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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17857/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) carenza di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, contestando che le intercettazioni e il controllo congiunto con Olibano provassero il suo coinvolgimento nel tentato furto; (2) violazione di legge e illogicità della motivazione circa l'applicazione dell'aggravante della finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), sostenendo che mancassero elementi che dimostrassero la sua consapevolezza dell'appartenenza o della finalità mafiosa; (3) illogicità della valutazione delle esigenze cautelari e dei criteri di scelta della misura, posto che i rapporti dell'Abbruzzese sarebbero stati limitati e l'evento contestato risaliva a tre anni prima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con ordinanza del 14/02/2023, aveva revocato la misura cautelare (rilevando tra l'altro l'assenza di querela per il tentato furto e quindi la condizione di procedibilità). La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha manifestato né dedotto l'esistenza di un interesse diverso (ad es. la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione) che giustificasse il proseguimento del giudizio di legittimità; perciò non ha esaminato i motivi nel merito. Non è stata disposta condanna alle spese processuali né sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in quanto l'inammissibilità deriva da causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla possibilità di parziale riforma delle misure cautelari da parte del Tribunale del riesame; qui usata per motivare la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari e braccialetto elettronico.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Richiamata in relazione all'aggravante per finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso; la Corte osserva che l'applicazione dell'aggravante richiede elementi che colleghino la condotta alla finalità di agevolare il sodalizio, circostanza contestata dall'imputato ma non esaminata nel merito per sopravvenuta carenza d'interesse.

  • artt. 315, comma 3 e 645, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamati in merito alla possibilità di chiedere la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che il ricorso di cassazione, una volta revocata la misura, è ammissibile solo se il ricorrente esplicita e coltiva l'interesse alla riparazione (domanda personale) mediante procura speciale.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla sanzione per ricorsi infondati o temerari; la Corte ha ritenuto non applicabile tale sanzione dato che l'inammissibilità è dipesa da causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata viene revocata durante il giudizio di cassazione, il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse salvo che il ricorrente dichiari e persegua un diverso interesse concreto (es. riparazione per ingiusta detenzione).
  • Per coltivare il ricorso in Cassazione dopo la revoca della misura cautelare è necessario manifestare espressamente l'intento di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione e munire il difensore di procura speciale, poiché tale istanza è atto riservato alla parte.
  • La sopravvenuta impossibilità o inutilità della pronuncia nel merito (per causa non imputabile al ricorrente) evita in genere la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni processuali.
  • Sulle questioni di merito (gravità indiziaria, aggravante mafiosa, esigenze cautelari) il ricorso deve contenere argomentazioni e prove specifiche; tuttavia se viene meno l'interesse processuale la Corte non entrerà nel merito.
  • L'applicazione dell'aggravante 'a favore di associazione di tipo mafioso' richiede elementi che colleghino la condotta alla finalità di agevolare il sodalizio: legami o frequentazioni da sole possono non essere sufficienti, salvo riscontri probatori chiari.

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