Cassazione Penale, Sentenza n. 23852/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Parrella impugna l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di riesame del sequestro preventivo di un'area (in parte demaniale e in parte privata) dove aveva eseguito lavori edilizi abusivi. Sostiene di essere il committente e l'esecutore materiale delle opere e di aver avuto la disponibilità dell'area, rilevando che l'interesse al riesame va valutato sulla possibilità del dissequestro anche quando i beni siano intestati a terzi. Denuncia violazione di legge riferita agli artt. 61, primo comma, 322 e 586 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto il Tribunale del riesame nel valutare l'assenza di un interesse attuale e concreto del Parrella all'impugnazione, atteso che l'interesse utile nell'ambito delle misure reali è quello alla restituzione del bene. La Corte ha affermato che, oltre alla legittimazione astratta prevista dall'art. 322 c.p.p., l'impugnante deve dimostrare un interesse concreto e attuale, consistente nella titolarità di un diritto reale o di un diritto obbligatorio (es. titolo contrattuale) che qualifichi la detenzione del bene e permetta la restituzione in caso di dissequestro. La sola asserita qualità di committente o esecutore materiale, o il mero possesso privo di titolo giuridico qualificato, non sono sufficienti. Inoltre la valutazione cautelare è distinta dal merito (non si può usare il riesame per anticipare la decisione sulla sussistenza del fumus commissi delicti). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
"persona che avrebbe diritto alla loro restituzione"
La norma attribuisce astrattamente legittimazione a chiedere il riesame all'imputato, alla persona cui le cose sono state sequestrate e a chi avrebbe diritto alla loro restituzione; la Corte richiede però che, oltre all'astratta legittimazione, l'impugnante dimostri una relazione concreta con la cosa idonea a giustificare la restituzione.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato come criterio generale per l'ammissibilità delle impugnazioni: l'impugnante deve avere "interesse" all'impugnazione secondo i criteri del processo penale.
art. 568, quarto comma, cod. proc. pen.
Stabilisce la condizione di ammissibilità dell'impugnazione; la Corte interpreta che tale condizione risiede sia nella finalità negativa (rimozione di uno svantaggio processuale) sia in quella positiva (ottenere una decisione più favorevole) e richiede che l'impugnante indichi l'interesse concreto raggiungibile (qui: la restituzione del bene).
art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Imposta l'onere di dedurre i fatti e le ragioni di diritto a sostegno dell'impugnazione; la Corte rileva che l'impugnante deve specificare le ragioni giuridiche e gli elementi fattuali che collegano la sua pretesa alla cosa sequestrata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali; la Corte la applica per addebitare al ricorrente le spese e, non ravvisando colpa grave, ne dispone il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
art. 61, primo comma, cod. proc. pen.
Menziionato nel motivo di cassazione come norma richiamata dal ricorrente, ma non centrale nella motivazione della Corte; non è stata utilizzata per ribaltare la valutazione circa l'interesse all'impugnazione.
art. 586 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di violazione dedotto dal ricorrente, ma non decisivo nella statuizione della Corte che ha fondato la declaratoria di inammissibilità su criteri di interesse e titolo sulla cosa.
Massime di principio
- La legittimazione astratta a proporre il riesame (art. 322 c.p.p.) non basta: occorre dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione, misurato sul risultato effettivamente perseguibile (di norma la restituzione del bene sequestrato).
- Chi non è titolare formale del bene sequestrato può proporre il riesame solo se prova un titolo giuridico che legittimi la sua detenzione qualificata (diritto reale o obbligatorio derivante da contratto) idoneo a fondare la richiesta di restituzione.
- Il mero possesso materiale o la qualità di committente/esecutore dei lavori non sostituiscono la prova di un diritto che autorizzi la restituzione dell'oggetto del sequestro.
- Non è possibile utilizzare il riesame (o il gravame cautelare) come strumento per anticipare o decidere questioni di merito quali l'insussistenza del fumus commissi delicti; il giudizio cautelare è autonomo rispetto al merito.
- Chi impugna deve adempiere all'onere di indicare, sin dall'atto introduttivo, i fatti e i titoli giuridici che costituiscono la sua relazione con la cosa sequestrata; l'omissione di tali elementi comporta l'inammissibilità.
- In presenza di beni intestati a terzi, l'interesse al riesame va valutato in funzione della possibilità concreta di ottenere la restituzione: se non esiste un titolo che colleghi l'impugnante alla res, il ricorso sarà inammissibile.
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