Sentenza del 28/06/2022 n. 2102 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Processo - Società in accomandita semplice - Litisconsorzio necessario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
In materia tributaria l'accertamento è unitario per le società di persone: la rettifica della dichiarazione della società si traduce automaticamente nell'imputazione del reddito ai singoli soci. Perciò il ricorso proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, investe inscindibilmente la società e tutti i soci e deve avere tutti questi soggetti come parti del medesimo giudizio.
La decisione
Il giudice ha affermato il principio del litisconsorzio necessario: tutti i soci e la società devono essere chiamati in causa nel processo tributario relativo all'accertamento unitario. Qualsiasi decisione limitata ad alcuni soggetti soltanto è affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento. Di conseguenza il ricorso che non comprenda tutte le parti interessate non può validamente essere deciso e deve essere sanato o il procedimento deve essere dichiarato nullo secondo quanto previsto dalla giurisprudenza.
Norme richiamate
norme sul litisconsorzio necessario e sull'accertamento unitario in materia tributaria (non specificate nel testo)
La norma è stata interpretata nel senso che l'unitarietà dell'accertamento impone la partecipazione obbligatoria di tutti i soggetti coinvolti (società di persone e soci) al fine di consentire una decisione che investa l'intero nucleo di situazioni giuridiche risultanti dall'accertamento tributario.
Massime di principio
- Nei rapporti tributari che derivano da accertamenti unitari su società di persone, ricorso e contenzioso devono comprendere la società e tutti i soci: omissioni portano a nullità assoluta.
- Se si riceve o si propone ricorso contro un avviso di rettifica relativo a una società di persone, è obbligatorio verificare e, se necessario, coinvolgere formalmente tutti i soci nel procedimento.
- La nullità derivante dalla mancata chiamata di tutti i soggetti interessati è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; pertanto il difensore e il giudice devono controllare la completezza delle parti fin dall'inizio.
- Dal punto di vista difensivo, un socio che intenda impugnare l'accertamento dovrebbe valutare la proposizione del ricorso congiunto (o la chiamata in causa) della società e degli altri soci per evitare la inutilizzabilità del giudizio.
- Per gli uffici tributari e per il giudice, l'atto processuale relativo a un accertamento unitario non può essere circoscritto a soggetti parziali: occorre assicurare la partecipazione di tutti i titolari degli interessi fiscali derivanti dall'accertamento.
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