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Direttiva 2003/36

Direttiva 2003/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — CMR) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/36/CE aggiorna la disciplina europea sulle restrizioni alla commercializzazione e all’uso di talune sostanze e preparati pericolosi, estendendo l’elenco delle sostanze CMR vietate per l’uso al pubblico. L’intervento recepisce gli sviluppi della classificazione tecnica introdotti dalla direttiva 2001/59/CE e mira a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 25 giugno 2004 e applicare le misure dal 25 dicembre 2004.

Aggiornamento delle restrizioni UE sull'immissione sul mercato e sull'uso, da parte del pubblico, di sostanze e preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR).

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle sostanze e ai preparati pericolosi classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, in particolare quelli destinati all'immissione sul mercato e all'uso da parte del pubblico. Interviene modificando l'allegato I della direttiva 76/769/CEE, nelle parti relative ai punti 29, 30 e 31, con l'inserimento di nuove sostanze e la soppressione di una sostanza già elencata. La direttiva opera fatti salvi gli obblighi di protezione dei lavoratori previsti dalla direttiva 89/391/CEE e dalle direttive particolari collegate, in particolare la direttiva 90/394/CEE sugli agenti cancerogeni sul lavoro.

Direttiva 2003/36/CE: restrizioni su sostanze CMR

La direttiva 2003/36/CE costituisce la venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE in materia di restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. L'intervento si inserisce nel quadro delle politiche UE di tutela della salute pubblica e recepisce l'aggiornamento tecnico delle classificazioni di sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione.

Finalità e contesto normativo

La ratio della direttiva è rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori vietando la commercializzazione al pubblico delle sostanze classificate come CMR, nonché dei preparati che le contengono. Nei considerando si richiama il piano d'azione contro il cancro e si sottolinea che le nuove classificazioni introdotte dalla direttiva 2001/59/CE devono tradursi in un adeguamento dell'elenco delle sostanze soggette a restrizione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le sostanze e i preparati pericolosi classificati come:

  • cancerogeni,
  • mutageni,
  • tossici per la riproduzione.

L'intervento opera tramite modifica dell'appendice relativa ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE. La direttiva afferma espressamente che resta impregiudicata la normativa UE di minima sulla protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva quadro 89/391/CEE e la direttiva 90/394/CEE sugli agenti cancerogeni.

Contenuto sostanziale della modifica

L'articolo 1 dispone che le sostanze elencate nell'allegato della direttiva siano aggiunte all'elenco delle sostanze soggette a restrizione nella direttiva 76/769/CEE. Inoltre, una sostanza indicata al punto 1, lettera c), dell'allegato viene soppressa dall'elenco 2 del punto 29 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

L'allegato della direttiva modifica in concreto le liste relative a:

  • punto 29: sostanze cancerogene, categorie 1 e 2;
  • punto 30: sostanze mutagene, categoria 2;
  • punto 31: sostanze tossiche per la riproduzione, categorie 1 e 2.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

L'articolo 2 impone un classico obbligo di risultato agli Stati membri: essi devono adottare e pubblicare, entro il 25 giugno 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono poi essere applicate dal 25 dicembre 2004.

Il recepimento deve essere notificato immediatamente alla Commissione. Inoltre, gli atti nazionali di trasposizione devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità concrete del richiamo sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri, che devono quindi conformare il proprio diritto interno alle nuove restrizioni entro i termini indicati.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'elenco delle sostanze vietate

L'articolo 1 dispone che le sostanze indicate nell'allegato della direttiva siano aggiunte all'appendice relativa ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE. È inoltre prevista la soppressione, dal punto 1, lettera c), dell'allegato della direttiva, di una sostanza dall'elenco 2 del punto 29 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

Termine di recepimento e data di applicazione

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 25 giugno 2004 e di applicarle dal 25 dicembre 2004. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione dell'avvenuto recepimento.

Obbligo di riferimento alla direttiva nel recepimento

L'articolo 2, paragrafo 2, prevede che, quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri inseriscano un riferimento alla presente direttiva oppure lo accompagnino alla pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Contesto sostanziale e coordinamento con altre norme UE

Nei considerando si richiama il quadro della direttiva 76/769/CEE, il piano d'azione contro il cancro e l'adeguamento tecnico della direttiva 67/548/CEE tramite la direttiva 2001/59/CE. La direttiva si applica senza pregiudizio delle norme UE sulla protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE e la direttiva 90/394/CEE.

Come è indicizzato

Materieambientesalute pubblicasicurezza dei prodottitutela dei lavoratori

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