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Sentenza

Sentenza n. 297/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento della Regione Puglia, Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, servizio territoriale Bari-BAT, del 21/02/2023 prot. AOO_180-21022023/00010685, notificato in pari data, recante il diniego di autorizzazione al taglio di impianto arboreo “artificiale” sito in agro di Gravina in Puglia (BA), alla località Iazzo Spiridicchio, identificato in catasto al foglio 18 part. 53 ed al foglio 26 part. 32; - nonché di ogni altro eventuale atto e provvedimento, riferibile alla predetta istanza dell’odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202300570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione al taglio di un impianto arboreo artificiale sito in agro di Gravina in Puglia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego regionale sostenendo che l'impianto, realizzato in attuazione del Regolamento CEE n. 2080/1992, fosse una piantagione a ciclo breve o un impianto di arboricoltura da legno, non qualificabile come bosco e quindi reversibile a terreno seminativo. Deduceva, in forma articolata in quattordici motivi, violazione del Regolamento CEE n. 2080/1992, della normativa statale e regionale forestale e paesaggistico-ambientale, delle discipline relative al Parco nazionale dell'Alta Murgia e al piano paesaggistico regionale, nonché eccesso di potere per falsità o erroneità dei presupposti, arbitrarietà, omessa considerazione dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento e mancata applicazione di criteri uniformi. Sosteneva inoltre che gli alberi avessero raggiunto il diametro massimo per la specie Pino d'Aleppo e che sussistesse l'esigenza di ripristinare la precedente coltura seminativa annuale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Dagli atti è emerso che l'impianto era stato realizzato con finanziamenti regionali concessi nel 1996 in attuazione del Regolamento CEE n. 2080/1992 e che la domanda di aiuto qualificava espressamente l'intervento come impianto di essenze resinose non a ciclo breve, riconducibile alla tipologia del bosco. La relazione tecnica, sottoscritta dal ricorrente, indicava finalità paesaggistico-ricreative e naturalistiche, turni di 60 anni per le conifere e di 90 anni per le latifoglie, nonché una gestione fondata su diradamenti e selvicoltura naturalistica, escludendo una destinazione alla produzione industriale di legname o biomassa. Il provvedimento di finanziamento prevedeva inoltre l'obbligo di gestione secondo il piano di coltura e conservazione, il vincolo forestale e il governo ad alto fusto, con conseguenze restitutorie in caso di violazione. Il giudice ha ritenuto decisiva la qualificazione originaria dell'intervento e ha escluso che il decorso del tempo o il raggiungimento della maturità degli alberi consentissero la trasformazione del bosco in terreno seminativo. Ha inoltre rilevato che l'area ricade in un ambito protetto e plurivincolato e che il Parco aveva confermato l'ammissibilità dei soli interventi selvicolturali conformi ai principi della selvicoltura naturalistica. L'impianto è stato quindi qualificato come bosco ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 34/2018, non rientrando nell'eccezione relativa alle piantagioni temporanee quando gli atti di finanziamento pubblico prevedono specificamente la destinazione a bosco. Esclusa la qualificazione come arboricoltura da legno o impianto a rapido accrescimento, il diniego regionale è stato ritenuto conforme alla normativa e immune dai vizi dedotti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese in favore della Regione; nulla è stato disposto per il Parco non costituito.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2080/1992

    Le superfici imboschite rimangono sottoposte a vincolo forestale

    L'intervento finanziato è stato realizzato come imboschimento con finalità forestali e non può essere successivamente ricondotto a una piantagione a ciclo breve o trasformato in terreno seminativo in assenza di una previsione che lo consenta.

  • delibera del Consiglio regionale della Puglia n. 849 del 22 aprile 1994

    Impianto con essenze resinose non a ciclo breve

    La classificazione contenuta nella domanda di aiuto e nella disciplina regionale attuativa riconduce l'intervento alla tipologia del bosco, anziché all'arboricoltura da legno.

  • d.lgs. n. 34/2018, art. 4

    La copertura vegetazionale realizzata è qualificabile come bosco; l'esclusione delle piantagioni temporanee non opera quando gli atti di finanziamento pubblico prevedono specificamente la destinazione a bosco.

  • circolare MASAF prot. n. 146184 dell'8 marzo 2023

    Formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli ... a meno che la destinazione a bosco sia specificatamente prevista dalle iniziative di finanziamento pubblico, da bandi o dagli atti di finanziamento pubblico o autorizzativi

    La circolare conferma che le formazioni artificiali sono escluse dalla nozione di bosco solo nei casi indicati, mentre restano bosco quando la destinazione forestale sia specificamente prevista dagli atti di finanziamento o autorizzativi.

  • d.lgs. n. 227/2001

    È richiamato dal ricorrente quale fonte della disciplina forestale, ma il giudice non ravvisa una sua violazione.

  • d.lgs. n. 34/2018, artt. 3, 5 e 8

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione alla qualificazione dell'impianto e alla disciplina forestale; il giudice esclude la violazione dedotta.

  • Regolamento regionale Puglia n. 10/2009

    Richiamato tra le fonti della disciplina regionale forestale e ambientale applicabile; il diniego è ritenuto conforme.

  • Regolamento regionale Puglia n. 19/2017

    Richiamato tra le fonti della disciplina regionale forestale e ambientale applicabile; il diniego è ritenuto conforme.

  • delibera G.R. Puglia n. 214 del 22 marzo 2016

    Richiamata per le norme tecniche di attuazione del Piano per il Parco dell'Alta Murgia; il giudice considera rilevante il regime di tutela dell'area.

  • artt. 60, 61 e 62 P.P.T.R. Puglia

    Richiamati dal ricorrente con riferimento alla disciplina paesaggistica; non è ravvisata alcuna violazione.

Massime di principio

  • La qualificazione di un impianto arboreo artificiale ai fini dell'autorizzazione al taglio deve essere effettuata considerando la destinazione impressa all'intervento dagli atti originari di finanziamento, dalla domanda di aiuto e dal progetto approvato, oltre alle concrete caratteristiche e finalità dell'impianto.
  • Un impianto realizzato con finanziamento pubblico per finalità di imboschimento, qualificato negli atti come impianto di essenze forestali non a ciclo breve e destinato a funzioni paesaggistico-naturalistiche, costituisce bosco anche se di origine artificiale e non può essere qualificato successivamente come arboricoltura da legno o piantagione temporanea per consentirne la trasformazione in terreno agricolo.
  • Il decorso del tempo, il raggiungimento delle dimensioni massime degli alberi o l'interesse del proprietario a ripristinare la coltura precedente non fanno venir meno il vincolo forestale derivante dagli atti di finanziamento e dalla destinazione forestale dell'impianto.
  • L'esclusione dalla nozione di bosco delle piantagioni temporanee realizzate su terreni agricoli non opera quando la destinazione a bosco sia specificamente prevista dagli atti dell'iniziativa di finanziamento pubblico, dal bando o dal provvedimento autorizzativo.
  • Quando l'impianto ricade in area protetta e plurivincolata, l'autorizzazione al taglio deve essere valutata anche alla luce delle prescrizioni dell'ente parco e dei principi di selvicoltura naturalistica; il diniego è legittimo se volto a impedire interventi incompatibili con la funzione forestale, idrogeologica, paesaggistica e di conservazione della biodiversità.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraVincoli e piani paesaggistici
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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