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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34371/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo al 2005, emesso nei confronti di una società di costruzioni e dei soci per trasparenza, con recupero a tassazione di maggiori ricavi, minori costi deducibili, indetraibilità IVA e sanzioni. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi riuniti. In appello l'Ufficio aveva ottenuto riforma favorevole davanti alla CTR, che aveva ritenuto indebita la detrazione IVA e il riaddebito dei costi di acquisto materiali ai subappaltatori. Nel ricorso per cassazione, proposto dal fallimento della società e dei soci, il primo motivo denunciava nullità della sentenza di appello per errata notificazione dell'appello dell'Ufficio: la notifica era stata effettuata al difensore domiciliatario della società in bonis, nonostante nel frattempo fosse intervenuta la dichiarazione di fallimento della società e dei soci, con conseguente necessità di notificare alla curatela. Gli ulteriori motivi riguardavano, rispettivamente, la disciplina della detrazione IVA sui materiali acquistati direttamente dalla società e riaddebitati ai subappaltatori, l'obbligo di motivazione degli avvisi sostitutivi e un recupero a tassazione per difetto di competenza su una fattura.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla e non inesistente la notifica dell'atto di appello eseguita al domiciliatario del contribuente in bonis dopo la sopravvenuta dichiarazione di fallimento, poiché la notifica avrebbe dovuto essere rivolta al curatore del fallimento. Conseguentemente ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione staccata di Latina, affinché integri il contraddittorio nei confronti del curatore del fallimento della società e dei soci e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di nullità dedotto con il primo motivo di ricorso.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato nel motivo di ricorso per censurare la nullità della sentenza nel processo tributario.

  • art. 43 l. fall.

    È invocato per sostenere che, dopo il fallimento, la notifica dell'appello dovesse essere effettuata al curatore.

  • art. 164 c.p.c.

    È richiamato come norma violata per la nullità della notificazione dell'appello.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato in relazione all'applicazione delle regole processuali civili nel processo tributario.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte afferma che la nullità della notificazione è sanabile e impone la rinnovazione della notifica da parte del giudice dell'impugnazione.

  • art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato nel secondo motivo sulla detrazione IVA, che è rimasto assorbito.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato nel secondo motivo sulla detrazione IVA, che è rimasto assorbito.

  • artt. 167 e 168 dir. 2006/112/CE

    Sono richiamati nel secondo motivo sulla detrazione IVA, rimasto assorbito.

  • art. 17 dir. CEE 77/388/CEE

    È richiamato nel secondo motivo sulla detrazione IVA, rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Se la dichiarazione di fallimento interviene tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di impugnazione eseguita al difensore domiciliatario del fallito, anziché al curatore, è nulla e non inesistente.
  • La nullità della notificazione dell'atto di impugnazione è sanabile per raggiungimento dello scopo, costituzione dell'intimato o rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; il giudice dell'impugnazione deve disporre la rinnovazione quando il destinatario non si sia costituito.
  • Nel processo tributario le regole sulla nullità della notificazione dell'impugnazione operano secondo i principi del processo civile, con particolare rilievo per il corretto contraddittorio nei confronti del curatore fallimentare.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto per un vizio processuale che impedisce l'esame del merito, gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessario

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