Cassazione Civile, Ordinanza n. 35773/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo deducendo la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva invece dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per mancato deposito della ricevuta di spedizione dell'appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che il deposito dell'avviso di ricevimento fosse sufficiente ad assolvere la funzione probatoria della ricevuta di spedizione quando nell'avviso stesso la data di spedizione sia chiaramente indicata; nel caso concreto la data di spedizione del 18 settembre 2017 risultava chiaramente indicata, mentre l'appello era stato depositato il 5 ottobre 2017. La parte contribuente non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo del ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, non è causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello notificato direttamente a mezzo posta il deposito dell'avviso di ricevimento anziché della ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento la data di spedizione sia attestata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; in mancanza, la mera indicazione manuale o dattilografica non basta, salvo che la ricezione del plico sia certificata entro il termine di decadenza. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado era stata depositata il 20 febbraio 2017 e il termine semestrale per proporre appello scadeva il 20 settembre 2017; l'appello era stato ricevuto il 21 settembre 2017, quindi oltre il termine, ma la Corte ha valorizzato la data di spedizione del 18 settembre 2017, risultante dall'avviso di ricevimento con stampigliatura meccanografica, reputando così tempestiva la notificazione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario, il deposito dell'avviso di ricevimento può assolvere la funzione probatoria della ricevuta di spedizione se la data di spedizione è attestata in modo idoneo dall'ufficio postale.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
La disciplina dell'appello tributario non impone l'inammissibilità quando la prova della tempestiva spedizione risulti dall'avviso di ricevimento con attestazione postale della data.
art. 156 c.p.c.
Il raggiungimento dello scopo dell'atto impedisce che un vizio meramente formale determini l'inammissibilità, se la prova richiesta è comunque acquisita con modalità idonee.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione di legge fatto valere dall'Agenzia nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancanza del deposito della ricevuta di spedizione non comporta di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione quando l'avviso di ricevimento contenga un'attestazione postale idonea a provare la data di spedizione.
- La funzione probatoria della ricevuta di spedizione può essere svolta dall'avviso di ricevimento solo se la data di spedizione è asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; una mera indicazione manuale o dattilografica non è sufficiente.
- Ai fini della tempestività dell'appello tributario non notificato alla controparte, quando non vi sia notificazione della sentenza di primo grado, rileva il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza; se la spedizione è avvenuta entro il termine e ciò risulta documentalmente in modo idoneo, l'impugnazione è tempestiva.
- L'inammissibilità per carenze documentali non può essere dichiarata quando il documento prodotto consente comunque di raggiungere lo scopo probatorio richiesto dalla norma processuale.
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