consultazione e accesso alla giustizia nelle procedure di VIA e IPPC. La disciplina introduce definizioni comuni di pubblico e pubblico interessato, standard minimi di informazione e consultazione, obblighi di motivazione delle decisioni e regole sul contenzioso amministrativo o giurisdizionale. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità sulle modalità concrete, ma devono assicurare un risultato effettivo, tempestivo e non eccessivamente oneroso per il pubblico interessato. Il termine di recepimento è fissato al 25 giugno 2005.

Partecipazione del pubblico ai piani e programmi in materia ambientale e rafforzamento della partecipazione e dell’accesso alla giustizia nelle procedure ambientali di VIA e IPPC.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri e impone obblighi di risultato in due ambiti: (i) preparazione e modifica/riesame di taluni piani e programmi in materia ambientale elencati nell’allegato I; (ii) procedure decisionali relative a progetti soggetti alla direttiva 85/337/CEE (valutazione di impatto ambientale) e ad impianti soggetti alla direttiva 96/61/CE (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Include inoltre norme sulla partecipazione transfrontaliera e sull’accesso alla giustizia per il pubblico interessato. Sono escluse alcune categorie di piani e programmi (difesa nazionale, emergenze civili; e quelli già soggetti a partecipazione ai sensi delle direttive 2001/42/CE o 2000/60/CE) nonché, per la VIA, progetti di difesa nazionale quando lo Stato membro decida caso per caso di non applicare la direttiva; per l’IPPC, si applicano le nuove regole a nuovi impianti, modifiche sostanziali e aggiornamenti dell’autorizzazione.

Direttiva 2003/35/CE – partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia in materia ambientale

La direttiva si inserisce nel processo di allineamento del diritto dell’Unione alla Convenzione di Århus del 1998. Il suo scopo è rafforzare la trasparenza e la partecipazione del pubblico nelle decisioni ambientali, sia nella fase di pianificazione/programmazione sia nelle procedure autorizzative relative a progetti e impianti con impatti ambientali rilevanti.

Obiettivi e finalità

L’articolo 1 individua un duplice obiettivo:

  • garantire la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;
  • migliorare la partecipazione del pubblico e introdurre disposizioni sull’accesso alla giustizia nel quadro delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE.

I considerando chiariscono che la partecipazione pubblica deve accrescere responsabilità, trasparenza e qualità decisionale, favorendo anche la consapevolezza sui problemi ambientali. La direttiva è adottata in attuazione del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, con l’obiettivo di contribuire agli obblighi derivanti dalla Convenzione di Århus.

Ambito di applicazione

L’intervento normativo riguarda tre livelli:

  • i piani e programmi ambientali elencati nell’allegato I;
  • le procedure di valutazione dell’impatto ambientale disciplinate dalla direttiva 85/337/CEE;
  • le procedure autorizzative degli impianti soggetti alla direttiva 96/61/CE.

Per i piani e programmi, l’articolo 2 si applica solo a quelli che devono essere elaborati a norma delle disposizioni richiamate nell’allegato I. Sono esclusi i piani e programmi destinati esclusivamente alla difesa nazionale o adottati in caso di emergenze civili. È inoltre prevista un’esclusione per i piani e programmi dell’allegato I per i quali la partecipazione del pubblico è già attuata ai sensi della direttiva 2001/42/CE o della direttiva 2000/60/CE.

Per la VIA, l’articolo 3 modifica la direttiva 85/337/CEE includendo anche le modifiche o estensioni di progetti già elencati nell’allegato I, nonché le modifiche o estensioni non incluse nell’allegato I ma rilevanti ai sensi dell’allegato II.

Per l’IPPC, l’articolo 4 interviene sulla direttiva 96/61/CE con riferimento a nuovi impianti, modifiche sostanziali e aggiornamenti dell’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione.

Definizioni rilevanti

La direttiva introduce definizioni uniformi di:

  • "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche e, secondo il diritto o la prassi nazionale, associazioni, organizzazioni o gruppi di tali persone;
  • "pubblico interessato": il pubblico che subisce o può subire gli effetti della decisione, o che ha un interesse nella procedura.

In entrambi i regimi modificati, le ONG che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti del diritto nazionale sono considerate portatrici di un interesse sufficiente.

Partecipazione del pubblico ai piani e programmi

L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono garantire opportunità tempestive ed effettive di partecipazione alla preparazione, modifica o riesame dei piani/programmi interessati. In concreto, devono assicurare che:

  • il pubblico sia informato tramite avvisi pubblici o altre forme adeguate, compresi i mezzi elettronici se disponibili;
  • siano rese accessibili le informazioni sulle proposte, sul diritto di partecipare e sull’autorità competente;
  • il pubblico possa presentare osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono ancora aperte;
  • nella decisione finale si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione;
  • dopo l’esame delle osservazioni, l’autorità faccia ragionevoli sforzi per informare il pubblico sulla decisione adottata, sui motivi e sulle considerazioni poste a base della stessa.

Gli Stati membri definiscono il pubblico ammesso alla partecipazione e fissano modalità e scadenze ragionevoli, tali da consentire una partecipazione effettiva.

Modifiche alla direttiva 85/337/CEE sulla VIA

La direttiva rafforza significativamente la partecipazione pubblica nelle procedure di valutazione dell’impatto ambientale.

Informazione e accesso agli atti L’articolo 6, come sostituito, impone di informare il pubblico in una fase precoce della procedura, o comunque non appena possibile, su:

  • domanda di autorizzazione;
  • assoggettamento del progetto a VIA ed eventuale applicabilità dell’articolo 7;
  • autorità competenti e soggetti cui presentare osservazioni;
  • natura delle possibili decisioni o progetto di decisione;
  • disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5;
  • tempi, luoghi e modalità di accesso alle informazioni;
  • modalità di partecipazione del pubblico.

Il pubblico interessato deve poter accedere, entro scadenze ragionevoli:

  • alle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5;
  • ai principali rapporti e consulenze inviati alle autorità competenti;
  • alle informazioni rilevanti ai fini della decisione, conformemente alla direttiva 2003/4/CE sull’accesso all’informazione ambientale.

Partecipazione effettiva Il pubblico interessato deve poter presentare osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono ancora aperte, prima della decisione sull’autorizzazione. Le modalità pratiche di informazione e consultazione sono lasciate agli Stati membri, ma devono garantire tempi sufficienti.

Partecipazione transfrontaliera L’articolo 7 è riscritto per disciplinare i casi in cui un progetto può avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro. Lo Stato interessato deve trasmettere al più presto le informazioni essenziali e lasciare un termine ragionevole per decidere se partecipare. Se l’altro Stato aderisce alla consultazione, deve ricevere le informazioni che sarebbero fornite al pubblico nazionale. Le modalità concrete possono essere concordate tra Stati interessati, purché il pubblico del territorio coinvolto sia posto in condizione di partecipare efficacemente.

Decisione finale e motivazione L’articolo 9 impone che, una volta adottata la decisione, il pubblico sia informato del contenuto dell’autorizzazione o del rifiuto, delle condizioni eventualmente apposte, dei motivi e delle considerazioni principali, incluse le informazioni sul processo partecipativo, nonché, se necessario, delle principali misure di mitigazione/compensazione.

Accesso alla giustizia Il nuovo articolo 10 bis garantisce al pubblico interessato un ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un organo indipendente e imparziale per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni. Gli Stati membri possono richiedere un interesse sufficiente o la violazione di un diritto, ma devono interpretare tali concetti in modo compatibile con un ampio accesso alla giustizia. Le ONG ambientaliste sono considerate titolari di interesse sufficiente e di diritti potenzialmente lesi. La procedura deve essere giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa; resta ferma, se prevista dal diritto nazionale, l’eventuale necessità di esaurire i rimedi amministrativi.

Allegati L’allegato I è integrato con il punto 22 sulle modifiche o estensioni dei progetti già elencati. L’allegato II è modificato per precisare che le modifiche o estensioni non incluse nell’allegato I rientrano nella disciplina pertinente.

Modifiche alla direttiva 96/61/CE sugli impianti industriali

L’articolo 4 estende la logica partecipativa al regime IPPC.

Definizioni e nozione di modifica sostanziale Vengono inserite le definizioni di pubblico e pubblico interessato, analoghe a quelle introdotte per la VIA. Inoltre, è precisato che le modifiche o gli ampliamenti dell’impianto sono considerati sostanziali se, di per sé, superano gli eventuali valori limite dell’allegato I.

Informazioni da fornire nella domanda All’articolo 6 viene aggiunto l’obbligo di indicare anche le principali alternative prese in esame dal richiedente, in forma sommaria.

Partecipazione del pubblico nelle autorizzazioni IPPC L’articolo 15, come sostituito, impone agli Stati membri di garantire un’effettiva partecipazione del pubblico interessato:

  • al rilascio di un’autorizzazione per nuovi impianti;
  • al rilascio di un’autorizzazione per modifiche sostanziali;
  • all’aggiornamento dell’autorizzazione o delle condizioni autorizzative.

La partecipazione deve svolgersi secondo l’allegato V, che disciplina informazione precoce, accesso agli atti, osservazioni del pubblico e modalità procedurali. Una volta adottata la decisione, l’autorità competente deve informare il pubblico sul contenuto dell’atto, sulle eventuali condizioni e sulle motivazioni, tenendo conto delle preoccupazioni espresse.

Accesso alla giustizia Il nuovo articolo 15 bis replica, sostanzialmente, la disciplina dell’articolo 10 bis della direttiva VIA: ricorso contro legittimità sostanziale o procedurale, criteri di interesse sufficiente o violazione di un diritto, presunzione favorevole alle ONG ambientali, procedura giusta/equa/tempestiva/non onerosa e disponibilità di informazioni pratiche sull’accesso ai rimedi.

Consultazione transfrontaliera L’articolo 17, come modificato, prevede che, se il funzionamento di un impianto può produrre effetti negativi significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, le informazioni rilevanti siano trasmesse a quest’ultimo al momento in cui vengono rese disponibili al pubblico nazionale. Le consultazioni avvengono secondo il principio di reciprocità e parità di trattamento; le loro risultanze devono essere considerate nella decisione finale. Lo Stato consultato deve rendere le informazioni disponibili al pubblico interessato nel proprio territorio.

Allegato V L’allegato V contiene le regole pratiche per la partecipazione del pubblico nelle decisioni IPPC: informazione precoce sulla domanda o sulla proposta di aggiornamento, indicazione della possibile valutazione ambientale o delle consultazioni transfrontaliere, accesso a rapporti e consulenze, diritto di presentare osservazioni prima della decisione, considerazione delle consultazioni e fissazione di termini adeguati.

Relazione della Commissione e possibile estensione futura

L’articolo 5 impone alla Commissione di presentare entro il 25 giugno 2009 una relazione sull’applicazione ed efficacia della direttiva, accompagnata, se necessario, da proposte di modifica. La Commissione è espressamente invitata a valutare l’estensione dell’ambito di applicazione ad altri piani e programmi ambientali.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 6 stabilisce che gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 25 giugno 2005 e informare immediatamente la Commissione delle misure adottate. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

L’articolo 7 dispone che la direttiva entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 8 indica come destinatari gli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo generale e raccordo con la Convenzione di Aarhus

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a contribuire all’attuazione della Convenzione di Århus, mediante la partecipazione del pubblico all’elaborazione di taluni piani e programmi ambientali e il miglioramento della partecipazione e dell’accesso alla giustizia nelle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE.

Partecipazione del pubblico a piani e programmi ambientali

L’articolo 2 impone agli Stati membri di assicurare opportunità tempestive ed effettive di partecipazione alla preparazione, modifica o riesame dei piani e programmi elencati nell’allegato I. Devono essere previste informazione pubblica, possibilità di osservazioni quando tutte le opzioni sono aperte, considerazione delle risultanze partecipative e informazione finale sulle decisioni e sulle ragioni poste a base delle stesse. Gli Stati membri definiscono il pubblico ammesso, includendo le ONG ambientali che rispettano i requisiti nazionali, e fissano modalità e scadenze ragionevoli. Esclusioni: piani/programmi per difesa nazionale o emergenze civili; piani/programmi già coperti da partecipazione ai sensi delle direttive 2001/42/CE o 2000/60/CE.

Modifiche alla direttiva 85/337/CEE: definizioni, informazione, consultazione e decisione

L’articolo 3 inserisce le definizioni di "pubblico" e "pubblico interessato", prevedendo che le ONG ambientaliste siano considerate portatrici di interesse. Viene rafforzata la disciplina dell’articolo 6 sulla VIA: il pubblico deve essere informato precocemente e ricevere dati sulla domanda, sull’assoggettamento a VIA, sulle autorità competenti, sulle informazioni disponibili, sui tempi e sulle modalità di partecipazione; il pubblico interessato deve avere accesso, entro termini ragionevoli, ai principali rapporti, alle consulenze e alle altre informazioni pertinenti. Le osservazioni devono poter essere presentate quando tutte le opzioni sono aperte; le modalità concrete sono rimesse agli Stati membri, che devono comunque garantire tempi adeguati. Sono introdotte regole sulla partecipazione transfrontaliera (articolo 7), sulla comunicazione della decisione finale e delle sue motivazioni (articolo 9), e un nuovo articolo 10 bis sull’accesso alla giustizia. L’allegato I è integrato con il punto 22 su modifiche o estensioni di progetti già elencati; l’allegato II è precisato per includere le modifiche o estensioni non già ricomprese nell’allegato I.

Modifiche alla direttiva 96/61/CE: partecipazione del pubblico nelle autorizzazioni IPPC

L’articolo 4 integra la direttiva 96/61/CE con le definizioni di "pubblico" e "pubblico interessato" e chiarisce che le modifiche o ampliamenti di impianto sono sostanziali se superano gli eventuali valori limite dell’allegato I. È richiesto che il richiedente illustri anche le principali alternative prese in esame. Gli Stati membri devono garantire la partecipazione del pubblico interessato ai procedimenti di rilascio di nuove autorizzazioni, modifiche sostanziali e aggiornamenti delle condizioni autorizzative, secondo l’allegato V, e devono informare il pubblico della decisione adottata, delle condizioni e delle motivazioni. Viene introdotto l’articolo 15 bis sull’accesso alla giustizia e aggiornato l’articolo 17 sulla consultazione transfrontaliera; è aggiunto l’allegato V con le regole dettagliate di informazione e consultazione.

Accesso alla giustizia

Tanto per la VIA (articolo 10 bis) quanto per l’IPPC (articolo 15 bis), gli Stati membri devono garantire al pubblico interessato, in conformità del diritto nazionale, un ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o ad altro organo indipendente e imparziale per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle norme sulla partecipazione del pubblico. Gli Stati membri possono richiedere interesse sufficiente oppure violazione di un diritto, definendo tali condizioni in modo compatibile con un ampio accesso alla giustizia; per le ONG ambientali l’interesse si presume sufficiente e si presume anche la titolarità di diritti lesi. La procedura deve essere giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa, senza escludere eventuali ricorsi amministrativi preliminari o l’esaurimento dei rimedi amministrativi se previsto dal diritto nazionale.

Partecipazione e consultazione transfrontaliera

Le modifiche agli articoli 7 della direttiva 85/337/CEE e 17 della direttiva 96/61/CE disciplinano i casi in cui un progetto o il funzionamento di un impianto può avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro. Lo Stato membro interessato deve trasmettere tempestivamente le informazioni rilevanti e consentire all’altro Stato membro di decidere se partecipare alle procedure. Le modalità dettagliate possono essere concordate tra Stati interessati, ma devono consentire al pubblico del territorio coinvolto di partecipare efficacemente; le risultanze delle consultazioni devono essere considerate nella decisione finale.

Termine di recepimento e rapporto della Commissione

L’articolo 6 fissa il termine di attuazione al 25 giugno 2005. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e dare un riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento. L’articolo 5 prevede una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 25 giugno 2009 sull’applicazione ed efficacia della direttiva, con eventuali proposte di modifica e con la valutazione dell’eventuale estensione ad altri piani e programmi ambientali.

Come è indicizzato

Materieambientepartecipazione pubblicaaccesso alla giustiziavalutazione di impatto ambientaleinquinamento industriale

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