Cassazione Civile, Sentenza n. 16131/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia doganale aveva emesso avvisi di rettifica sulle dichiarazioni di importazione effettuate nel 2010 dall'indiretto rappresentante (CAD) per merci recanti il marchio PRADA, contestando che il valore doganale fosse stato determinato sul prezzo di transazione senza aggiungere le royalties pagate da PRADA Spa a PRADA S.A. (licenziante). L'Ufficio sosteneva che PRADA S.A. deteneva i diritti di marchio e, tramite clausole contrattuali e controllo societario, esercitava un potere di controllo (anche indiretto) sulla produzione e sulla scelta dei fornitori, rendendo il pagamento delle royalties una condizione della vendita. La controversia verteva quindi sulla rilevanza delle royalties ai fini del valore in dogana (art. 32 CDC e artt. 157, 159, 160 DAC), sulla sussistenza del controllo della licenziante sul produttore, sull'applicabilità del Commento 11 TAXUD come criterio interpretativo, nonché su vari profili processuali (termine per discussione orale, effetto dell'archiviazione penale, decadenza/contestazione nei termini, prova dell'IVA pagata, effetto di un interpello e presunte omissioni dell'Amministrazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto legittimi e tempestivi gli avvisi di rettifica. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti gli otto motivi proposti: - ha confermato la presunzione di regolarità della sottoscrizione dell'atto amministrativo in assenza di prova della non appartenenza del sottoscrittore all'Agenzia; - ha escluso rilievo decisivo dell'archiviazione penale rispetto alla decisione di merito; - ha ritenuto integrati i tre requisiti cumulativi per includere le royalties nel valore doganale (non incluse nel prezzo, riferite alle merci importate, e pagate come condizione della vendita) alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia; - ha condiviso l'accertamento del controllo esercitato dal licenziante sulla produzione e sui fornitori (anche per la sostanziale identità di gruppo e clausole contrattuali che imponevano specifiche tecniche, approvazione di fornitori, intervento sui prezzi ecc.), ritenendo applicabili gli indicatori del Commento 11; - ha respinto l'obiezione relativa all'IVA per insufficiente prova della corrispondenza tra autofatture e importazioni; - ha escluso che omissioni dell'Amministrazione (mancata risposta a interpello o controlli su operazioni analoghe nel 2009) costituiscano automaticamente errore attivo idoneo a impedire la contabilizzazione a posteriori, richiedendosi il carattere di 'errore attivo' delle autorità; - ha chiarito che l'art.10 co.2 L.212/2000 può esentare sanzioni/interessi ma non muta le decisioni di merito qui adottate; - ha dichiarato inammissibile la richiesta di discussione orale per mancato rispetto del termine. Spese di giudizio addebitate al ricorrente.
Norme richiamate
Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale - CDC), art. 32
l'art. 32, par. 1, lett. c), CDC
I corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare si aggiungono al prezzo di transazione se non sono inclusi nel prezzo e sono pagati come condizione della vendita delle merci da valutare; la Corte ha applicato il criterio europeo dei tre requisiti cumulativi.
Regolamento della Commissione (CE) n. 2454/1993 (DAC), artt. 157, 159, 160, art. 143 e Allegato 23
si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda
Specificano le condizioni per l'aggiunta delle royalties al valore in dogana e definiscono il concetto di 'legati' e 'controllo' in senso ampio (anche di fatto, potere di orientamento). L'art.159 richiede tra l'altro che l'acquirente non sia libero di ottenere le merci da altri fornitori non legati al venditore.
Commento n.11 del TAXUD/800/2002 (Comitato del Codice Doganale)
presenti nel testo motivazionale come indicatore di valutazione
Pur non giuridicamente vincolante, il Commento 11 costituisce uno strumento interpretativo rilevante e la Corte lo ha ritenuto utile per individuare gli indicatori del controllo e della condizione di vendita; la Corte di cassazione ha confermato la sua rilevanza interpretativa.
Art. 221 CDC (par. 3 e par. 4)
richiamato nella decisione relativamente alla decorrenza del termine e all'effetto dell'archiviazione
La disciplina comunitaria non regola compiutamente la prescrizione; la giurisprudenza della CGUE consente al diritto nazionale di disciplinare l'inizio del termine di prescrizione quando l'obbligazione doganale deriva da fatto che ha dato luogo a procedimento penale; l'archiviazione non elimina automaticamente la rilevanza ai fini dei termini.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (casi richiamati: GE Healthcare C-173/15, Agra C-75/19, Direktor... C-76/19, 5th AVENUE C-775/19, Hamamatsu C-529/16)
più sentenze della CGUE richiamate testualmente nella motivazione
La Corte di giustizia ha stabilito i principi sui tre requisiti cumulativi per l'inclusione delle royalties e ha confermato che gli strumenti interpretativi come il Commento 11 sono utili per l'uniforme applicazione del codice doganale; fornisce i parametri per definire 'condizione della vendita' e 'controllo'.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42 in relazione a art.21-septies L. n.241/1990
principio di presunzione di provenienza e validità dell'atto dall'Amministrazione fino a prova contraria
La Corte ha ritenuto che la provenienza e l'idoneità dell'atto a rappresentare la volontà dell'Amministrazione si presumono finché non sia provata la non appartenenza del sottoscrittore all'Ufficio o l'usurpazione dei poteri.
D.P.R. n. 633/1972, art. 70
citato nel motivo relativo all'IVA
La Corte ha ritenuto che la mera produzione di autofatture riepilogative non sia di per sé sufficiente a provare che l'IVA sia stata effettivamente corrisposta in relazione alle specifiche importazioni; l'onere probatorio grava sull'importatore.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 220 (par. 2)
menzionato nel contesto dell'errore dell'autorità doganale
Per evitare la contabilizzazione a posteriori è necessaria la sussistenza contemporanea di tutte e tre le condizioni previste (errore delle autorità, errore non rilevabile dal debitore in buona fede, rispetto delle prescrizioni da parte del debitore); l'errore deve costituire un 'facere' delle autorità (errore attivo).
Legge n. 212/2000, art. 10 comma 2
richiamata in relazione all'esenzione delle sanzioni
Questa norma è applicabile principalmente per l'esclusione delle sanzioni e degli interessi quando ricorrono le condizioni previste; non muta la legittimità sostanziale dell'accertamento doganale.
Codice Civile, artt. 1362, 1363, 1371, 1372
citate riguardo alla interpretazione delle clausole contrattuali
La Corte ha escluso un sindacato in cassazione sull'interpretazione ermeneutica compiuta dal giudice di merito, rilevando carenza di specificità nella censura del ricorrente.
Massime di principio
- Le royalties devono essere aggiunte al valore in dogana quando ricorrono congiuntamente tre condizioni: non sono incluse nel prezzo effettivo, si riferiscono alle merci importate, e l'acquirente è tenuto a pagarle come condizione della vendita (principio consolidato dalla CGUE).
- La nozione di 'controllo' tra licenziante e produttore/fornitore va intesa in senso ampio: anche un potere di fatto di 'orientamento' o di 'costrizione' è sufficiente per ritenere che il pagamento delle royalties condizioni la vendita.
- Gli indicatori contenuti nel Commento 11 del TAXUD, pur non vincolanti, costituiscono strumenti interpretativi rilevanti e utilizzabili dal giudice per valutare l'esistenza del controllo e della condizione di vendita.
- La prova della corrispondenza tra pagamenti (es. IVA o autofatture) e singole importazioni grava sull'importatore: documentazione riepilogativa non necessariamente prova l'effettivo pagamento relativo alle specifiche operazioni doganali.
- L'archiviazione di un procedimento penale non annulla automaticamente gli effetti ai fini doganali o la decorrenza dei termini, essendo possibile il rinvio al regime di prescrizione nazionale come indicato dalla giurisprudenza comunitaria; non costituisce di per sé causa di decadenza degli accertamenti doganali.
- La tutela dell'affidamento del debitore rispetto a errori dell'Amministrazione richiede che l'errore sia un 'errore attivo' imputabile alle autorità competenti; omissioni o mancata risposta a interpelli non sempre impediscono la rettifica a posteriori.
- In sede di cassazione il sindacato sull'interpretazione delle clausole contrattuali del giudice di merito è limitato: le censure devono essere specifiche e dimostrare violazioni dei canoni ermeneutici per essere ammesse.
- Le istanze e richieste procedurali (es. discussione orale) devono rispettare i termini formali indicati; il mancato rispetto comporta inammissibilità.
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