Sentenza n. 4256/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore -OMISSIS- in data 22/07/2025 adottato dallo Sportello Unico per la Immigrazione di Benevento in data 10/10/2025 nell'ambito del procedimento n. P-BN/L/Q/2025/100270.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso di un lavoratore straniero per insufficienza del requisito reddituale dell'azienda
Esito
La controversia
La società ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore di un lavoratore straniero. Ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria e la violazione della disciplina di settore, sostenendo che la Prefettura si fosse limitata a recepire il parere dell'Ispettorato territoriale del lavoro, formulato in termini meramente dubitativi circa la capacità dell'azienda di sostenere ulteriori assunzioni, senza considerare la documentazione e le controdeduzioni presentate nel procedimento né le circolari dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La ricorrente ha inoltre sostenuto che, avendo l'amministrazione rilasciato il nulla osta dopo il preavviso di diniego e le osservazioni dell'azienda, non avrebbe potuto successivamente revocarlo in contraddizione con le precedenti valutazioni. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato apprezzabili profili di fondatezza delle censure, anche in relazione alla documentazione sulla sostenibilità delle assunzioni e ai contributi in conto esercizio derivanti principalmente dalla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nelle more della decisione di merito, la Prefettura di Benevento aveva nuovamente rilasciato il nulla osta all'ingresso relativo al lavoratore e che quest'ultimo era stato assunto dalla società ricorrente. La sopravvenuta attività amministrativa ha quindi eliminato l'utilità concreta della decisione sull'impugnazione della revoca. Il giudice non ha deciso nel merito le censure di difetto di motivazione, difetto di istruttoria e violazione della disciplina di settore, già ritenute meritevoli di considerazione nella fase cautelare. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa sostanzialmente l'interesse perseguito dal ricorrente e rimuove l'effetto lesivo dell'atto impugnato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'utilità concreta della decisione.
- La rinnovata adozione del titolo amministrativo favorevole e la conseguente realizzazione dell'interesse sostanziale del privato possono determinare la cessazione della materia del contendere anche senza una pronuncia di merito sui vizi dedotti contro il precedente provvedimento.
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