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Sentenza

Sentenza n. 644/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 243/2023 del Tribunale di Bergamo sez. Lavoro, resa a definizione del giudizio R.G. n. 62/2023, pubblicata in data 22 marzo 2023 notificata in data 18 giugno 2023 (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 243/2023, relativa all'accredito degli importi della Carta Elettronica del Docente e al pagamento delle spese di lite

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 243/2023, passata in giudicato e notificata il 18 giugno 2023. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta del Docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per euro 500,00 annui, e aveva condannato il Ministero anche al pagamento delle spese processuali. La ricorrente ha evidenziato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza esecuzione spontanea. Ha chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una misura pecuniaria per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'avvenuta trasmissione della sentenza agli uffici competenti e il pagamento delle spese; successivamente è stato accreditato, il 4 dicembre 2025, l'importo dovuto nel borsellino elettronico della Carta del Docente. La ricorrente ha quindi riconosciuto l'intervenuta esecuzione, chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, il Ministero ha integralmente eseguito il giudicato mediante l'accredito degli importi riconosciuti con la sentenza presupposta. Non sono stati quindi adottati ulteriori ordini di esecuzione, né è stata disposta la nomina del commissario ad acta o l'applicazione della penalità di mora. Poiché l'adempimento è intervenuto dopo la notificazione del ricorso, il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento processuale dell'azione di ottemperanza; il comma 4, lett. e), è richiamato per la richiesta di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendovi più una concreta utilità nell'adozione di ulteriori misure esecutive.
  • L'adempimento sopravvenuto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, anche se la domanda principale non richiede più una pronuncia esecutiva attuale.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento o all'attribuzione di somme, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 consente la proposizione dell'azione una volta inutilmente trascorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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