Cassazione Penale, Sentenza n. 27931/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma dell'assoluzione di primo grado, aveva dichiarato estinta per prescrizione l'imputazione di calunnia e aveva condannato gli imputati al risarcimento del danno (con rinvio della liquidazione al giudice civile). I ricorrenti deducevano violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. e dell'art. 6 CEDU perché la Corte di appello avrebbe ribaltato la sentenza assolutoria motivando un diverso apprezzamento della prova dichiarativa (dichiarazioni degli imputati) senza disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e senza una motivazione rafforzata, dunque basandosi su una mera rivalutazione cartolare della prova orale ritenuta decisiva dal Tribunale di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte di appello ha riformato l'assoluzione esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni degli imputati senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale come previsto dall'art. 603, comma 3-bis c.p.p. e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello; la Corte di Cassazione ha inoltre rimesso al giudice civile la liquidazione delle spese relative a questo grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p., comma 3-bis
Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
La norma impone al giudice di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando la decisione di appello si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative che erano state decisive per l'assoluzione in primo grado; la Corte ha ritenuto che la mancata rinnovazione abbia reso invalida la riforma, anche se l'appello era stato proposto dalla parte civile.
art. 6 CEDU
Richiamato dai ricorrenti come presidio del giusto processo (diritto a un processo equo), ma la motivazione della Corte di legittimità è principalmente fondata sulla violazione dell'art. 603 c.p.p.; implicitamente l'assenza di rinnovazione poteva incidere sul diritto di difesa e sulla valutazione equa della prova.
artt. 110, 81, 368 c.p.
Norme penali richiamate nell'imputazione di primo grado: concorso di persone (art.110), circostanza aggravante o disposizioni sul concorso (art.81, comma 2) e l'art.368 c.p. (calunnia) quale fatto a carico degli imputati, ossia la denuncia sapendo l'innocenza degli accusati.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (introduzione comma 3-bis art. 603)
Norma che ha introdotto l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nelle ipotesi indicate, richiamata dalla giurisprudenza applicata dalla Corte.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna)
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione vale anche quando l'appello è proposto dalla parte civile e che il giudice di appello che riformi un'assoluzione basandosi su diversa valutazione di prova dichiarativa è tenuto, anche d'ufficio, a disporre la rinnovazione.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello intende riformare un'assoluzione di primo grado basandosi su una diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative che erano risultate decisive per l'assoluzione, deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; la mancata rinnovazione comporta vizio di legittimità.
- L'obbligo di rinnovazione si applica anche quando l'appello è proposto dalla parte civile, non soltanto dal pubblico ministero, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- La riforma 'cartolare' (rivalutazione delle dichiarazioni solo sulla base dei verbali scritti senza nuovo esame in udienza) non è sufficiente quando la prova dichiarativa era decisiva per l'assoluzione: il giudice di appello deve sentire nuovamente i testi o comunque rinnovare l'istruzione per consentire un'effettiva valutazione della loro attendibilità.
- In caso di violazione dell'art. 603, comma 3-bis, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente agli effetti civili e disporre il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, con nuovo esame della questione danni.
- Per chi difende un imputato assolto in primo grado, rilevare la mancanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è una linea di impugnazione efficace quando la sentenza di appello si fonda sulla diversa valutazione di prove dichiarative.
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